Regolamento di organizzazione del M.I.U.R.

   D.P.C.M. 4 aprile 2019, n. 47  

Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. (19G00054)
(GU n.133 del 8-6-2019) Vigente al: 23-6-2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 17;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 3, 4, 5, 49, 50 e 51, nonche’ l’articolo 75, comma 3;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l’articolo 3;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e in particolare la Tabella 7 allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare gli articoli 4 e 4-bis;
Visto l’articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Preso atto che tale proposta prevede una razionalizzazione dell’articolazione centrale del Ministero e lascia invariate l’organizzazione e le competenze degli Uffici scolastici regionali;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Visto che l’articolo 4-bis del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, prevede la facolta’ di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi di decreto da adottare ai sensi della medesima norma;
Considerato che l’organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca dalla normativa di settore vigente;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche’ per ragioni di speditezza e celerita’, di non avvalersi della facolta’ di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Organizzazione
1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
2. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», si articola nei Dipartimenti di cui all’articolo 2.

Art. 2
Articolazione del Ministero
1. Il Ministero e’ articolato a livello centrale nei seguenti tre Dipartimenti:
a) Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
b) Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
c) Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
2. Nell’ambito dei Dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.
3. Il Ministero e’ articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici, su base regionale.

Art. 3
Attribuzioni dei Capi dei Dipartimenti
1. I Capi dei Dipartimenti di cui all’articolo 2, comma 1, assicurano l’esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero.
2. I Capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall’articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all’assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento.
3. Dal Capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso. Il Capo del Dipartimento puo’ promuovere progetti che coinvolgono le competenze di piu’ uffici dirigenziali generali compresi nel Dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui all’articolo 8 dipendono funzionalmente dai Capi Dipartimento in relazione alle specifiche materie da trattare.
4. I Capi dei Dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.

Art. 4
Conferenza permanente dei Capi Dipartimento e dei direttori generali
1. I Capi dei Dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti e i dirigenti titolari degli uffici scolastici regionali si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell’attivita’ dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l’emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza e’ presieduta, in ragione delle materie, dai Capi dei Dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza almeno semestrale. Gli stessi, in ragione della natura degli argomenti trattati nel corso della conferenza, possono trasmetterne l’esito all’Organismo interno di valutazione.
2. Il Capo del Dipartimento, o i Capi dei Dipartimenti, in relazione alla specificita’ dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza.
3. L’ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di Gabinetto. Il Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
4. Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della conferenza, e’ assicurato dalla Direzione generale di cui all’articolo 7, comma 4.

