Mascherine nei bus ma non agli esami

Decreto legge al Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie“, che ha prorogato l’obbligo di mascherine sui mezzi di trasporto ma ha tolto l’obbligo dell’utilizzo di tali dispositivi durante lo svolgimento degli esami conclusivi del primo e secondo ciclo dell’istruzione. