Criteri e modalità di individuazione delle scuole polo per l’inclusione

  Decreto direttoriale 5 aprile 2019, n. 478  

Il Direttore Generale

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28 agosto 2018, n. 129, concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Visto l’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, che individua le possibili destinazioni per l’autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge;

Tenuto conto che l’art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone la confluenza sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, prevedendo che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca debbano essere stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle scuole, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, a valere sui fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto ministeriale n. 174 del 28 febbraio 2019, in corso di registrazione, recante “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;

Visto in particolare l’art. 10, comma 1 “Scuole polo per l’inclusione” che prevede l’assegnazione di euro 840.000,00 (ottocentoquarantamila/00), da ripartire in favore delle scuole polo per l’inclusione di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;

Visto che, le risorse di cui al suddetto art. 10, comma 1, sono finalizzate a sostenere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie e uso di strumenti didattici per l’inclusione; azioni formative per l’inclusione, in raccordo con le scuole polo per la formazione; funzionalità degli sportelli autismo e manutenzione del portale nazionale per l’inclusione;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 10, c. 2, del succitato decreto ministeriale n. 174 del 28 febbraio 2019, la Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione definisce le finalità e le specifiche per la realizzazione delle attività e per l’individuazione delle scuole-polo per l’inclusione, alle quali le somme di cui all’art. 10, c. 1, sono ripartite in base al numero delle studentesse e degli studenti iscritti alle scuole degli ambiti territoriali di riferimento;

Considerato che, ai sensi dell’art. 15, c. 2, d del succitato decreto ministeriale n. 174 del 28 febbraio 2019, l’Amministrazione centrale e periferica si avvale anche delle reti scolastiche di scopo, al fine di favorire e garantire sul territorio momenti di confronto, sostegno ed informazione;

Tenuto conto che in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 è data pubblicazione e diffusione sul sito del MIUR dei dati relativi agli interventi di cui al presente decreto;

Decreta

Art. 1 – Risorse e finalità

1. Ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale n. 174/2019, il presente decreto, disciplina i criteri e le modalità di individuazione delle scuole-polo per l’inclusione, volte alla realizzazione delle seguenti attività, così come individuate all’art. 10, c. 1, lettere a) – d) del D.M. n. 174/2019:

a) ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie e uso di strumenti didattici per l’inclusione;

b) azioni formative per l’inclusione, in raccordo con le scuole polo per la formazione;

c) funzionalità degli sportelli per l’autismo;

d) manutenzione del portale nazionale per l’inclusione.

2. Per le suddette finalità, la somma di euro 840.000,00 (ottocentoquarantamila/00), destinata dall’art. 10, c. 1, D.M. 174/2019, è ripartita su base regionale, secondo il numero delle studentesse e degli studenti iscritti alle scuole degli ambiti territoriali regionali di riferimento, come da “Allegato 1″ al presente decreto.

Art. 2 – Procedure operative

1. Ai fini dell’individuazione, a livello provinciale, delle scuole-polo per l’inclusione, gli Uffici scolastici regionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, acquisiscono le candidature delle istituzioni scolastiche, stilate secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente decreto.

2. Le candidature sono valutate da apposite commissioni, una per Regione, nominate dai Direttori degli Uffici scolastici regionali, composte da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.

3. La valutazione dovrà tener conto, fra l’altro, delle specifiche necessità territoriali e dei relativi fabbisogni, nonché dell’esperienza pregressa nello svolgimento delle attività di cui all’art. 1.

4. Gli Uffici scolasti regionali provvedono altresì a costituire la rete regionale delle scuole-polo per l’inclusione, individuandone la capofila e trasmettono alla Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione, entro il 22 aprile 2019, la seguente documentazione:

a. il decreto di costituzione della rete delle scuole polo per l’inclusione, individuate secondo le procedure di cui ai commi precedenti;

b. le specifiche delle attività progettuali che la rete porrà in essere, nell’ambito di quanto previsto all’art. 10, c. 1, del D.M. 174/2019;

c. la documentazione comprovante il corretto espletamento delle procedure di individuazione.

Art. 3 – Modalità di finanziamento e di rendicontazione

1. Le somme spettanti a ciascuna Scuola-polo regionale per l’inclusione sono assegnate cumulativamente e sono impiegate in base ai piani finanziari delle singole progettualità, da realizzarsi d’intesa con il competente Ufficio scolastico regionale e col coordinamento della scuola-polo regionale.

2. Il finanziamento e la rendicontazione dei progetti avverranno secondo cinque fasi:

a. Nella prima fase, il Ministero impegna per intero le somme di cui all'”Allegato 1” del presente decreto in favore delle scuole-polo capofila di ciascuna rete regionale, onde consentire alle stesse di accertare nel programma annuale l’importo assegnato.

b. Nella seconda fase, è erogato alle scuole-polo capofila di ciascuna rete regionale il 50 per cento delle somme impegnate, a titolo di acconto.

c. Nella terza fase, le scuole-polo capofila di ciascuna rete regionale trasferiscono alle scuole-polo provinciali un acconto pari al 50 per cento di quanto previsto dalle singole progettualità.

d. La quarta fase prevede l’invio, da parte delle scuole-polo regionali, della rendicontazione relativa ai titoli di spesa liquidati e/o impegnati, con riferimento a tutte le progettualità da esse coordinate, opportunamente vistata dal/i Revisore/i dei Conti e contenente la seguente dicitura: “Si attesta la regolarità amministrativo-contabile relativamente ai titoli di spesa e alle procedure adottate con riferimento a quanto oggetto di rendiconto del presente documento. Le attività liquidate sono ricomprese tra quelle previste dal progetto commissionato.”

e. La quinta fase prevede la verifica delle suddette rendicontazioni da parte del Ministero e il successivo invio del saldo dovuto.

Art. 4 – Obblighi di pubblicità, modalità di gestione, di finanziamento, di rendicontazione e di monitoraggio delle attività

Gli obblighi di pubblicità, nonché le modalità di gestione, finanziamento e rendicontazione, nonché di supporto e monitoraggio delle attività sono disciplinati dagli articoli 13, 14 e 15 del D.M. n. 174/2019.

Art. 5 – Note di chiusura

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

Allegato 1

Esercizio Finanziario 2019 D.M. 174 del 28/02/2019 art. 10

Regione   Numero_studenti   Importo
Abruzzo   173.121   18.951,30
Basilicata   78.088   8.548,18
Calabria   275.812   30.192,73
Campania   879.862   96.317,19
Emilia Romagna   549.312   60.132,37
Friuli   144.007   15.764,23
Lazio   733.281   80.271,18
Liguria   171.616   18.786,55
Lombardia   1.188.134   130.063,27
Marche   210.037   22.992,44
Molise   38.007   4.160,57
Piemonte   529.781   57.994,34
Puglia   584.779   64.014,89
Sardegna   202.596   22.177,88
Sicilia   730.199   79.933,80
Toscana   475.022   51.999,96
Umbria   117.639   12.877,77
Veneto   592.146   64.821,35
Totali   7.673.439   840.000,00