Art. 5
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
1. Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti, curriculi e programmi scolastici; stato giuridico del personale della scuola; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; definizione degli indirizzi per l’organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell’efficienza dell’erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e parametri per l’attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualita’ del servizio scolastico ed educativo; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell’educazione comuni ai Paesi dell’Unione europea; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell’intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore anche in raccordo, per le parti relative alla formazione superiore, con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; cura dei rapporti con i sistemi formativi delle regioni; consulenza e supporto all’attivita’ delle istituzioni scolastiche autonome; supporto alla gestione del contenzioso delle articolazioni periferiche; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; cura delle attivita’ relative all’associazionismo degli studenti e dei genitori; orientamento allo studio e professionale, anche in raccordo con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; diritto allo studio e servizi alle famiglie; promozione dello status dello studente della scuola e della sua condizione; competenze riservate all’amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all’articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza; attivita’ di coordinamento connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni ed enti locali; predisposizione delle relazioni tecniche ai provvedimenti normativi, per quanto di competenza.
2. Al Dipartimento sono assegnati, per l’espletamento dei compiti di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali e n. 29 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva.
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
b) Direzione generale per il personale scolastico;
c) Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’edilizia scolastica;
d) Direzione generale per il supporto giuridico e amministrativo.
4. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) ordinamenti della scuola dell’infanzia e del primo ciclo;
b) ordinamenti dei percorsi liceali;
c) ordinamenti dei percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali, ivi compresi gli aspetti riguardanti l’innovazione degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni;
d) definizione delle classi di concorso e di abilitazione, nonche’ dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola;
e) ordinamento dell’istruzione degli adulti nell’ambito dell’apprendimento permanente;
f) ordinamenti dei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e indirizzi per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali;
g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie;
h) ricerca, innovazione e misure di sostegno allo sviluppo nei diversi gradi e settori dell’istruzione, anche avvalendosi della collaborazione dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);
i) indirizzi in materia di libri di testo e di editoria digitale e innovazione didattica, in collaborazione con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica;
l) esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con riferimento alla predisposizione e allo svolgimento delle prove degli esami stessi;
m) certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di studio nel quadro dell’attuazione delle disposizioni europee;
n) riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale all’insegnamento conseguiti all’estero;
o) cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all’estero;
p) rapporti con il Ministero degli affari esteri per l’istituzione, il riconoscimento e la gestione delle scuole italiane all’estero;
q) percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, nonche’ orientamento al lavoro e alle professioni, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;
r) misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e relativo monitoraggio, e cura dei rapporti con le Regioni;
s) adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;
t) indirizzi al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
u) funzioni di segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
5. La Direzione generale per il personale scolastico, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro;
b) disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e relativa contrattazione;
c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza;
d) indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, incluso il personale destinato alle scuole italiane all’estero e alle iniziative scolastiche italiane all’estero;
e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale;
f) coordinamento della formazione iniziale e in servizio dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative a livello nazionale;
g) programmazione dei percorsi di formazione iniziale del personale docente;
h) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo;
i) definizione degli organici e gestione delle procedure per la destinazione del personale alle scuole italiane e alle iniziative scolastiche italiane all’estero, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
6. La Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’edilizia scolastica, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) welfare dello studente, diritto allo studio, sussidi, diffusione delle nuove tecnologie e rapporti con le regioni e disciplina ed indirizzo in materia di status dello studente;
b) cura dei servizi per l’integrazione degli studenti in situazione di disabilita’, in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie;
c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati e delle famiglie;
d) elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport;
e) elaborazione di strategie nazionali a supporto della partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell’ambito della comunita’ scolastica, cura dei rapporti con le associazioni degli studenti e supporto alla loro attivita’, supporto alle attivita’ del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
f) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile e del fenomeno del bullismo nelle scuole, nonche’ delle azioni di contrasto della dispersione scolastica, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie;
g) orientamento allo studio e professionale, promozione del successo formativo e raccordo con il sistema di formazione superiore e con il mondo del lavoro;
h) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e supporto della loro attivita’;
i) promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza della Direzione generale, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto tecnico-gestionale delle reti di scuole;
l) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti;
m) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della «carta dello studente» mediante soluzioni innovative, anche relative al diritto allo studio e di carattere digitale, e promuovendo intese con enti e associazioni del territorio al fine di offrire agli studenti sistemi per l’accesso agevolato al patrimonio culturale italiano;
n) elaborazione e realizzazione del piano nazionale di educazione alla legalita’, alla sicurezza stradale, all’ambiente e alla salute;
o) supporto agli studenti per la tutela del diritto allo studio nei casi di disastri naturali o altre emergenze, che impattino sull’istruzione scolastica;
p) programmazione degli interventi strutturali e non strutturali nell’ambito delle attivita’ connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica;
q) individuazione delle priorita’ in materia di edilizia scolastica;
r) attuazione delle normative di competenza del Ministero in materia di edilizia scolastica;
s) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e la rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, con particolare attenzione al risparmio energetico, alle innovazioni digitali e alle correlate attivita’ didattiche ed organizzative dei plessi scolastici;
t) rapporti con l’Agenzia per i beni confiscati alla criminalita’ organizzata;
u) gestione del Fondo unico per l’edilizia scolastica.
7. La Direzione generale per il supporto giuridico e amministrativo, che si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) gestione del contenzioso del personale docente ed educativo, nonche’ dei dirigenti scolastici per provvedimenti aventi carattere generale, in raccordo con l’Ufficio legislativo;
b) gestione del contenzioso del personale non docente, per provvedimenti aventi carattere generale, in raccordo con l’Ufficio legislativo;
c) definizione, in raccordo con l’Ufficio legislativo, delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso, di competenza delle articolazioni territoriali;
d) supporto alla gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali;
e) coordinamento informatizzato del contenzioso, anche attraverso la creazione e la gestione di una banca dati del contenzioso scolastico;
f) consulenza e supporto giuridico alle articolazioni periferiche territoriali nella gestione di questioni aventi carattere generale, in raccordo con l’Ufficio legislativo;
g) consulenza e supporto amministrativo alle articolazioni periferiche nella redazione di atti aventi carattere generale, in raccordo con l’Ufficio legislativo;
h) formulazione di proposte di carattere amministrativo e normativo finalizzate a superare le eventuali criticita’ emerse nella trattazione del contenzioso scolastico.

