Scuole innovative in dieci regioni

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2017      Attuazione dell’articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), relativo alla realizzazione di nuove strutture scolastiche nell’ambito degli investimenti immobiliari dell’INAIL.

(GU n.294 del 18-12-2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e dell’Ordinamento Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e, in particolare, l’art. 55, ove sono indicati i criteri per la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’INAIL;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 con il quale e’ stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la «Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica», di seguito: Struttura di missione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2017 con il quale e’ stata confermata l’istituzione della Struttura di missione a decorrere dal 27 gennaio 2017 e fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l’art. 1, comma 153, che prevede di «favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio»;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l’art. 1, comma 85, il quale ha destinato, nell’ambito degli investimenti immobiliari dell’INAIL, 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove struttura scolastiche e ha previsto che le regioni dichiarino la propria disponibilità ad aderire all’operazione comunicandola formalmente alla Struttura di missione entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Struttura di missione;

Visto l’art. 1, comma 85, della citata legge n. 232 del 2016, il quale ha altresì previsto che, successivamente alla ricezione delle dichiarazioni di disponibilità delle regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti; Visto l’avviso approvato e pubblicato con la determina della Struttura di missione n. 1 del 10 gennaio 2017, recante le modalità di presentazione delle dichiarazioni di disponibilità delle regioni e le condizioni per l’adesione all’iniziativa; Rilevato che l’avviso prevede la possibilità di rimodulare le richieste di investimento in misura proporzionale rispetto alle richieste delle singole regioni, al fine del rispetto della disponibilità finanziaria complessiva;

Rilevato che, all’esito dell’attività’ istruttoria, dieci regioni hanno dichiarato la propria disponibilità ad aderire all’operazione per un investimento richiesto complessivamente pari a 136.550.000 euro; Vista la determina della Struttura di missione n. 10 del 4 luglio 2017, con la quale la medesima Struttura ha acquisito le dichiarazioni di disponibilità pervenute entro il termine del 20 gennaio 2017 e le successive rimodulazioni e ha approvato l’esito dell’attività’ istruttoria, individuando, altresì, l’ammontare della ripartizione proporzionale delle risorse assegnate al fine del rispetto dell’importo complessivo di 100 milioni di euro previsto dal citato art. 1, comma 85, della legge n. 232 del 2016;

Considerato che, ai sensi del citato avviso, le regioni che hanno dichiarato il proprio interesse ad aderire all’operazione hanno manifestato e sottoscritto altresì la disponibilità a:

a) selezionare gli interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici segnalati dagli enti locali;

b) verificare che gli stessi siano proposti in aree nella piena disponibilita’ degli enti locali, complete di tutti i servizi, urbanisticamente consone all’edificazione, libere da vincoli e contenziosi;

c) individuare le più opportune procedure di affidamento delle progettazioni anche attraverso concorsi;

d) farsi carico dell’onere di pagamento ad INAIL dei canoni di locazione dei nuovi edifici scolastici;

Considerato che, nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2017, repertorio atti n. 164 le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, e’ stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Regioni ammesse e assegnazione delle risorse disponibili

  1. Le risorse disponibili ai sensi dell’art. 1, comma 85, legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 100 milioni di euro, sono assegnate in misura proporzionale rispetto alle richieste delle regioni ammesse e ripartite come segue:
  2. Abruzzo € 10.984.987,18
  3. Basilicata € 3.917.978,76
  4. Campania € 5.492.493,59
  5. Emilia-Romagna € 10.984.987,18
  6. Friuli-Venezia Giulia € 14.646.649,58
  7. Liguria € 3.441.962,65
  8. Marche € 14.646.649,58
  9. Piemonte € 21.969.974,37
  10. Sardegna € 7.323.324,79
  11. Umbria € 6.590.992,31

Totale € 100.000.000,00

 

Art. 2

Criteri di selezione dei progetti

  1. Le proposte progettuali favoriscono la realizzazione di nuovi edifici scolastici innovativi dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale ed antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio.
  2. Le regioni tengono altresi’ conto dei seguenti criteri: a) utilizzo delle risorse esclusivamente per la costruzione di nuove scuole in un’area che sia nella piena disponibilita’ dell’ente locale e urbanisticamente consona all’edificazione, libera da vincoli, contenziosi in essere e quanto altro possa risultare motivo di impedimento o di ostacolo all’edificazione, anche tenendo conto di eventuale contestuale dismissione di immobili in locazione passiva; b) ampiezza del bacino territoriale di riferimento, tenendo conto della popolazione scolastica interessata dalla proposta, nonche’ degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica e di accorpamento o aggregazione di piu’ sedi scolastiche esistenti; c) disponibilita’ dell’ente a promuovere, con la nuova scuola, la riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica attraverso strutture che garantiscano lo svolgimento di attivita’ dirette ad assicurare un utilizzo esteso delle dotazioni scolastiche (quali biblioteche, palestre, auditorium, spazi comuni di condivisione, laboratori e altro), nonche’ a garantire un’ampia apertura e coinvolgimento del territorio, anche attraverso processi di riqualificazione e di partecipazione alla progettazione dello stesso; d) livello di innovazione didattica che si intende promuovere nella nuova scuola, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento; e) affidamento della progettazione prioritariamente attraverso concorsi di architettura; f) ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base delle proprie specificita’ territoriali.

 

Art. 3

Modalita’ di attuazione

  1. L’attuazione dell’iniziativa e’ realizzata dall’INAIL, che adotta e comunica alle regioni ammesse modalita’ e tempistiche per la valutazione sulla compatibilita’ tecnica, economica e finanziaria degli investimenti proposti e individua con propria delibera gli interventi da inserire nel piano triennale degli investimenti, in accordo con la Struttura di missione.
  2. Con successivi accordi sono regolati i rapporti tra INAIL, le regioni e gli enti destinatari degli interventi. 3. Gli enti locali selezionati per la costruzione di nuovi edifici scolastici e inseriti nel piano triennale degli investimenti sono tenuti a provvedere all’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.

 

Art. 4

Riassegnazione delle risorse

  1. Le risorse non utilizzate, anche a seguito di rinunce, potranno essere riassegnate alle regioni ammesse con la stessa proporzione applicata nel presente decreto. Il presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 ottobre 2017
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri La Sottosegretaria di Stato Boschi

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti

Il Ministro dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca Fedeli

Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan

 

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2301