Costituzione reti scolastiche di cui alla legge 107/2015

Nota Miur 7 giugno 2016, n. 2151  

Costituzione reti scolastiche di cui all’art. 1, comma 70 e ss. della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Con la presente nota si forniscono indicazioni per la formazione delle reti tra istituzioni scolastiche, previste dalla Legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72, predisposte sulla base delle proposte del Gruppo di Lavoro costituito con D.D. prot. n. 0001064 del 16-10-2015.

A tal fine, per facilitare il processo organizzativo di costituzione delle suddette reti che, ai sensi dell’art. 1, comma 70, della legge 107/2015, dovrà essere concluso entro il 30 giugno 2016, l’allegata nota contiene anche un modello di accordo per la rete di Ambito (Mod. A) e un modello di accordo per le reti di Scopo (Mod. B).

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Allegato – Indicazioni per la formazione delle Reti ai sensi della Legge 107/2015 (art. 1, commi 70, 71, 72 e 74)

Premessa

La legge 107/2015 prefigura una nuova organizzazione sul territorio e una nuova gestione delle risorse valorizzando sinergicamente l’autonomia scolastica e quella collaborazione e condivisione propositiva, che si riconosce alla forma organizzativa della rete.

La norma predispone il nuovo assetto organizzativo favorendo la crescita di tutte le scuole nel confronto reale e operativo e, attrezzandole per una maggiore apertura al territorio e alla sua realtà, ne valorizza la capacità organizzativa e consolida le capacità di cooperare nel superamento di atteggiamenti sia autoreferenziali, sia meramente competitivi.

L’aggregazione per ambiti consente alle scuole, nei diversi contesti, grazie alla sinergia di rete, di rafforzare le proprie competenze e svilupparne di nuove, di gestire e superare le problematicità, di avvalersi e condividere l’esperienza delle altre scuole partecipanti alla rete.

Le reti sono forme di aggregazioni di istituzioni scolastiche attorno ad un progetto condiviso. Con l’accordo di rete di ambito e con l’accordo di rete di scopo, le scuole potranno, come previsto dalla Legge 107/2015, esercitare in comune una o più attività, rientranti nei rispettivi Piani dell’Offerta Formativa, allo scopo di accrescere la reciproca competenza innovativa scolastica.

Le reti rappresentano, quindi, uno strumento di cooperazione fra istituzioni scolastiche autonome che, attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo, si impegnano, in attuazione di un programma comune, a collaborare reciprocamente scambiando informazioni e realizzando molteplici attività, ottimizzando, inoltre, l’utilizzo delle risorse. Le scuole in rete hanno, infatti, la possibilità di raggiungere obiettivi superiori a quelli che riuscirebbero a perseguire agendo singolarmente e quindi di rispondere in modo adeguato alle esigenze di una società sempre più globale.

Le reti, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, nella condivisione di conoscenze e risorse, con una più attenta cooperazione, permettono lo sviluppo della dimensione necessaria al miglioramento.

L’innovazione costituita da una più solida e strutturata organizzazione in reti, sia di ambito che di scopo, rappresenta una maggiore capacità nel disporre di adeguate competenze di personale, di risorse finanziarie e strumentali, per il raggiungimento di obiettivi strategici in linea con i target europei, in relazione al Rapporto di Valutazione e al Piano di Miglioramento delle singole scuole, con effetti sul servizio d’istruzione e formazione nel suo complesso.

1. Ambiti e reti per una governance rinnovata

La legge dedica particolare attenzione alla governance e detta nuove linee per l’organizzazione sistemica dei territori, riprendendo e sviluppando alcune esperienze significative degli ultimi anni. Il Regolamento dell’Autonomia Scolastica ha introdotto infatti, già dal 1999, con il DPR 275, le reti di scuole e, in moltissimi casi, esse hanno rappresentato un esempio di buona pratica collaborativa, riuscendo a coinvolgere attivamente le scuole che ne hanno fatto parte, contribuendo a promuovere una crescita ed una maturazione delle responsabilità connessa con l’autonomia, realizzando progetti di notevole impatto sull’innovazione del sistema nazionale d’istruzione e formazione.

