120 mln per le scuole nelle regioni terremotate

Decreto Miur 21 maggio 2019, n. 427 

Finanziamenti per gli enti locali delle zone 1 e 2 delle quattro regioni colpite da eventi sismici.

 

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

VISTI gli articoli 33, 34 e 117 della Costituzione italiana:

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l ‘edilizia scolastica;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione per le materie ed i compiti ed interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, e in particolare l’articolo 9;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente a oggetto “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, e in particolare l’articolo 11;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare l ‘articolo l , comma 161;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del2016 e del2017, e in particolare l’articolo 20-bis;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 20l7, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e in particolare l ‘articolo 41;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, con il quale si e proceduto alla ripartizione del fondo relativo all’articolo l, comma 140, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232;

CONSIDERATO che, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017, gli edifici adibiti ad uso scolastico ricadenti nelle aree del Centro Italia presentano criticità tali da compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il 20% delle risorse disponibili per le verifiche di vulnerabilità sono state destinate alle quattro regioni colpite dal sisma del centro Italia, proprio in considerazione dell’urgenza e della necessità di intervenire in aree a elevato rischio sismico;

RITENUTO che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sulla base delle risorse già disponibili, possa efficacemente intervenire con specifici finanziamenti per garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, quali il diritto di istruzione e il diritto allo studio in ambienti sicuri e idonei;

DATO ATTO che le criticità riscontrate non possono essere risolte esclusivamente con le ordinarie risorse destinate alla programmazione unica in materia di edilizia scolastica, né con quelle destinate alla ricostruzione post sisma;

CONSIDERATO che sul capitolo 7105, piano gestionale 8, del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, denominato “Fondo unico per l’edilizia scolastica”, per l’annualità 2020 sono iscritte risorse pari a euro 130.000.000,00;

RITENUTO possibile, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, destinare quota parte delle risorse relative al capitolo 7105, piano gestionale 8, pari a € 120.000.000,00, all’attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e/o di nuova costruzione di edifici scolatici ricadenti in zone sismiche l e 2 delle quattro regioni del Centro Italia;

RITENUTO, sulla base del presente decreto di destinazione delle risorse, di avviare le procedure per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento;

RITENUTO altresì, di rinviare a successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’individuazione degli interventi finanziabili e l’autorizzazione degli stessi al finanziamento per la messa in sicurezza, l’adeguamento sismico e/o la nuova costruzione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico non già inseriti in piani di ricostruzione commissariale;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata nella seduta del9 maggio 2019;

DECRETA Articolo l
(Destinazione delle risorse)

l. Le risorse pari ad € 120.000.000,00 relative all’annualità 2020 di cui al capitolo 7105, piano gestionale 8, del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono destinate alla messa in sicurezza, all’adeguamento sismico e/o alla nuova costruzione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ricadenti in zone sismiche l e 2 delle quattro regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) e non già inseriti in piani di ricostruzione di competenza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione.

2. Gli interventi da ammettere a finanziamento, le cui risorse sono erogate direttamente ai comuni, alle province e alle città metropolitane, sono individuati con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa istruttoria da parte della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l ‘istruzione e per l’innovazione digitale, sentite le strutture regionali e nazionali interessate dal processo di ricostruzione, nonché l’Associazione nazionale dei Comuni italiani e l’Unione delle Province d’Italia. L’avviso pubblico per l’individuazione degli interventi è pubblicato, previo parere dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani e dell’Unione delle Province d’Italia, entro 60 giorni dalla data di adozione del presente decreto. È data priorità agli esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica svolte ai sensi dell’articolo 20-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Sono esclusi gli interventi per la prevenzione del rischio sismico di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77.

3. Con il successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al comma 2 sono, altresì, definiti i termini e le modalità di rendicontazione degli interventi.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 21 maggio 2019

Il Ministro Marco Bussetti