Bonus nido 2019. Le istruzioni INPS

  Circolare INPS 31 gennaio 2019, n. 14   

INPS
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali

OGGETTO: Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Presentazione delle domande per l’anno 2019

1. Premessa

Nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto che ”con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016 per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall’anno 2017, un buono di 1000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità”.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, sono state introdotte le disposizioni attuative della citata norma.

L’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), ha elevato l’importo del buono a 1500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative relative alla presentazione delle domande per la fruizione dei bonus in argomento per l’anno 2019.

Per quanto di seguito non espressamente indicato, trovano applicazione le istruzioni fornite con la circolare n. 14 del 29 gennaio 2018.

2. Modalità di presentazione della domanda per l’anno 2019

La domanda deve essere presentata, corredata con la documentazione di cui al successivo paragrafo, nel periodo di tempo ricompreso tra il 28 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

– WEB – tramite il servizio on line dedicato accessibile direttamente dal cittadino in possesso di un PIN INPS dispositivo, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto;
– Contact Center multicanale – chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803
164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
Patronati e intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Per agevolare la compilazione della domanda on-line, nella sezione moduli del sito www.inps.it, è disponibile una scheda informativa corredata anche di moduli fac-simile.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei seguenti due benefici intende accedere:
– contributo asilo nido;
– contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.

Il richiedente che intende fruire del beneficio per più figli deve presentare una domanda per ciascuno di essi.

3. Modalità di erogazione dei bonus e documentazione a supporto della domanda

Il bonus richiesto potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all’articolo 7 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017 (che per il 2019 è pari a 300 milioni di euro) secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica della domanda.

Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate, venga raggiunto – anche in via prospettica – il suddetto limite di spesa, l’Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande (art. 5 D.P.C.M.).

Il contributo, fino a un importo massimo di 1.500 euro su base annua, può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, per far fronte alle seguenti due situazioni:
a) a beneficio di bambini nati o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016, per contribuire al pagamento delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (c.d. contributo asilo nido);
b) a beneficio di bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).

Per la situazione di cui al punto a) (c.d. contributo asilo nido), il bonus viene erogato con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo di 1.500 euro su 11 mensilità per un rateo massimo di 136,37 euro, direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata. Si precisa che, nel caso di pagamento di 10 mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500,00 euro per minore.

Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

All’atto della domanda il richiedente deve, pertanto, indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2019 per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà, dunque, di allegare documentazione per mensilità rispetto alle quali non si è prenotato il budget.

Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mensilità ulteriori rispetto a quelle già prenotate, anche se in riferimento allo stesso minore, é necessario presentare una nuova domanda, anch’essa sottoposta alla verifica della capienza del budget stanziato.

Alla presentazione della domanda deve essere allegata la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

Conclusa la fase di allegazione contestuale e compilate tutte le informazioni richieste, la domanda viene “protocollata” ai fini dell’impegno del budget richiesto.

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi devono essere allegate, anche da dispositivo mobile/tablet tramite il servizio “Bonus nido” dell’App “INPS mobile” (cfr. il messaggio n.4464/2018), entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2020. Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento dell’ultimo trimestre oltre tale data, la documentazione di spesa può essere allegata improrogabilmente entro e non oltre il 1° aprile 2020.

In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito di allegazione di ricevuta di pagamento.

La prova dell’avvenuto pagamento può essere fornita tramite ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per gli asili nido aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata ad ogni mese a cui si riferisce.

Pertanto, a titolo esemplificativo, al fine di ricevere il contributo per tutti i mesi compresi nell’intervallo gennaio – marzo, l’eventuale fattura cumulativa deve essere allegata con riferimento ad ogni mensilità.

La documentazione a corredo della domanda deve contenere i seguenti dati:

– denominazione e Partita Iva dell’asilo nido;
– codice fiscale del minore;
– mese di riferimento;
– estremi del pagamento o quietanza di pagamento;
– nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Si ricorda che il bonus asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

Il bonus asilo nido non può essere fruito per mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all’articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. bonus infanzia).

Si evidenzia, infine, che tutti i requisiti normativamente previsti e delineati nella circolare n.
88/2017 devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Nel caso in cui il beneficio sia richiesto quale contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, di cui al precedente punto b), l’importo di 1500 euro è erogato in unica soluzione.

Alla domanda, che può essere presentata esclusivamente dal genitore convivente con il minore, deve essere contestualmente allegata, all’atto della presentazione, “l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 17 febbraio 2017”.
Tale attestazione deve indicare i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e n. civico di residenza) e attestare l’impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica.

Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato