Assetto ordinamentale scuola infanzia e primaria

D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89  Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2009, n. 162

Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha, tra l’altro, previsto nella scuola primaria la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, superando in tale modo la precedente organizzazione modulare;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto l’articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ed in particolare l’articolo 1, comma 622;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008»;

Visto l’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l’adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico;

Visto il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi del citato articolo 64, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007, recante «Indicazioni per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione. Indicazioni per il curricolo», pubblicato nel supplemento ordinario n. 198 alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nell’adunanza del 12 febbraio 2009;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 28 gennaio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 6 febbraio 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;

Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1. Previsioni generali

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53; dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; dal capo IV del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; dall’articolo 1, commi 1 e 7 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione sono disciplinati dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento provvede, anche attraverso modifiche delle disposizioni legislative vigenti, ad introdurre, nell’organizzazione e nel funzionamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, misure di riorganizzazione e qualificazione, al fine di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

3. In sede di prima attuazione del presente regolamento, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall’anno scolastico 2009-2010, si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007. Con atto di indirizzo del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi agli obiettivi previsti dal presente regolamento.

4. Nel corso del triennio scolastico 2009/2010-2011/2012, l’eventuale revisione delle Indicazioni nazionali, di cui al comma 3, da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è effettuata, sulla base degli esiti di apposito monitoraggio sulle attività poste in essere dalle istituzioni scolastiche, affidato all’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS) e all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

Art. 2. Scuola dell’infanzia

1. La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.

2. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell’infanzia, le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell’offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni:
a) disponibilità dei posti;
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
[Sulla disciplina degli anticipi di iscrizione previsti dal presente articolo vedi l’art. 14, commi 1 e 2, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65]

3. Analogamente è prevista la possibilità, previo accordo in sede di Conferenza unificata, di proseguire nelle iniziative e negli interventi relativi all’attivazione delle «sezioni primavera», ai sensi dell’articolo 1, commi 630 e 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo gli opportuni coordinamenti con l’istituto degli anticipi, nell’ambito delle risorse finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente.

4. L’istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso. [La Corte costituzionale, con sentenza 9-21 marzo 2011, n. 92 (Gazz. Uff. 23 marzo 2011, n. 13 – Prima serie speciale), ha dichiarato che non spettava allo Stato disciplinare l’istituzione di nuove scuole dell’infanzia e di nuove sezioni della scuola dell’infanzia, nonché la composizione di queste ultime, nei termini stabiliti dal presente comma, e per l’effetto ha annullato il presente comma]

5. L’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Permane la possibilità, prevista dalle norme vigenti, di chiedere, da parte delle famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali. Tali orari sono comprensivi della quota riservata all’insegnamento della religione cattolica in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese. Le istituzioni scolastiche organizzano le attività educative per la scuola dell’infanzia con l’inserimento dei bambini in sezioni distinte a seconda dei modelli orario scelti dalle famiglie.

6. Le sezioni della scuola dell’infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità privi di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza è determinata nell’annuale decreto interministeriale sulla formazione dell’organico. L’inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati, d’intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati, e non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni. [Sulla disciplina degli anticipi di iscrizione previsti dal presente articolo vedi l’art. 14, commi 1 e 2, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65]

Art. 3. Primo ciclo di istruzione

1. L’istituzione e il funzionamento di scuole statali del I ciclo devono rispondere a criteri di qualità ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione dell’offerta formativa e nell’ambito di proficue collaborazioni tra l’amministrazione scolastica e i comuni interessati anche tra di loro consorziati.

Art. 4. Scuola primaria

1. Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.

2. Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.

3. Il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell’insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell’organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l’intero percorso della scuola primaria e, per l’anno scolastico 2009-2010, solo le classi prime, tenendo conto delle specifiche richieste delle famiglie. Qualora il docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti per l’insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per l’insegnamento della religione cattolica, tali insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti.

4. Le classi successive alla prima continuano a funzionare, dall’anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello previsto dal precedente comma 3, secondo i modelli orario in atto:

a) 27 ore, corrispondenti all’orario di insegnamento di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo, senza compresenze;

b) 30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondente all’orario delle attività di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, senza compresenze e nei limiti dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009;

c) 40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009 senza compresenze.

5. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e sulla base delle richieste delle famiglie e fermo quanto disposto ai commi precedenti, adeguano i diversi modelli orario agli obiettivi formativi e ai piani di studio allegati al decreto legislativo n. 59 del 2004, come aggiornati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007.

