Contributi per l’adeguamento alla normativa antincendio

Avviso Miur 16 gennaio 2020    

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI ENTI LOCALI PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO
ART. 1 – FINALITA’ DELLA SELEZIONE
Al fine di consentire l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici destinati ad uso scolastico, in esecuzione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 novembre 2019, prot. n. 1111, il Ministero indice la presente procedura pubblica nazionale per l’erogazione di contributi per l’adeguamento dei predetti edifici alla normativa antincendio.
I contributi stanziati con il presente avviso devono essere utilizzati dagli enti locali proprietari degli edifici scolastici, al solo fine di consentire l’adeguamento alla normativa antincendio degli immobili pubblici adibiti a uso scolastico e censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES).
ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Possono presentare richiesta di finanziamento tutti gli enti locali con riferimento a uno o più edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di ogni ordine e grado di cui sono proprietari o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23.
È autorizzata a presentare la propria candidatura la Regione Valle d’Aosta per gli edifici di propria competenza rientranti nel primo e secondo ciclo di istruzione.
ART. 3 – TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI
1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati all’adeguamento degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico secondo i livelli di priorità di cui al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 26 marzo 2018.
2. L’importo massimo del contributo per gli interventi di cui al presente avviso con riferimento ad edifici scolastici ospitanti istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione (infanzia, primarie e secondarie di primo grado) è pari ad € 70.000,00.
3. L’importo massimo del contributo per gli interventi di cui al presente avviso con riferimento ad edifici scolastici ospitanti istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione (licei, istituti tecnici e professionali) è pari ad € 100.000,00.
4. L’affidamento degli interventi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. Non sono ammesse a finanziamento richieste di contributo relative ad edifici non censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES).
6. Qualora l’ente locale intenda procedere alla richiesta di contributo per diversi edifici scolastici, lo stesso deve presentare una distinta candidatura per ciascun edificio scolastico, pena l’esclusione dalla presente procedura.
È redatta una graduatoria per ogni singola Regione nell’ambito dei massimali assegnati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 novembre 2019, n. 1111.
Nell’ambito di ogni Regione si precisa che il 30% delle risorse da assegnare con il presente Avviso sono destinate alle Province e alle Città metropolitane , mentre la restante percentuale è a favore dei Comuni.
Qualora non vengano presentate candidature di valore corrispondente al 30% delle risorse disponibili da assegnare con il presente Avviso da parte di Province e Città metropolitane, l’eventuale eccedenza della percentuale sarà comunque destinata ai comuni presenti in graduatoria.
Analogamente qualora non siano presentate candidature di valore corrispondente al 70% delle risorse da parte dei Comuni e/o Unioni di Comuni da assegnare con il presente Avviso, l’eventuale eccedenza della percentuale è comunque destinata alle Province e alle Città metropolitane presenti in graduatoria.
ART. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o loro delegato, devono far pervenire la propria candidatura, utilizzando esclusivamente la piattaforma informativa a tal fine realizzata, collegandosi al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-antincendio.shtml entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 21 febbraio 2020 inserendo i seguenti dati:
1) la denominazione ente (comune, provincia o citta metropolitana);
2) codice edificio scolastico dello SNAES;
3) indicazione se l’edificio ospita un’istituzione scolastica del primo o del secondo ciclo di istruzione;
4) l’importo di finanziamento richiesto;
5) l’anno di costruzione dell’immobile;
6) codice CUP relativo alla presente richiesta di finanziamento;
7) popolazione scolastica presente nell’edificio oggetto di indagine e/o verifica;
8) la dichiarazione se l’intervento da candidare è o meno inserito in un’analoga graduatoria regionale;
9) la dichiarazione se l’intervento è in attesa di finanziamento nel decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 101 del 2019;
10) la dichiarazione se l’intervento consente di raggiungere il completo adeguamento alla normativa antincendio o se invece consegue il livello a) o b) del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 21 marzo 2018.
La mancanza di una sola delle predette dichiarazioni comporta l’esclusione dalla presente procedura.
Il portale per l’inserimento dei dati sarà accessibile dalle ore 10.00 del giorno 20 gennaio 2020 fino alle ore 15.00 del giorno 21 febbraio 2020.
Dato il consistente numero di enti cui si rivolge il presente avviso, al fine di evitare un sovraccarico della rete si raccomanda di inserire i dati con anticipo rispetto all’ultimo giorno utile premurandosi poi di completare, modificare e controllare l’esattezza dei dati in prossimità della scadenza fissata al fine di inoltrare la candidatura entro i termini previsti.
La candidatura dovrà essere inoltrata da parte del legale rappresentante dell’ente e dopo l’inoltro il sistema garantirà il rilascio di apposita ricevuta che sarà cura dell’ente conservare quale prova di partecipazione.