Il modello di governance proposto dalla legge 107 riparte da qui. Un profondo rinnovamento della scuola italiana, infatti, non può fare a meno di un partecipe e attivo coinvolgimento di tutti e la formulazione della nuova legge trova il suo fondamento nella valorizzazione della scuola autonoma, capace di scegliere e di dialogare con tutti gli attori del proprio territorio, dalle famiglie agli Enti locali, dalle realtà della cultura e della ricerca alle imprese. Per favorire questi rapporti e la realizzazione delle conseguenti sinergie sono necessarie nuove forme organizzative, nuovi strumenti che favoriscano un’interazione diretta, facile e semplice, sia tra le diverse istituzioni scolastiche, sia con i loro interlocutori, a partire da quelli istituzionali. La rete che riunisce tutte le scuole dell’ambito, quindi, deve essere in grado di recepire le esigenze del territorio (formative, progettuali, amministrative), fornendo loro risposte concrete e rappresentandole presso l’USR e le sue articolazioni territoriali.

L’organizzazione del territorio vede il superamento della suddivisione provinciale, spesso non più rispondente alle linee di sviluppo demografico o imprenditoriale. Per questa ragione la nuova legge prevede la suddivisione del territorio regionale in ambiti “inferiori alla provincia e alla città metropolitana”, quale fattore determinante per l’efficacia della governance, per raccogliere e incontrare le esigenze delle scuole che ne fanno parte e riuscire a distribuire le risorse con più efficienza. La presa in considerazione di tutti gli elementi di diversità e peculiarità consente un’utilizzazione proficua e ottimale delle risorse. D’ora in poi il ruolo regionale sarà riferito all’ambito e non più ad un territorio vasto e variegato com’era la provincia, consentendo così, ad esempio, una mobilità professionale più sostenibile e la possibilità di una migliore conoscenza della realtà nella quale si interviene, una migliore collaborazione per affrontare problemi comuni che riguardano non solo i docenti ma tutto il personale, consolidando nel tempo la stabilità delle scuole.

La rete, espressione e potenziamento dell’autonomia scolastica, concorre all’adozione, tra l’altro, di più organiche ed efficaci iniziative di contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e culturale (la dispersione e l’abbandono scolastico, i nuovi fenomeni della migrazione) e trova le migliori strategie per l’inserimento scolastico delle disabilità, per il miglioramento della qualità degli apprendimenti, per il successo formativo e per assicurare una maggiore omogeneità della qualità dell’offerta formativa su scala nazionale.

L’ampiezza e la rilevanza dei compiti, oggetto di possibile collaborazione, suggeriscono una organizzazione delle reti a due livelli, ovvero due tipologie di rete:

– la rete di ambito, che riunisce stabilmente tutte le scuole statali, dell’ambito territoriale individuato dall’USR; le scuole paritarie partecipano alla rete d’ambito, in relazione alle azioni e alle attività che ne coinvolgono finalità e funzioni (1);

– le reti di scopo, che si costituiscono spontaneamente tra le scuole, anche oltre l’ambito di appartenenza, per il perseguimento di precisi scopi che trovano riscontro nelle priorità individuate per il territorio dell’ambito o in più specifiche esigenze locali e/o nazionali.

2. La previsione normativa: la Legge 107, art. 1, commi 70, 71, 72, 74

Comma 70. Costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale

Il comma 70 (2) dispone che gli UU.SS.RR. promuovano la costituzione di Reti di Ambito entro il 30 giugno 2016, con il fine di permettere la realizzazione, attraverso la forma della rete, di iniziative rivolte ad interessi territoriali e tese a trovare migliori soluzioni per aspetti organizzativi e gestionali comuni e condivisi, come la valorizzazione delle risorse professionali, la formazione e la gestione di funzioni e attività amministrative.

La condivisione in rete delle diverse iniziative progettuali delle autonomie scolastiche, che appartengono al medesimo ambito territoriale, permette una maggiore razionalizzazione e una più agevole rappresentanza presso gli UU.SS.RR. e le sue articolazioni territoriali oltre che presso gli enti locali, rispetto alle molteplici esigenze ed istanze del territorio, potendo anche fornirne una visione più organica e complessiva.

Per il raggiungimento della finalità sopracitata, le reti di ambito di una stessa provincia e/o città metropolitana si possono coordinare tra loro e con le articolazioni territoriali dell’USR al fine di affrontare in modo più organico problematiche comuni, coinvolgendo, se necessario, enti locali e o rappresentanze del mondo della cultura e del lavoro.

Comma 71. Finalità degli accordi di rete

Il comma 71 (3) precisa alcune delle finalità degli accordi di rete tesi alla realizzazione delle previsioni della legge 107/2015. Richiama infatti, tra l’altro, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete con riferimento funzionale ai piani triennali dell’offerta formativa di più istituzioni scolastiche.