6. La dotazione organica di istituto è determinata sulla base del fabbisogno del personale docente necessario per soddisfare l’orario delle attività didattiche. Relativamente alle classi funzionanti secondo il modello previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la dotazione è fissata in 27 ore settimanali. La dotazione complessiva comprende, in aggiunta, il fabbisogno di organico per l’integrazione degli alunni disabili e per il funzionamento delle classi a tempo pieno autorizzate.

7. A livello nazionale rimane confermato, per le classi a tempo pieno, il numero dei posti attivati complessivamente per l’anno scolastico 2008/2009. Le classi a tempo pieno sono attivate, a richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle disponibilità di organico assegnate all’istituto, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi. Per la determinazione dell’organico di dette classi è confermata l’assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione cattolica e di inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. Le maggiori disponibilità di orario derivanti dalla presenza di due docenti per classe, rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno, rientrano nell’organico d’istituto. Per il potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio sono attivati piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza unificata.

8. Qualora non sia possibile procedere alla aggregazione delle ore disponibili nei plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti di insegnamento anche con orario inferiore a quello d’obbligo.

9. Per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione» si applica l’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008.

10. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono individuati, nell’ambito dell’istituto o di reti di scuole, i titoli prioritari per impartire l’insegnamento di musica e pratica musicale.
11. Sono organizzati, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, corsi di formazione professionale per i docenti, finalizzati all’adattamento al nuovo modello organizzativo.

Art. 5. Scuola secondaria di I grado

1. L’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa. Gli orari di cui ai periodi precedenti sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica in conformità all’Accordo modificativo del Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese.

2. I piani di studio, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo della scuola secondaria di I grado, sono funzionali alle conoscenze e alle competenze da acquisire da parte degli alunni in relazione alle diversità individuali, comprese quelle derivanti da disabilità.

3. Le classi a «tempo prolungato» sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in base a quanto previsto al comma 4. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità sono attivati, in sede di definizione degli organici, sulla base di economie realizzate, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, circa la sussistenza di economie aggiuntive.

4. Le classi funzionanti a «tempo prolungato» sono ricondotte all’orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e nella impossibilità di garantire il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato.

5. Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline e le classi di concorso per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, definiti tenendo conto dei nuovi piani di studio, è così determinato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:

Settimanale Annuale
Italiano, Storia, Geografia 9 297
Attività di approfondimento in materie letterarie 1 33
Matematica e scienze 6 198
Tecnologia 2 66
Inglese 3 99
Seconda lingua comunitaria 2 66
Arte e immagine 2 66
Scienze motorie e sportive 2 66
Musica 2 66
Religione cattolica 1 33

6. L’insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, è inserito nell’area disciplinare storico-geografica.

7. I corsi ad indirizzo musicale, già ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 marzo 1999, n. 124, si svolgono oltre l’orario obbligatorio delle lezioni di cui al primo periodo del comma 1 del presente articolo. Le indicazioni relative all’insegnamento della musica per valorizzarne l’apprendimento pratico, anche con l’ausilio di laboratori musicali, nei limiti delle risorse esistenti, sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare. Con il medesimo provvedimento sono fissati i criteri per l’eventuale riconoscimento dei percorsi formativi extracurricolari realizzati dalle scuole secondarie di primo grado nel rispetto del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, per la loro equiparazione a quelli previsti dall’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

8. Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado a tempo prolungato è così determinato fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999:

Settimanale Annuale
Italiano, Storia, Geografia 15 495
Matematica e scienze 9 297
Tecnologia 2 66
Inglese 3 99
Seconda lingua comunitaria 2 66
Arte e immagine 2 66
Scienze motorie e sportive 2 66
Musica 2 66
Religione cattolica 1 33
Approfondimento a scelta delle scuole nelle discipline presenti nel quadro orario 1 o 2 33/66

9. L’insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008, è inserito nell’area disciplinare storico-geografica.

10. A decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l’assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l’insegnamento dell’inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia previsti dai commi 5 e 8. Le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l’insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana nel rispetto dell’autonomia delle scuole.

Art. 6. Norme finali

1. La regione autonoma Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di 36 ore settimanali per le classi funzionanti a tempo normale di cui all’articolo 5, comma 6.

3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.

Art. 7. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 630, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
c) articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

2. E’ altresì abrogata ogni altra disposizione comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.

Art. 8. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.