Art. 6
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
1. Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca svolge funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree: istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, programmazione degli interventi sul sistema universitario; funzioni di indirizzo, vigilanza e coordinamento, monitoraggio sulle attivita’, normazione generale e finanziamento di universita’ e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; disciplina dell’orientamento degli studenti universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, i sistemi di accesso e i percorsi formativi nonche’ i servizi di job-placement; promozione della connessione tra il mondo dell’istruzione e quello della formazione superiore, in raccordo costante con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione; cura dell’armonizzazione e dell’integrazione del sistema della formazione superiore nello spazio europeo della formazione e dell’attuazione delle norme europee e internazionali in materia di formazione superiore, con particolare riguardo all’articolo 5, comma 4, lettera m); partecipazione alle attivita’ relative all’accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo dell’istruzione superiore con l’istruzione scolastica e con la formazione professionale, tenuto anche conto dei rapporti con le Amministrazioni regionali; cura dei rapporti tra il Ministero e l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), assicurando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, in tema di programmazione e vigilanza sull’ANVUR; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale e internazionale, inclusa la definizione del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con speciale riguardo al coordinamento e al monitoraggio degli obiettivi europei in materia di ricerca; indirizzo, programmazione e coordinamento, normativa generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio delle attivita’; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; analisi, elaborazione e diffusione della normativa europea e delle modalita’ di interazione con gli organismi europei e relativa assistenza alle imprese; cooperazione scientifica in ambito nazionale, europeo e internazionale, anche mediante specifici raccordi fra universita’ ed enti di ricerca; promozione e sostegno della ricerca delle imprese anche mediante l’utilizzo di specifici Fondi di agevolazione; valorizzazione delle carriere dei ricercatori, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali e della loro mobilita’ in sede internazionale; in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica, progettazione delle banche dati e delle operazioni di acquisizione, rilascio, controllo ed elaborazione dei dati anche ai fini dell’inserimento degli stessi nelle anagrafi degli studenti, della ricerca, della valutazione; promozione della formazione superiore e della ricerca anche a livello internazionale; predisposizione delle relazioni tecniche ai provvedimenti normativi, per quanto di competenza.
2. Nell’ambito del Dipartimento operano la segreteria tecnica di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e gli Uffici di supporto degli Organismi previsti dalla normativa in materia di universita’, alta formazione e ricerca.
3. Al Dipartimento sono assegnati, per l’espletamento dei compiti di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali.
4. Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per la formazione universitaria;
b) Direzione generale per l’alta formazione artistica, coreutica e musicale, il diritto allo studio e le scuole di specializzazione;
c) Direzione generale per la ricerca e la vigilanza degli enti di ricerca.
5. La Direzione generale per la formazione universitaria, che si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmazione degli obiettivi pluriennali del sistema universitario;
b) finanziamento del sistema universitario;
c) finanziamento degli interventi per l’edilizia universitaria;
d) cura dei rapporti con gli altri Ministeri, con le regioni e con il mondo imprenditoriale in materia di formazione universitaria, assicurandone il coordinamento;
e) istituzione e accreditamento delle universita’;
f) procedure di accreditamento dei corsi di studio universitari e del dottorato di ricerca;
g) programmazione degli accessi ai corsi di studio a numero programmato a livello nazionale;
h) controllo sugli statuti e sui regolamenti adottati dalle universita’ e dai soggetti sottoposti al controllo ministeriale;
i) programmazione e gestione delle procedure nazionali per il reclutamento dei docenti universitari;
l) monitoraggio dei bilanci degli atenei, coordinamento nell’attuazione della contabilita’ economico-patrimoniale, coordinamento dell’attivita’ dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo degli atenei;
m) coordinamento, promozione e sostegno dell’attivita’ di formazione continua, permanente e ricorrente nelle universita’;
n) servizi di orientamento, tutorato e job placement del settore universita’;
o) raccordo con la Direzione generale per il personale scolastico in materia di formazione degli insegnanti;
p) valutazione e certificazione delle equivalenze dei titoli di studio e delle carriere degli studenti universitari;
q) internazionalizzazione del sistema della formazione universitaria nello Spazio europeo dell’educazione superiore;
r) promozione, coordinamento e incentivazione dei programmi di mobilita’ internazionale degli studenti, anche avvalendosi del supporto della Direzione generale per la comunicazione e per i rapporti internazionali;
s) istruttoria dei procedimenti di nomina dei rettori e della designazione dei rappresentanti ministeriali nei Collegi dei revisori dei conti delle Universita’;
t) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita’ del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti.
6. La Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, il diritto allo studio e le scuole di specializzazione si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attuazione degli interventi di competenza statale in materia di diritto allo studio in ambito universitario e AFAM, con monitoraggio sui livelli essenziali delle prestazioni, e valorizzazione del merito degli studenti, nonche’ indirizzi e strategie in materia di rapporti tra studenti e sport;
b) accreditamento e finanziamento dei collegi universitari e delle residenze universitarie;
c) finanziamento e programmazione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
d) monitoraggio dei bilanci delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche’ coordinamento dell’attivita’ dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo;
e) finanziamento degli interventi per l’edilizia delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
f) istituzione e accreditamento delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
g) procedure di accreditamento dei corsi di studio dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
h) servizi di orientamento, tutorato e job placement del settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
i) programmazione del reclutamento e carriere dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
l) controllo sugli statuti e sui regolamenti delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
m) accreditamento, programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l’iscrizione alle scuole di specializzazione post universitarie, nonche’ cura dei rapporti con le Scuole di specializzazione di area medico-sanitaria e con gli altri Ministeri e le regioni nella medesima materia;
n) programmazione e gestione degli esami di stato per iscrizione agli ordini e collegi professionali;
o) procedure di accesso all’esercizio professionale, riconoscimento abilitazioni conseguite all’estero;
p) internazionalizzazione del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica nello Spazio europeo dell’educazione superiore;
q) promozione, coordinamento e incentivazione dei programmi di mobilita’ internazionale degli studenti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche avvalendosi del supporto della Direzione generale per la comunicazione e per i rapporti internazionali;
r) valutazione e certificazione delle equivalenze dei titoli di studio e delle carriere degli studenti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
s) strategie e indirizzi per la promozione artistica;
t) istruttoria finalizzata alla nomina degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali nelle Istituzioni AFAM;
u) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita’ del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale.
7. La Direzione generale per la ricerca e la vigilanza sugli enti di ricerca, che si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, europeo e internazionale con particolare riguardo al Programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione europea;
b) valorizzazione delle carriere dei giovani ricercatori, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali nell’ambito dello Spazio europeo della ricerca;
c) vigilanza e coordinamento, normazione generale, programmazione, finanziamento e attivita’ di indirizzo strategico ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sugli enti pubblici di ricerca; con riguardo all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e all’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), la Direzione si raccorda con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, per gli aspetti di competenza;
d) vigilanza sulla Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza sugli enti di cui all’articolo 605, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
e) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca;
f) promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali ed europei;
g) indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale, in coerenza con quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7;
h) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca;
i) rapporti con gli altri Ministeri e con le regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;
l) promozione della cultura scientifica;
m) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del relativo regolamento;
n) incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi, nonche’ attivita’ di trasferimento tecnologico;
o) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita’ del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca;
p) gestione dei rapporti con gli organismi internazionali collegati al sistema della ricerca e cura delle attivita’ legate all’individuazione e rinnovo degli esperti ed addetti scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero;
q) coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca, curando anche i rapporti con le Amministrazioni regionali.

