Accordo quadro sulle sezioni primavera in Conferenza Unificata

Accordo in Conferenza unificata 7 ottobre 2010, n. 103/CU  

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell’odierna seduta del 7 ottobre 2010
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
VISTO l’articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l’attivazione di “progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età” e la definizione di “livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido”;
VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;
VISTI gli accordi sanciti in Conferenza Unificata il 14 giugno 2007, il 20 marzo 2008 e il 29 ottobre 2009, con cui è stata data attuazione all’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010, per l’attivazione di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole dell’infanzia o di asili nido;
VISTE le intese sancite in Conferenza unificata il 26 settembre 2007 (Rep. Atto n. 83/CU) e il 14 febbraio 2008 (Rep. Atto n. 22/CU), con cui lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali hanno confermato l’impegno a sostenere il processo di diffusione e rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia tra cui quelli previsti dal più volte citato articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per bambini tra i 24 e i 36 mesi di età;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto–legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, ed in particolare l’articolo 2, comma 3;
CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla prosecuzione e al potenziamento in forma diffusa sul territorio di servizi educativi integrati, per rispondere alle richieste delle famiglie, avvalendosi anche delle esperienze condotte nei decorsi anni scolastici, per una maggiore qualificazione dell’offerta;
CONSIDERATA l’opportunità di valorizzare gli esiti delle esperienze delle sezioni primavera e le risorse professionali, strumentali e finanziarie impiegate per la loro attuazione nei predetti anni scolastici;
CONSIDERATA inoltre l’opportunità di avviare sui singoli territori la messa a sistema di ogni altra iniziativa che si connoti come servizio educativo per la fascia due-tre anni, comunque denominato;
CONSIDERATA altresì l’opportunità che il presente Accordo definisca criteri essenziali e linee di indirizzo generale da valere come quadro di riferimento per l’attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera sul territorio;
VISTA la proposta di accordo pervenuta in data 28 luglio 2010 dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e diramata il 30 luglio 2010 alle Regioni ed alle autonomie locali;
CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 16 settembre 2010, sono state esaminate le osservazioni avanzate dalle Regioni dall’ANCI, dall’UPI e dal Ministero dell’economia e delle finanze;
CONSIDERATO che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con nota del 23 settembre 2010, ha trasmesso una nuova formulazione di proposta di accordo, diramata in pari data, modificata in esito alle osservazioni e proposte emendative esposte nella citata riunione tecnica del 16 settembre 2010;
CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 27 settembre 2010 sono state concordate ulteriori modifiche al testo, sulle quali l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole, mentre le Regioni, pur convenendo sul nuovo testo riformulato, hanno proposto un emendamento all’articolo 4 concernente la sostituzione della parola “concorrono” , con le seguenti : “possono concorrere”, riservandosi una verifica in sede di riunione della Commissione degli Assessori;
VISTA la nota del 29 settembre 2010, con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso una ulteriore proposta di accordo, diramata il 30 settembre 2010, a seguito di quanto emerso nella riunione tecnica del 27 settembre 2010;
RILEVATO che nella seduta odierna di questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’accordo, condizionato all’accoglimento dell’emendamento di seguito formulato: sostituire all’articolo 4, lettera c), le parole “ciascuna regione concorre al finanziamento” con le parole “ciascuna regione può concorrere al finanziamento”;
RILEVATO che, nella medesima seduta l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole sul provvedimento;
RILEVATO che il Governo ha accolto la richiesta delle Regioni relativa all’emendamento all’articolo 4;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome e delle Autonomie locali;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO QUADRO

tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane nei termini sottoindicati.

Articolo 1
(Natura e finalità del servizio)
Ai sensi dell’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sull’intero territorio nazionale l’offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell’infanzia e degli asili nido. L’offerta concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerose realtà territoriali, anche nella prospettiva di portare a sistema sul territorio ogni altra esperienza che si configuri come servizio educativo per bambini di tale età nel rispetto delle normative vigenti.
I progetti educativi delle sezioni primavera, al fine di assicurare qualità e funzionalità del servizio, devono rispondere ai criteri generali definiti nel punto 5 dell’Accordo del 14 giugno 2007.

Articolo 2
(Intese regionali)
Per il funzionamento delle sezioni primavera gli Uffici scolastici regionali, sulla base dei criteri forniti dal Ministero della istruzione, della università e della ricerca, stipulano apposite intese con le rispettive Regioni, sentite le ANCI regionali.
Le Regioni provvedono alla programmazione delle sezioni primavera sul territorio. Le modalità di funzionamento e gestione complessiva di tali sezioni, utilizzando a tal fine i fondi statali e regionali destinati di cui al successivo articolo 4, sono oggetto di specifiche intese sottoscritte, sentite le ANCI regionali, tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale, nelle quali sono state stabilite le modalità di gestione amministrativa e finanziaria in coerenza con il sistema statale e regionale, in base alle seguenti linee operative:
a) nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie complessivamente disponibili, sono ammesse in via prioritaria le sezioni primavera già funzionanti e finanziate con il contributo statale o regionale, per le quali permangano, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione;
b) le intese regionali sono definite annualmente di norma entro il mese di marzo e, comunque, in tempo utile per attivare la programmazione e le procedure di ammissione dei progetti;
c) possono essere ammesse al finanziamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie regionali e degli eventuali residui statali, nuove sezioni che rispondano ai requisiti di accesso previsti dall’Accordo del 14 giugno 2007 ulteriormente integrati, se necessario, dalle intese regionali di cui al successivo articolo 3;
d) in base alle risorse disponibili, le intese regionali definiscono l’entità dei contribuiti da assegnare alle sezioni primavera per fasce definite, tenendo conto del numero dei bambini iscritti e della durata del servizio.