Ciò non riguarda esclusivamente la rete di ambito, che raccoglie tutte le scuole di un ambito territoriale, ma anche le reti di scopo che si vengono a costituire, pur all’interno della cornice rappresentata dall’accordo quadro di rete di ambito, sulla base di una comune progettualità, non solamente tra alcune scuole di quello stesso ambito, ma anche oltre l’ambito di appartenenza.

Contenuti, finalità, monitoraggio dei risultati formativi ed amministrativi previsti dai progetti elaborati dalle reti di scopo, che fanno riferimento alle reti di ambito, troveranno armonizzazione all’interno di una pianificazione pluriennale unitaria della rete di ambito; della loro progressiva realizzazione sarà informata la conferenza generale dei dirigenti scolastici della rete di ambito (4).

La rete di ambito, tenendo presenti problematiche e necessità delle reti di scopo, avrà cura, nel rispetto delle previsioni di legge, di individuare:

a. i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell’offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;

b. i piani di formazione del personale scolastico;

c. le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;

d. le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

Comma 72. Razionalizzazione degli adempimenti amministrativi

Il comma 72 prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche autonome, incluse nella rete, di individuare le competenze, laddove esistano volontà, strutture e professionalità, necessarie a organizzare e razionalizzare i seguenti adempimenti amministrativi:

1. cessazioni dal servizio,

2. pratiche in materia di contributi e pensioni,

3. progressioni e ricostruzioni di carriera,

4. trattamento di fine rapporto del personale della scuola,

5. (nonché) sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

Le nuove forme di collaborazione tra scuole anche sul piano amministrativo, tese ad una razionalizzazione e miglioramento della qualità del lavoro e dei servizi resi, richiederanno progressivamente non solo l’utilizzo sempre più di procedure digitali, ma anche una revisione dei processi e dell’organizzazione degli uffici, per poter affrontare e rispondere adeguatamente ai molteplici aspetti che sono investiti dall’innovazione in atto.

In tale ottica appare essenziale, all’interno di ciascuna rete di ambito, la definizione di un più efficace coordinamento di azioni e procedure amministrative tese ad una miglior gestione delle stesse.

Il comma 74, infine, recita: “Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell’organico dell’autonomia e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

La costituzione delle reti, di cui ai commi 70, 71 e ss., prevede la rete quale forma organizzativa funzionale nelle relazioni inter-istituzionali, rappresentativa di interessi comuni e generali di una data porzione di territorio, l’ambito territoriale, permettendo di affrontare anche problemi educativi comuni, collegati al mondo del lavoro, coinvolgendo tutte le scuole della rete, enti locali e altri enti pubblici e privati.

La rete delle scuole dell’ambito diventerà, in molte occasioni, un riferimento importante per gli Enti Locali e per gli altri soggetti di quell’ambito territoriale.

Il modello di governance per la rete di ambito, quale forma giuridicamente più idonea, è la Conferenza di servizi di cui all’art. 14 della L. 241/90.

La rete d’ambito può prevedere per il suo razionale funzionamento anche ulteriori articolazioni interne di coordinamento tra le scuole che la costituiscono e tra le reti di scopo in essa presenti.

Allo stesso tempo resta, ed è favorita, la possibilità di costituire una seconda tipologia di rete, le reti di scopo, finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi o alla progettazione e realizzazione di iniziative straordinarie e/o di eccellenza, anche con riferimento a progetti che vanno oltre l’ambito territoriale di appartenenza, di interesse locale, regionale, nazionale etc., come ad esempio la rete della scuola in ospedale [progetti che trovano il fondamento giuridico già nelle previsioni di cui all’art. 7 (5) del DPR 275/99].

3. Qualità e ottimizzazione delle risorse per le istituzioni scolastiche autonome

Le esigenze di ogni scuola, rispetto alla necessità di miglioramento dei propri risultati, si evidenziano attraverso il processo strutturato di autovalutazione, con ricadute sul Piano triennale dell’offerta formativa; tutto ciò richiede che la capacità progettuale sia sostenuta con le competenze e le risorse necessarie, affinché la risposta abbia ampiezza e profondità adeguate e non ne sacrifichi la complessa portata.