Art. 7
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
1. Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi dei settori universita’, ricerca e alta formazione artistica, musicale e coreutica; innovazione digitale nell’amministrazione e nelle istituzioni scolastiche; elaborazioni statistiche in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica e musicale; promozione di elaborazioni e di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi europei e internazionali; cura dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con le competenti strutture del Ministero e promozione dell’internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione e del sistema della formazione superiore; cura dei rapporti per le materie di competenza del Ministero con l’Agenzia per l’Italia digitale; predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all’attuazione delle politiche di coesione sociale relative a tutti i settori di competenza del Ministero; predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per tutti i settori di competenza del Ministero; coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell’Amministrazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni; coordinamento e monitoraggio della gestione dell’ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale, indirizzando l’attivita’ degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico; promozione di eventi e manifestazioni, nonche’ dell’attivita’ di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero; definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di gestione; predisposizione delle relazioni tecniche ai provvedimenti normativi, per quanto di competenza. Il Capo del Dipartimento svolge di norma le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Ove ricorrano esigenze organizzative o ragioni di opportunita’, il Ministro puo’ nominare per tali funzioni un altro dirigente di I fascia dei ruoli del Ministero.
2. Al Dipartimento sono assegnati, per l’espletamento dei compiti di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali.
3. Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per le risorse umane la programmazione e il reclutamento;
b) Direzione generale per le risorse finanziarie, i fondi strutturali e i contratti;
c) Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica;
d) Direzione generale per la comunicazione e i rapporti internazionali.
4. La Direzione generale per le risorse umane, la programmazione e il reclutamento, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attuazione delle politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero;
b) attuazione del piano assunzionale per il reclutamento e del piano di rafforzamento amministrativo per la formazione del personale del Ministero;
c) amministrazione del personale del Ministero e adozione delle relative iniziative di semplificazione;
d) relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa nazionale;
e) emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l’applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati;
f) attuazione dei programmi per la mobilita’ del personale del Ministero;
g) trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e al personale assegnato agli uffici dell’Amministrazione centrale;
h) pianificazione e allocazione delle risorse umane;
i) gestione dei servizi generali per l’amministrazione centrale, ivi compresa la gestione delle biblioteche;
l) cura della gestione amministrativa e contabile delle attivita’ contrattuali e convenzionali relative alla gestione dei servizi generali e comuni per il funzionamento degli uffici dell’amministrazione centrale;
m) gestione contabile delle competenze del personale amministrativo e dirigenziale dell’Amministrazione centrale;
n) adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza;
o) trattazione del contenzioso concernente il personale amministrativo dirigente di seconda fascia e il personale iscritto nelle aree funzionali assegnato agli Uffici dell’Amministrazione centrale, nonche’ del contenzioso relativo sia al personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali, sia ai dirigenti di seconda fascia cui e’ affidata la titolarita’ di Uffici scolastici regionali;
p) gestione delle attivita’ rientranti nella competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari concernenti l’applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravita’ a carico del personale appartenente alle aree funzionali in servizio presso l’amministrazione centrale e del personale dirigenziale di seconda fascia, nonche’ per tutte le sanzioni disciplinari a carico del personale dirigenziale di prima fascia;
q) cura delle attivita’ connesse ai procedimenti per responsabilita’ penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo dirigente di seconda fascia e delle aree funzionali in servizio presso l’Amministrazione centrale, del personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici regionali, nonche’ dei dirigenti di seconda fascia cui e’ affidata la titolarita’ degli Uffici scolastici regionali;
r) adozione delle misure di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero e delle azioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi in tema di trasparenza, valutazione e merito.
5. La Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo dell’istruzione e della formazione superiore;
b) monitoraggio del sistema informativo dell’istruzione, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
c) svolgimento dei compiti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell’amministrazione digitale;
d) progetti e iniziative comuni nell’area dell’ICT e della societa’ dell’informazione con altri Ministeri e istituzioni;
e) cura dei rapporti con l’Agenzia per l’Italia digitale per quanto attiene i sistemi informativi automatizzati;
f) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica ed i servizi di interconnessione con altre amministrazioni;
g) esecuzione dei contratti che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete;
h) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell’Amministrazione, con particolare riferimento ai processi connessi all’utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale;
i) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo, anche attraverso l’implementazione delle misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
l) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell’ambito dei procedimenti amministrativi del Ministero a supporto del sistema scolastico;
m) gestione dell’Anagrafe degli alunni, dell’Anagrafe degli studenti e dei laureati, dell’Anagrafe della ricerca, dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica e dell’Osservatorio per la scuola digitale, in raccordo con le direzioni generali competenti. Cura delle intese per l’accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della privacy;
n) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore dell’istruzione, universita’ e ricerca;