Articolo 3
(Gestione del servizio)
I gestori di scuole dell’infanzia statali, comunali e paritarie, di asili nido comunali o gestiti da soggetti in convenzione appositamente autorizzati, possono partecipare all’attivazione di servizi per le sezioni primavera, secondo i seguenti criteri:
a) i progetti educativi per il servizio devono tener conto dei criteri generali, di cui all’art.1, assicurando, in particolare, la continuità organizzativa e didattica delle sezioni con le istituzioni dell’infanzia a cui sono aggregate;
b) per nuove sezioni da ammettere in base alla disponibilità di risorse finanziarie accertate, è richiesta la presentazione di apposito progetto educativo, definito sulla base dei criteri generali di cui sopra, tramite specifica istanza da produrre nei termini e secondo le modalità definite dall’intesa regionale;
c) le richieste di ammissione vengono valutate dall’apposito Tavolo tecnico regionale interistituzionale di cui alle successive indicazioni.

Articolo 4
(Risorse)
Lo Stato, le Regioni e i Comuni concorrono al funzionamento del servizio delle sezioni primavera sulla base delle rispettive risorse finanziarie nei seguenti termini:
a) il Ministero della istruzione, della università e della ricerca e il Dipartimento delle politiche per la famiglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mettono annualmente a disposizione del servizio specifiche risorse finanziarie, la cui entità complessiva viene resa nota all’inizio dell’esercizio finanziario, di norma entro il mese di marzo e comunque non oltre l’avvio dell’anno scolastico. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva di mettere a disposizione una quota di risorse finanziarie determinata in base alle disponibilità di bilancio successivamente accertate a seguito del riparto del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali;
b) i contributi statali complessivi di cui al precedente punto a) sono ripartiti secondo le percentuali indicate nell’allegata tabella che è parte integrante del presente Accordo;
c) ciascuna Regione può concorrere al finanziamento delle sezioni primavera con proprio contributo finanziario che viene quantificato in sede di definizione dell’intesa regionale di cui al precedente articolo 2;
d) in caso di mancata sottoscrizione dell’intesa regionale, la gestione del servizio è rimessa alla competenza dell’Ufficio scolastico regionale secondo le modalità dell’anno precedente;
e) i Comuni concorrono al funzionamento delle sezioni primavera con proprio apporto di risorse strumentali e umane e di servizi autonomamente definito;
f) i contributi finanziari sono erogati alle sezioni primavera nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, in proporzione alla durata oraria del servizio e alla quantità di bambini frequentanti, secondo parametri definiti dalle intese regionali di cui all’articolo 2.

Articolo 5
(Valutazione)
Al fine di sostenere la qualificazione del servizio educativo e la valutazione del suo processo di attuazione, anche nella prospettiva di un suo potenziamento e di una sua espansione sul territorio, sono confermati i sotto elencati organismi di supporto, previsti al punto 9 dell’accordo del 14 giugno 2007:
a) in sede nazionale, il Gruppo paritetico quale cabina di regia del progetto, con funzioni di monitoraggio, raccordo e coordinamento, che potrà avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche messe a disposizione dai diversi partner istituzionali, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, ivi compresa l’acquisizione dei dati di rendicontazione contabile, per la valutazione e la messa a regime dell’esperienza realizzata, così da poterne individuare criteri di valorizzazione per l’eventuale stabilizzazione del servizio, da effettuarsi, in ogni caso, compatibilmente con la disponibilità a regime delle risorse finanziarie;
b) in sede regionale, il Tavolo tecnico di valutazione e confronto, istituito sulla base delle modalità definite dalle singole intese regionali, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all’esperienza;
c) in sede locale il Comune è riconosciuto come soggetto “regolatore” della nuova offerta educativa, nel quadro della programmazione e normazione regionale. L’eventuale avvio di nuove sezioni avviene con le modalità autorizzative previste dal punto 6 dell’accordo 14.6.2007.

Art. 6
(Disposizioni transitorie)
Per l’esercizio finanziario 2010 le risorse statali da assegnare agli Uffici scolastici regionali, di cui al precedente articolo 4, sono quantificate in 23.500.000 di euro, rispettivamente a carico del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per la quota di 18.500.000 euro e del Dipartimento delle politiche per la famiglia per la quota di 5.000.000 euro. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva di mettere a disposizione per l’esercizio 2010 una quota di risorse finanziarie determinata in base alle disponibilità di bilancio successivamente accertate, a seguito del riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente accordo nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 7
(Durata dell’Accordo)
Il presente Accordo ha validità triennale, salva revisione annuale, da effettuarsi in sede di Conferenza unificata, ad istanza di ciascuna delle Parti, anche su proposta del gruppo paritetico, e, comunque, previa verifica annuale della effettiva disponibilità delle risorse indicate all’articolo 4, da effettuarsi con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
IL SEGRETARIO Cons. Ermenegilda Siniscalchi
IL PRESIDENTE On.le Dott. Raffaele Fitto

Allegato
Sezioni primavera
Ripartizione fondi statali
Regione Quota %
Abruzzo 2,45%
Basilicata 1,02%
Calabria 5,17%
Campania 14,81%
Emilia R. 7,02%
Friuli V. G. 1,27%
Lazio 6,63%
Liguria 3,57%
Lombardia 14,01%
Marche 1,82%
Molise 1,12%
Piemonte 5,34%
Puglia 10,11%
Sardegna 5,96%
Sicilia 7,93%
Toscana 3,81%
Umbria 2,20%
Veneto 5,78%
Totale 100%
NB = la ripartizione in percentuale è calcolata sulla base delle quote di finanziamento statale erogate nell’esercizio 2009