La rete, com’è stato sperimentato in molte realtà, offre il sostegno necessario alle singole istituzioni scolastiche, ne rafforza e potenzia capacità di ricerca e sviluppo, di reperimento ed impegno delle risorse adeguate e necessarie, anche oltre quelle disponibili per la singola scuola.

A titolo esemplificativo, possiamo considerare quanto possa essere proficuo confrontarsi, condividere ed eventualmente mettere in comune compiti di carattere amministrativo (come ad es. la gestione delle pratiche relative al trattamento del personale, docente e non, dell’ambito) o procedure quali quelle di affidamento di appalti e contratti pubblici (come ad es. per la scelta del fornitore del servizio di assicurazione, dei servizi per la sicurezza o per l’acquisto di forniture di comune interesse, ecc.), il tutto a garanzia di maggiore economicità e salvaguardia della qualità dei servizi. La collaborazione attraverso la rete può costituire il modo di rispondere alla necessità di aggregazione delle committenze, specificatamente previsto dagli artt. 37 e seguenti del recente Codice degli appalti (D.Lgs 50/2016) nella gestione in comune delle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti pubblici.

La rete rappresenta anche lo strumento per condividere forme e modalità per “la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte” com’è detto al comma 71, lettera (d), della legge 107/2015.

4. La Rete per la rappresentanza delle istituzioni scolastiche dell’Ambito

La rete di ambito

– ha un carattere generale,

– coincide con l’ambito territoriale, comprende tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie secondo le modalità previste precedentemente al punto 1,

– svolge una funzione rappresentativa e di raccordo delle finalità comuni a tutte le scuole dell’ambito,

– assume le decisioni comuni che costituiscono la cornice entro cui si attuano le azioni sia della Rete di ambito nel suo complesso, sia delle altre Reti di scopo.

Questa rete, svolgendo funzione di rappresentanza ed essendo interlocutrice anche in ambito istituzionale, è necessariamente strutturata e stabile nel tempo.

L’accordo istitutivo della rete di ambito viene approvato dal Consiglio di Istituto di ogni scuola dell’ambito territoriale.

5. Le reti di Scopo

Le reti di scopo, che si richiamano all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, si realizzano con la formulazione di uno o più accordi di durata variabile con riferimento alle priorità richiamate dalla legge. Tali reti riuniscono le scuole sulla base dell’individuazione di un’area progettuale comune, in corrispondenza di ben determinate priorità evidenziate e in relazione a specifiche esigenze.

Il ruolo di scuola capofila nella rete di scopo, costituita sull’accordo per una delle aree progettuali individuate, sarà ricoperto da un’istituzione scolastica individuata sulla base delle proprie esperienze, competenze e risorse professionali.

Ogni rete di scopo declinerà opportunamente:

– i criteri per l’individuazione del capofila di rete,

– i compiti del capofila di rete,

– l’articolazione organizzativa delle funzioni,

– le funzioni della rappresentanza della rete,

concordando e precisando, inoltre, le procedure amministrative e quelle relative a “le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte”.

Tra le aree progettuali di particolare significato per le scuole e che trovano nelle reti di scopo uno degli strumenti di realizzazione più idonei, come previsto dalla legge (6), se ne ricordano alcune, a titolo esemplificativo:

• rapporti scuola mondo del lavoro: l’alternanza scuola lavoro, i laboratori per l’occupabilità, l’educazione all’imprenditorialità, le iniziative che rispondono all’esigenza di sviluppare interessi e inclinazioni nei settori delle arti e dell’artigianato;

• sistema di orientamento;

• Piano Nazionale Scuola Digitale;

• inclusione e contrasto alla dispersione scolastica;

• disabilità e inclusione degli alunni stranieri;

• attività di formazione per il personale scolastico.

È parte integrante delle presenti Indicazioni il Modello di Accordo per la Rete di Ambito, di cui all’allegato A. Si propone, altresì, un Modello di Accordo per le Reti di Scopo, allegato B.

(1) Le scuole paritarie partecipano, rappresentate dal loro soggetto di coordinamento e/o legale rappresentante, alle azioni della rete di ambito per tutte le materie di loro interesse previste dalla normativa vigente e comunque ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni.

(2) c. 70. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti “accordi di rete”.

(3) Gli accordi di rete individuano:

a) i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell’offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;

b) i piani di formazione del personale scolastico;

c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;

d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

(4) Per tutte le altre reti tipologie di rete si fa riferimento a quanto enunciato al successivo punto 5.