o) concorso, in collaborazione con l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, all’implementazione di banche dati finalizzate alla valutazione del sistema dell’istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative;
p) elaborazione di studi ed analisi funzionali all’attivita’ dei Dipartimenti e delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza;
q) gestione dell’infrastruttura del sito istituzionale dell’Amministrazione;
r) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche;
s) la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell’ambito dei procedimenti amministrativi a supporto del sistema scolastico e universitario;
t) cura dei rapporti con l’Agenzia per l’Italia digitale, per quanto attiene i processi d’innovazione nella didattica, in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
u) progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche formativi, di innovazione digitale nelle scuole e delle azioni del Piano nazionale scuola digitale;
v) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a favorire e supportare i processi di insegnamento e apprendimento, in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, anche attraverso la collaborazione con aziende, organizzazioni e associazioni di settore.
6. Nell’ambito della Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica opera il servizio di statistica istituito a norma dell’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero.
7. La Direzione generale per le risorse finanziarie, i fondi strutturali e i contratti, che si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attivita’ di supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di economia e finanza;
b) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai Dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali;
c) coordinamento dell’attivita’ di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;
d) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della redazione delle proposte per la legge di bilancio, dell’attivita’ di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con i Dipartimenti;
e) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi previste;
f) predisposizione degli atti connessi con l’assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita’ e ai centri di costo;
g) coordinamento, organizzazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione del piano annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile;
h) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;
i) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell’andamento della spesa;
l) assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, nell’ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione;
m) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
n) attivita’ di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici;
o) verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni scolastiche ed educative, anche per il tramite dei revisori dei conti;
p) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita’ strumentali, alle attivita’ contrattuali e convenzionali dell’amministrazione, compresi gli eventuali affidamenti in favore di soggetti in house, ad esclusione delle attivita’ relative alla gestione dei servizi generali e comuni per il funzionamento degli uffici dell’amministrazione centrale;
q) consulenza all’amministrazione periferica in materia contrattuale;
r) consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati;
s) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
t) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all’attuazione delle politiche di coesione sociale relative ai settori di competenza del Ministero;
u) partecipazione ad iniziative europee finanziate con fondi finalizzati allo sviluppo economico e all’attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione;
v) opportunita’ di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati;
z) programmazione, monitoraggio e attuazione di programmi e iniziative finanziate con i Fondi strutturali europei e con i fondi per le politiche di coesione in materia di istruzione e ricerca;
aa) raccordi con le altre istituzioni europee, nazionali e territoriali per il coordinamento dei programmi;
bb) autorita’ di gestione dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, relativi alle materie di competenza del Ministero; programmazione e gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione affidate al Ministero;
cc) autorita’ di certificazione dei Programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e dei Programmi operativi nazionali del Fondo europeo di sviluppo regionale, nelle materie di competenza del Ministero.
8. La Direzione generale per la comunicazione e i rapporti internazionali, che si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali, svolge, le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attivita’ di informazione e di comunicazione istituzionale, in conformita’ ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia;
b) relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia di istruzione, universita’ e ricerca;
c) promozione e organizzazione di manifestazioni ed eventi, nonche’ di campagne informative di pubblico interesse, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia;
d) promozione di iniziative istituzionali, attivita’ e convenzioni editoriali, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia, nonche’ sviluppo di iniziative volte a promuovere l’immagine del Ministero;
e) coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, di pubblicazioni, produzione editoriale (anche digitale), convegni e congressi;
f) gestione della rete di comunicazione del Ministero;
g) elaborazione del programma di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150;
h) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti all’informazione e alla relativa divulgazione, nonche’ studi e analisi di dati ed informazioni sulla soddisfazione dei cittadini;
i) gestione dell’Ufficio relazioni con il pubblico, di cui all’articolo 8 della legge n. 150 del 2009;
l) gestione editoriale del sito istituzionale, degli strumenti multimediali e alla rete intranet;
m) cura dei rapporti con l’Unione europea, con gli organismi sovranazionali e con le organizzazioni internazionali, ferma restando la competenza per materia dei Dipartimenti e delle direzioni generali;
n) coordinamento della partecipazione alle attivita’ degli organismi europei internazionali e degli incontri a livello sovranazionale;
o) collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali, in raccordo con le strutture ministeriali competenti per materia;
p) promozione dell’attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali;
q) esame, in raccordo con gli Uffici competenti e gli Uffici di diretta collaborazione, dei Protocolli di intesa e delle convenzioni, ivi inclusi quelli proposti dalle articolazioni periferiche, nonche’ monitoraggio dell’attuazione degli stessi.