ART. 5 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La valutazione delle candidature ai fini dell’assegnazione dei contributi avviene sulla base dei seguenti criteri:
1) vetustà degli edifici adibiti a uso scolastico con particolare riferimento agli edifici costruiti prima del 1970 (max 10 punti):
– prima e fino al 1970: 10 punti;
– dal 1971 al 1980 incluso: 8 punti;
– dal 1981 al 1990 incluso: 5 punti;
– dal 1991 al 2000 incluso: 3 punti;
– dopo il 2001: 1 punti;
2) eventuale quota di cofinanziamento (max 5 punti):
– fino al 6% escluso: 0 punti
– dal 6% al 16% escluso: 1 punti;
– dal 16% al 26% escluso: 2 punti;
– dal 26% al 41% escluso: 3 punti;
– dal 41% al 51 % escluso: 4 punti.
– da 51 % in poi: 5 punti;
3) numero di studenti presenti nell’edificio scolastico (max 30 punti):
– da 1.000 e oltre studenti: 30 punti;
– da 700 a 999 studenti: 25 punti;
– da 400 a 699 studenti: 15 punti;
– da 150 a 399 studenti: 10 punti;
– inferiore ai 150 studenti: 5 punti;
4) edificio rientrante nella programmazione regionale sull’adeguamento alla normativa antincendio (max 10 punti):
– assenza: 0 punti
– presenza: 10 punti;
5) intervento in attesa di finanziamento nell’ambito delle graduatorie di cui al DM n. 101 del 2019 (max 10 punti):
– assenza: 0 punti
– presenza: 10 punti;
6) livello di adeguamento alla normativa antincendio (max 35 punti):
6.1 intervento che consegue il completo adeguamento alla normativa antincendio: 35 punti;
6.2 intervento che consegue il livello di priorità a) del citato D.I. 21 marzo 2018: 5 punti;
6.3 intervento che consegue il livello di priorità b) del citato D.I: 21 marzo 2018: 18 punti.
Nel caso in cui l’intervento consenta di raggiungere sia il livello di priorità a) sia il livello di priorità b), il punteggio di cui ai punti 6.2 e 6.3 potrà essere cumulato.
Nel caso in cui invece l’intervento consenta il completo adeguamento alla normativa antincendio, il punteggio massimo riconoscibile è pari a 25 punti.
Si precisa che a parità di punteggio precede l’edificio scolastico la cui candidatura sia pervenuta per prima temporalmente.
Le graduatorie, distinte per Comuni/Unioni di Comuni e Province/Città metropolitane, vengono redatte per ogni Regione e nei limiti dei massimali ad ognuna assegnati dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1111 del 2019, sulla base dei punteggi assegnati a ciascun edificio scolastico, oggetto di candidatura, e indicano altresì l’importo concesso.
Sono ammessi a finanziamento tutti gli enti collocati in graduatoria nei limiti delle risorse disponibili per ogni Regione.
Le eventuali economie di gara o derivanti da revoche sono accertate e assegnate con successivo provvedimento secondo l’ordine della graduatoria approvata.
ART. 6 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Le graduatorie distinti per Comuni e/o Unioni Comuni e Province/città metropolitane per Regione sono approvate con decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale e pubblicate sul sito dell’edilizia scolastica al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-antincendio.shtml
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono finanziati gli interventi finalizzati all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, nei limiti delle risorse disponibili, nonché sono definiti i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi assegnati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca agli enti locali beneficiari e alla Regione Valle d’Aosta. Con il medesimo decreto sono definite, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, le modalità di monitoraggio degli interventi oggetto di finanziamento.
I pagamenti vengono effettuati a partire dall’esercizio finanziario 2020 direttamente dal Ministero in favore degli enti locali beneficiari, mediante trasferimento sulle contabilità di tesoreria unica degli enti stessi e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
È necessario, inoltre, l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.
ART. 7 – ALTRE INFORMAZIONI
1. La trasmissione della candidatura non impegna il Ministero a dare seguito all’erogazione del contributo né ad alcun indennizzo di sorta.
2. L’Amministrazione si riserva di verificare le dichiarazioni rese dai proponenti e di richiedere agli stessi ulteriore documentazione a chiarimento delle dichiarazioni rese.
3. L’Amministrazione si riserva di revocare o annullare la presente procedura senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.
4. I dati raccolti con le candidature saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679 del 2016, anche al fine di consentire l’aggiornamento dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale.
5. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Iandolo – Dirigente dell’Ufficio III – Misure di attuazione per l’edilizia scolastica.
6. I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente procedura sono i seguenti: 06.5849.2778-3382 – email: dgefid.segreteria@istruzione.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Simona Montesarchio