(5) DPR 275/99 art. 7, c. 1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali.

(6) L. 107/2015 Art. 1, c. 71, La “(…) di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell’offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;” + lettere b, c, d.

Allegato A – Accordo per la costituzione della rete di Ambito XXX (1) (Ambito …)

Fra le istituzioni scolastiche:

… … … …, con sede a … … … …, C.F.

… … … …, con sede a … … … …, C.F.

… … … …, con sede a … … … …, C.F.

… … … …, con sede a … … … …, C.F.

L’anno duemila…, addì…, del mese di… con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di legge, in … alla via …, presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per …, al cui registro di protocollo il presente accordo viene contestualmente registrato

sono presenti:

il dott./prof. …, nato a … il …, c.f. … nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all’Istituzione scolastica …, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica in data …

il dott./prof. …, nato a … il …, c.f. … nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all’Istituzione scolastica …, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica in data …

… (per ogni istituzione scolastica)

Premesse

• Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 che all’art. 1, comma 66 prevede la suddivisione del territorio regionale in ambiti di ampiezza “inferiore alla provincia e alla città metropolitana”, quale fattore determinante per l’efficacia della governance, per raccogliere e incontrare le esigenze delle scuole che ne fanno parte, per la più efficiente distribuzione delle risorse;

• Vista la nota 26 gennaio 2006, prot. n. 726 del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con cui, in attuazione dell’art. 1, comma 66 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono state precisate le regole per la determinazione degli ambiti territoriali;

• Considerato che l’art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 dispone che gli uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito, da costituire entro il 30 giugno 2016;

• Viste le Linee guida adottate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota del … prot. n. …;

• Visto il decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per … con cui sono stati identificati gli ambiti nel territorio regionale;

• Visto in particolare l’ambito territoriale … che include le istituzioni scolastiche … (elenco allegato);

• Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

• Ritenuta la necessità di costituire una rete (detta Rete di Ambito), comprendente tutte le predette istituzioni scolastiche, per facilitare la successiva costituzione di reti (dette Reti di Scopo) al fine di valorizzare le risorse professionali, per la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché per la realizzazione di progetti, di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale;

• Ritenuto, quindi, di dovere provvedere alla costituzione della Rete dell’Ambito …, che riunisce con il presente accordo tutte le istituzioni scolastiche statali presenti in esso ed alla quale partecipano le istituzioni scolastiche paritarie che lo desiderino in relazione alle azioni e alle attività che ne coinvolgono finalità e funzioni;

i sopraddetti con il presente atto convengono quanto segue:

Art. 1 – Norma di rinvio

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Denominazione

È istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche in epigrafe indicate, che assume la denominazione di “Rete di Ambito …”.

Art. 3 – Oggetto

Questo accordo, in esecuzione dell’art. 1, comma 70, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 rappresenta lo strumento per poter efficacemente perseguire le finalità richiamate dalla stessa Legge all’art. 1, comma 7 (2) attraverso la costituzione di reti (3), per le quali si adotta un modello di accordo condiviso tra le scuole dell’ambito qui convenute.

La Rete, in qualità di rappresentante delle istituzioni scolastiche dell’ambito nel rapporto con l’Ufficio Scolastico Regionale, si configura quale elemento di riferimento e di coordinamento (4) in relazione alle diverse finalità individuate quali prioritarie per l’ambito, come anche, ad esempio, l’adozione di uniformi modelli e procedure, la razionalizzazione di pratiche amministrative e di tutti quegli atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica (comma70) (5).

Art. 4 – Modalità di funzionamento

La Rete assume le decisioni attraverso la conferenza dei dirigenti scolastici, che opera come conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto all’istituzione scolastica designata come “capo-fila” della Rete, secondo le previsioni all’articolo successivo.

La conferenza dei dirigenti scolastici deve essere convocata almeno due volte per ciascun anno scolastico.

La convocazione avviene in modalità telematica, con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno; tra la data della convocazione e la data della seduta devono intercorrere non meno di cinque giorni.

Allorché si tratti di funzioni o attività di interesse comune con le istituzioni scolastiche paritarie presenti nell’Ambito tenuto conto della Legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni, le stesse sono convocate alle rispettive sedute.

Art. 5 – Designazione della istituzione scolastica “capo-fila” della rete di Ambito

La prima seduta della conferenza dei dirigenti scolastici dovrà svolgersi non oltre trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed è convocata dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per … .

