Il TAR Lazio diverso dalla Cassazione sul pasto domestico

  Ordinanza TAR Lazio 13 settembre 2019, n. 6011   

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2019, integrato da motivi
aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio
Vecchione, De Santis Laura, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;

contro
Istituto Comprensivo-OMISSIS-, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e
della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti
-OMISSIS-. non costituito in giudizio;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del diritto soggettivo perfetto della
minore -OMISSIS-, ad essere ammessa a consumare 1 propri pranzi di
preparazione domestica nel locale refettorio, unitamente e contemporaneamente al compagni di classe, sotto la vigilanza e con
l’assistenza educativa dei propri docenti, per condividere i contenuti educativi
connessi al tempo mensa, e per la conseguente condanna -OMISSIS-ad
adottare, senza’” ritardo, tutte le misure e gli accorgimenti di legge atti a
disciplinare la coesistenza nel medesimo refettorio, di pasti di preparazione
domestica e di pasti forniti dalla ditta comunale di ristorazione collettiva, oltre
che per la condanna al risarcimento dei danni.Per quanto riguarda i motivi
aggiunti presentati da -OMISSIS-il 19\7\2019;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 il dotto
Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso per motivi aggiunti appare assistito da elementi di
fumus boni iuris avuto riguardo al precedente giurisprudenziale (Cons. Stato
n. 5156/2018) che ha riconosciuto il diritto degli alunni di consumare presso
il locale refettorio della scuola il cibo portato da casa nelle scuole nelle quaIi è
istituto il servizio di refezione scolastica;

P.Q.M.
TI Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),
accoglie e per l’effetto sospende i provvedimenti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 19
novembre 2019.
Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’ articolo 6, paragrafo 1,
manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma,
in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del
minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro
dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o
nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019
con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Massimo Santini, Consigliere
Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone