Ristoro trasporto scolastico a.s. 2019/2020

Decreto Ministro dei Trasporti 4 dicembre 2020, s.n. 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 dicembre 2020
Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto
scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall’emergenza
epidemiologica COVID-19. (20A07259)
(GU n.2 del 4-1-2021)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

Visto l’art. 229 («Misure per incentivare la mobilita’
sostenibile») del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonche’ di politiche sociali; connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19»;
Visto in particolare il comma 2-bis del citato art. 229, che
dispone che «Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente
riduzione dell’erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto
di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ istituito un
fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020. Le
risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare
le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite
di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, previa intesa, ai sensi dell’art. 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo
sono ripartite tra i comuni interessati. All’onere derivante dal
presente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art.
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’art. 265, comma 5, del presente decreto.»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020
con la quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020,
che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;
Visto il regolamento (UE)n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 in materia di aiuti «de minimis»;
Visto che, in applicazione del disposto di cui all’art. 229 comma
2-bis del decreto-legge n. 34/2020, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale,
nell’ambito del titolo «Interventi in materia di autotrasporto» e’
istituito il capitolo 1324 (Fondo destinato ai comuni interessati per
ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico
delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria),
sul quale sono iscritti, per l’anno 2020, 20 milioni di euro di
competenza e di cassa;
Considerato che le «perdite di fatturato subite a causa
dell’emergenza sanitaria» e la conseguente determinazione del
contributo vanno correlate alla riduzione dell’erogazione dei servizi
di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti
locali, imputabile all’emergenza epidemiologica in corso;
Ritenuto, pertanto, che la perdita di fatturato sia riferita a
quanto sarebbe stato introitato dalle imprese, nel periodo intercorso
dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell’anno scolastico
2019/2020, a titolo di corrispettivo della loro prestazione per la
fornitura del servizio di trasporto, come previsto da contratto
concluso dalle stesse con un comune che, non essendosi potuto
eseguire per la citata emergenza epidemiologica, non ha proceduto ai
pagamenti;
Considerato che la chiusura e la riapertura delle scuole hanno
subito variazioni tra le diverse regioni o aree del Paese;
Acquisita in data 23 novembre 2020 l’intesa della Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 28
agosto 1997;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e finalita’

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le
modalita’ per la ripartizione del contributo a valere sulle risorse,
pari a 20 milioni di euro, di cui all’art. 229, comma 2-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
con legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Il contributo di cui al presente decreto e’ destinato ai comuni
interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto
scolastico delle perdite di fatturato subite, nel periodo intercorso
dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell’anno scolastico
2019/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 2
Criteri e modalita’ di determinazione del contributo

1. Le risorse disponibili ai sensi dell’art. 1 sono assegnate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a ciascun comune che
avanza apposita richiesta e che poi provvede all’erogazione del
contributo alle singole imprese istanti, esercenti servizi di
trasporto scolastico in forza di uno o piu’ contratti con esso
conclusi.
2. Per ciascuna impresa esercente servizi di trasporto scolastico
il contributo corrisponde alla differenza, ove positiva, tra
l’importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico
previsto da ciascun contratto per l’anno scolastico 2019/2020 e
quanto corrisposto dal comune all’impresa a seguito delle minori
prestazioni del predetto servizio erogate in ragione dell’emergenza
epidemiologica. A ciascuna impresa il contributo e’ erogato dal
comune in misura pari alla differenza, ove positiva, di cui al
periodo precedente ed entro il limite di 200.000 euro.
3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori alla somma dei
contributi ammissibili comunicati da tutti i comuni, le risorse
trasferite a ciascun comune interessato sono ridotte
proporzionalmente fino alla capienza delle stesse e, pertanto,
proporzionalmente sono ridotti i contributi erogati a ciascuna
impresa.

Art. 3
Fasi procedimentali

1. Il comune verifica l’entita’ e l’eventuale esecuzione delle
proprie obbligazioni pecuniarie previste dal contratto di erogazione
dei servizi scolastici di trasporto concluso con l’impresa istante e
determina la eventuale differenza ai sensi dell’art. 2.
2. L’importo complessivo risultante dalla eventuale vigenza di piu’
contratti costituisce l’ammontare delle risorse di cui ciascun comune
provvede a richiedere l’assegnazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto
stradale e per l’intermodalita’.
3. I comuni inviano la richiesta, firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell’ente o da un suo delegato, entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzando il modello
allegato.
4. Con successivo decreto direttoriale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro venti giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle domande, sentita
l’ANCI, sono individuati i comuni beneficiari e gli importi spettanti
in base all’applicazione dei criteri e delle modalita’ di cui
all’art. 2. Il decreto di cui al presente comma e’ pubblicato sul
sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.

Art. 4
Cumulabilita’ degli aiuti

1. Gli aiuti di Stato, concessi ai sensi del presente decreto, non
possono essere cumulati se non nei limiti dalla normativa comunitaria
vigente.
2. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, i comuni si avvalgono del registro nazionale sugli aiuti di
Stato (R.N.A.) curato dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi
di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 4 dicembre 2020

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli

Il Ministro dell’istruzione
Azzolina

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3776

ALLEGATO

AL: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità – dg.ts@pec.mit.gov.it

Il sottoscritto __________, nato a __________
il _______In qualità di rappresentante legale (giusta delega _______________ nota1)
del Comune di __________________

C H I E D E

l’assegnazione del contributo di cu i all’articolo 229, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da decreto interministeriale di attuazione.
Il contributo complessivo richiesto è pari a _____ euro come dettagliato nell’allegata tabella che costituisce parte integrante della presente domanda e che è compilata i n tutti i suoi campi.

FIRMA DIGITALE

1) In caso di delega, indicarne gli estremi:________________________________________

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RIEPILOGO CONTRIBUTI AMMSSIBILI – COMUNE DI __________________

– DATI DEL COMUNE RICHIEDENTE
COMUNE________ PROVINCIA_________ REGIONE_______
CODICE FISCALE DEL COMUNE_______ TESORERIA DIRIFERIMENTO
N. CONTO DITESORERIA SU CUI IL MIT TRASFERISCE LE RISORSE RICHIESTE_________

– RIEPILOGO CONTRIBUTI AMMISSIBILI
IMPRESA A -importo del corrispettivo previsto da contratto per l’a.s. 2019/2020
IMPRESA A -importo corrisposto dal Comune a seguito delle minori prestazioni causa COVID – a.s. 2019/2020
IMPRESA A – CONTRIBUTO AMMISSIBILE (differenza positiva)
IMPRESA B – importo del corrispettivo previsto da contratto per l’a.s.2019/2020
IMPRESA B – importo corrisposto dal Comune a seguito delle minori prestazioni causa COVID – a.s. 2019/2020
IMPRESA B – CONTRIBUTO AMMISSIBILE (differenza positiva)
TOTALE CONTRIBUTI AMMISSIBILI (totale delle differenze positive)