In tale seduta la Conferenza dei dirigenti scolastici provvede alla designazione dell’istituzione scolastica “capo-fila” e alla eventuale determinazione del fondo per il funzionamento della Rete di Ambito.

La designazione della istituzione scolastica “capo-fila” ha la durata di tre anni scolastici, a decorrere dall’a.s. 2016/2017 e comunque deve essere retta da un dirigente scolastico titolare nell’istituzione stessa.

Art. 6 – Progettazione territoriale

Le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo individuano in concreto le attività definite come prioritarie per la costituzione di Reti di Scopo e che avranno quali finalità quelle indicate nel precedente art. 3, secondo criteri quali, ad esempio, la territorialità, l’appartenenza a diversi ordini di scuola, la progettazione e l’organizzazione metodologica e didattica, l’organizzazione amministrativa.

A tal fine la rete d’ambito definisce le linee generali della progettazione territoriale, attraverso l’indicazione delle priorità che costituiscono la cornice entro la quale devono agire le Reti di Scopo e ne individua motivazioni, finalità, risultati da raggiungere.

Art. 7 – Impiego del personale docente

L’impiego del personale docente per la realizzazione dei progetti e delle attività delle Reti di Scopo, di cui all’articolo precedente, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 8 – Trasparenza e pubblicità delle decisioni

Le determinazioni assunte dalla Rete sono oggetto di pubblicazione sul sito web di tutte le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo, nel rispetto del D.lgs. 14 marzo 2013, n 33 e successive modificazioni e del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.

F.to

F.to

F.to

F.to

Allegati

Elenco delle Istituzioni Scolastiche comprese nell’Ambito

(1) Il nome della rete dovrebbe contenere il riferimento all’ambito con la sigla della provincia seguito da un numero progressivo assegnato dall’USR.

(2) 7. Le istituzioni scolastiche, (…), nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento.

(3) L. 107, art. 1, comma 71. Gli accordi di rete individuano:

a) i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell’offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;

b) i piani di formazione del personale scolastico;

c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;

d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

(4) L. 107, art. 1, comma 72. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l’istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

(5) C. 70. (…) Le reti, (…), sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete».

Allegato B – Accordo di rete di Scopo

Fra le istituzioni scolastiche:

… … … …, con sede a … … … …, C.F.

… … … …, con sede a … … … …, C.F.

… … … …, con sede a … … … …, C.F.

… … … …, con sede a … … … …, C.F.

L’anno duemila…, addì…, del mese di… con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di legge, in … alla via …, presso la sede dell’Istituzione scolastica …,

sono presenti:

il dott./prof. …, nato a … il …, c.f. … nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all’Istituzione scolastica …, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica in data …

il dott./prof. …, nato a … il …, c.f. … nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all’Istituzione scolastica …, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica in data …

Premesso che

• Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento all’art. 1, comma 66 e seguenti;

• Visto l’art. 1 comma 70 della legge 13 luglio2015, n. 107 che dispone che gli Uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito;

• Viste le Linee guida adottate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota del … prot. n. …

• Visto l’Accordo di rete dell’Ambito … sottoscritto in data …

• Considerato che detta rete di ambito ha tra l’altro lo scopo di facilitare la costituzione di reti (reti di scopo) per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale nel medesimo ambito territoriale;

• Visto l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;

• Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

• Considerato che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare reciprocamente per l’attuazione di iniziative comuni;

• Considerato altresì che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento del percorso formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l’accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche;

• …

i sopraddetti con il presente atto convengono quanto segue:

Art. 1 – Norma di rinvio

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Denominazione della rete

È istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche …, che assume la denominazione di “Rete … ”

Art. 3 – Oggetto

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la progettazione ed realizzazione delle seguenti attività:

… descrivere le attività oggetto dell’accordo

Art. 4 – Progettazione e gestione delle attività

Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo specificano in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione.

A tal fine, dovrà essere predisposto, utilizzando il modello allegato al presente accordo (“scheda tecnica”), un “progetto” nel quale siano individuate analiticamente le attività da porre in essere e la concrete finalità cui le stesse si indirizzano, con indicazione:

a) delle attività istruttorie e di gestione;

b) delle risorse professionali (interne o esterne) e della loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti o coinvolte;

c) delle risorse finanziarie e della loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti o coinvolte;

d) dell’istituzione scolastica incaricata della gestione delle attività amministrative e contabili, individuata sin da ora nell’Istituzione scolastica -indicare la denominazione-, che assume la funzione di “Scuola capo-fila” per la realizzazione del progetto;

e) delle attività di monitoraggio.