Art. 8
Uffici scolastici regionali
1. Gli uffici scolastici sono uffici di livello dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa Regione, di livello non generale, cui sono assegnate le funzioni individuate nel comma 2. Gli uffici scolastici hanno dimensione regionale, secondo le indicazioni di cui al comma 7. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali e’ di 18, di cui 15 di livello dirigenziale generale.
2. L’Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull’attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell’azione formativa e sull’osservanza degli standard programmati; cura l’attuazione, nell’ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell’istruzione a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici regionali in cui e’ preposto un dirigente di livello non generale, il dirigente di livello generale della Direzione generale per le risorse umane la programmazione e il reclutamento adotta, su proposta del predetto dirigente titolare dell’ufficio scolastico regionale, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attivita’ strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell’amministrazione regionale. Al fine di assicurare la continuita’ istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilita’ organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell’esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l’amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l’offerta formativa integrata, l’educazione degli adulti, nonche’ l’istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonche’ sulle scuole straniere in Italia; svolge attivita’ di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l’efficienza dell’attivita’ delle istituzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano per l’offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all’Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonche’ del personale amministrativo in servizio; supporto alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in raccordo con la Direzione generale per le risorse umane la programmazione e il reclutamento, in merito alla assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni. L’Ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le attivita’ connesse ai procedimenti per responsabilita’ penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo in servizio nell’Ufficio scolastico regionale esclusi i dirigenti di prima fascia e fatte salve le competenze di cui all’articolo 5, comma 7 e all’articolo 7, comma 4, lettera o).
3. L’Ufficio scolastico regionale e’ organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la Direzione generale per le risorse umane la programmazione e il reclutamento; alla gestione delle graduatorie e alla gestione dell’organico del personale docente, educativo e Ata ai fini dell’assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all’utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell’osservanza dell’obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.
4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e’ costituito l’organo collegiale di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Le proposte di cui all’articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate dal Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.
6. Nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l’organizzazione dell’amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l’articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
7. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:
a) l’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, di cui e’ titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
b) l’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, di cui e’ titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
c) l’Ufficio scolastico regionale per la Calabria, di cui e’ titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
d) l’Ufficio scolastico regionale per la Campania, di cui e’ titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
e) l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, di cui e’ titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 12 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
f) l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, di cui e’ titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 1 ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l’istruzione in lingua slovena ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
g) l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, di cui e’ titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
h) l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria, di cui e’ titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
i) l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, di cui e’ titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 14 uffici dirigenziali non generali e in n. 16 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
l) l’Ufficio scolastico regionale per le Marche, di cui e’ titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
m) l’Ufficio scolastico regionale per il Molise, di cui e’ titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 3 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
n) l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, di cui e’ titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
o) l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di cui e’ titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
p) l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, di cui e’ titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
q) l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, di cui e’ titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
r) l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, di cui e’ titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 12 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
s) l’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, di cui e’ titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 4 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
t) l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, di cui e’ titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
8. Su proposta dell’Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale.

