L’assistenza igienica deve sempre essere garantita dalla scuola

Ordinanza Tribunale di Lecce, 9 gennaio 2020    

Numero Registro Generale: [omissis]

TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Prima Sezione Civile
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 9 gennaio 2020, nel procedimento cautelare iscritto al registro generale: [omissis] promosso da:
[omissis] quale esercente la potestà genitoriale di [omissis], rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Isola Ricorrente
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, (C.F.:80255230585), in persona del Ministro in carica, e Istituto [omissis] di Lecce, in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato di Lecce
Resistenti
OSSERVA
l Con ricorso ex art. 700 c.p.c., la parte ricorrente- premesso che [omissis] è affetto da [omissis] e frequenta la seconda classe dell’Istituto [omissis] di Lecce, per il tempo di otto ore giornaliere; di avere necessità di continua assistenza personale ed igienica per l’intera giornata scolastica ma l’istituto scolastico gli mette a disposizione un operatore socio sanitario per una sola ora al giorno; la citata disponibilità non è sufficiente a garantirgli un dignitoso diritto allo studio – agiva in via d’urgenza al fine di ordinare all’Istituto [omissis] di Lecce la cessazione della condotta illegittima nonché l’adozione di ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti pregiudizievoli a danno di [omissis].
Sotto il profilo del periculum in mora ha dedotto l’irreparabilità del danno, dovuto alla mancata possibilità di attendere all’igiene personale atteso lo stato di disabilità del minorenne.
Si costituivano i resistenti deducendo l’infondatezza della richiesta cautelare per difetto dei presupposti tipici del rimedio ex art. 700 c.p.c., sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum in mora, chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, i convenuti hanno eccepito che il ricorrente possa accedere alla disciplina dettata dal d.lgs 66/2017 (art. 2 recita testualmente: “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente ai bambini e alle bambine della scuola del!’infanzia, agli alunni e alle alunne della scuola primaria, agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria …con disabilità certificata ai sensi del!’art 3 della legge 5 febbraio 1992 “) atteso che egli non risulta essere alunno con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92.
2. Va precisato che alla luce del dettato normativo in tema di tutela cautelare atipica, il provvedimento d’urgenza richiesto ex art. 700 c.p.c. presuppone che ricorrano congiuntamente i requisiti del c.d.fumus boni iuris, ossia l’evidente fondatezza della pretesa, e del periculum in mora costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, e dunque non ristorabile per equivalente. Peraltro, per giurisprudenza consolidata, il provvedimento dev’essere rifiutato allorquando manchi anche uno solo dei requisiti sopra ricordati (si veda, ex plurimis, Tribunale Milano, 28 febbraio 1996).
3. Sulfumus bonijuris.
3.1. La difesa dei resistenti è incentrata sulla circostanza che [omissis] non sia affetto da disabilità certificata rientrante nell’ipotesi disciplinata dall’art. 2 del D.Lgs n.66/2017 che gli vedrebbe riconosciuto il diritto di ricevere assistenza igienica, consistente nel cambio del pannolino, poiché il profilo professionale dei collaboratori scolastici prevede che possano svolgere “assistenza nella cura e nell’igiene personale degli alunni con disabilità”. Pertanto, il Dirigente scolastico non può utilizzare alcun potere coercitivo nei loro confronti (quale la denuncia per rifiuto di atti d’ufficio) affinché prestino assistenza per l’intera durata della giornata scolastica in favore dell’alunno bisognoso.
Invero, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente si evince che [omissis] è affetto da [omissis], tanto da renderlo persona in stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. n.104/1992 (cfr. certificazione Asl del [omissis], in atti).
Ne deriva che l’alunno in questione rientra – suo malgrado – a tutti gli effetti nella previsione dell’art. 2 del citato D.Lgs, con il conseguente diritto di ricevere assistenza nella cura e nell’igiene personale dalla scuola frequentata.
4. Sul periculum in mora.
Il Giudicante condivide l’assunto attoreo in virtù del quale il requisito del periculum in mora è costituito da un pregiudizio imminente e irreparabile, e dunque non ristorabile per equivalente, dovuto all’impossibilità del minorenne di attendere all’igiene personale in ragione del grave stato di disabilità che lo affligge.
5. Le spese seguono la soccombenza e e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014.
P.Q.M.
a. accoglie il ricorso;
b. ordina all’Istituto [omissis] di Lecce, in persona del Dirigente in carica, di far adottare ogni provvedimento idoneo per consentire a [omissis] di ricevere assistenza nella cura e nell’igiene personale per l’intera durata della giornata scolastica;
c. ordina ai resistenti il pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in favore dell’Erario che si liquidano in euro 259,00 per esborsi ed in euro 1.096,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Lecce, 9 gennaio 2020
Il Giudice
dott. Antonio Barbetta