Le attività istruttorie comprendono, fra le altre, tutte le attività di progettazione (di massima o esecutiva), di proposta, di acquisizione di informazioni o documentazione, di istruttoria vera e propria nell’ambito dei procedimenti di scelta del contraente.

Le attività di gestione comprendono le attività di attuazione tecnico-professionale e le attività di attuazione amministrativa.

Le attività di gestione amministrativa comprendono sia le attività deliberative che le attività meramente esecutive.

Il progetto di cui al presente articolo deve essere approvato dalla conferenza dei dirigenti scolastici della rete, di cui all’art. 5, nonché, ove siano coinvolte materie rientranti nell’ambito della competenza degli organi collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio d’Istituto) delle singole istituzioni scolastiche, anche dai competenti organi delle istituzioni scolastiche aderenti e coinvolte dall’attività oggetto del progetto.

Art. 5 – Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo

Al fine della realizzazione delle attività progettate, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo si riuniscono al fine di:

a) determinare l’ammontare di un fondo spese per il generale funzionamento amministrativo della “rete” e la ripartizione dello stesso fra le istituzioni scolastiche aderenti, da versare all’istituzione scolastica capo-fila;

b) approvare il progetto di cui all’art. 4;

c) adottare ogni determinazione rientrante nell’autonoma competenza di gestione del dirigente scolastico, che risulti necessaria all’attuazione dei progetti di cui all’art. 4;

d) adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi collegiali competenti.

La conferenza dei dirigenti scolastici opera come conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto all’istituzione scolastica capo-fila.

Art. 6 – Finanziamento e gestione amministrativo-contabile

Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l’istituzione scolastica capo-fila acquisirà al proprio bilancio il finanziamento destinato all’attuazione del progetto, quale entrata finalizzata allo stesso.

L’istituzione scolastica capo-fila porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente.

Le attività di gestione amministrativa di tipo deliberativo vengono adottate secondo le modalità richiamate nell’art. 5, lett. c) e d).

La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitica rendicontazione, parziale e/o finale, in base alle scadenze individuate nella allegata Scheda tecnica.

La destinazione degli eventuali saldi attivi è determinata dalla conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo secondo le modalità richiamate nell’art. 5, lett. c) e d).

Allo stesso modo è amministrato il fondo spese annuale per il generale funzionamento amministrativo della “rete … (di scopo)” da parte dell’istituzione scolastica a ciò incaricata, che è tenuta ad una rendicontazione finale.

In ogni momento, comunque, gli organi delle altre istituzioni scolastiche possono esercitare il diritto di accesso ai relativi atti.

Art. 7 – Impiego del personale

L’individuazione delle risorse professionali interne e la distribuzione delle attività tecnico-professionali fra il personale delle istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo è contenuto nella allegata Scheda tecnica, fermo il rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 8 – Durata

Il presente accordo scadrà al termine dell’anno scolastico 20…/20… e pertanto scadrà il 31 agosto 20…

Non è ammesso il rinnovo tacito.

F.to

F.to

F.to

F.to

Allegato – Scheda tecnica

Progetto: …

descrizione e finalità …

Individuazione delle attività e tempi di realizzazione:

descrizione e finalità delle attività previste

a) specificazione (in relazione al contenuto) come:

• attività tecnico-professionali (attività a contenuto didattico, educativo, di ricerca ecc.)

• attività amministrative

b) ulteriore specificazione (in relazione al rilievo preparatorio o deliberativo o di verifica e controllo strumentale) come:

• attività istruttorie

• attività digestione

• attività di monitoraggio

Risorse professionali

a) specificazione come:

personale interno

personale esterno

b) ulteriore specificazione come:

personale tecnico (docenti; esperti di …)

personale amministrativo

c) ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti o coinvolte;

Risorse finanziarie

a) ammontare e loro provenienza

b) ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti o coinvolte

Incarichi alle istituzioni scolastiche

a) incarico di gestione delle attività amministrativo-contabili

b) (eventuale) previsione di delega di firma per i contratti da stipulare per l’attuazione del progetto al dirigente scolastico dell’istituzione scolastica sub a);

c) incarico di coordinamento (tecnico) del progetto

d) incarico di monitoraggio.