Art. 9
Corpo ispettivo
1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, e’ collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione individua tra i dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, un Coordinatore, al quale non e’ corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Con decreto del Ministro sono determinate le modalita’ di esercizio della funzione ispettiva tecnica.

Art. 10
Uffici di livello dirigenziale non generale
1. All’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonche’ alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei Capi dei Dipartimenti interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 11
Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale
1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono individuate nell’allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Nell’ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi otto posti di funzione dirigenziale di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l’Organismo indipendente di valutazione della performance.
3. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e’ inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
4. Il personale non dirigenziale del Ministero e’ inserito nel ruolo del personale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
5. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita’ di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con proprio successivo decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l’Amministrazione, nonche’, nell’ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. Il decreto e’ tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 12
Disposizioni sull’organizzazione
1. Ogni due anni, l’organizzazione del Ministero e’ sottoposta a verifica, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita’ ed efficienza.

Art. 13
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, e’ abrogato.
3. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali dell’Amministrazione centrale oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, nonche’ per la posizione dirigenziale di livello generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, seguendo le modalita’, le procedure e i criteri previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 10 e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, individuati con provvedimento del Ministro, in relazione alle competenze prevalenti degli stessi.
5. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 aprile 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte

Tabella A
(Articolo 11)
Dotazione organica del personale

+—————————–+———+
|Personale dirigenziale: | |
+—————————–+———+
|Dirigenti di prima fascia |29 |
+—————————–+———+
|Dirigenti di seconda fascia, | |
|amministrativi |223* |
+—————————–+———+
|Dirigenti di seconda fascia, | |
|tecnici |190 |
+—————————–+———+
| Totale dirigenti |442 |
+—————————–+———+

* Compresi 8 posti dirigenziali di livello non generale presso
gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

+—————————+———–+
|Personale non dirigenziale:| |
+—————————+———–+
|Area III |n. 2.490 |
+—————————+———–+
|Area II |n. 3.144 |
+—————————+———–+
|Area I |n. 344 |
+—————————+———–+
| Totale Aree |n. 5.978 |
+—————————+———–+

Totale complessivo n. 6.420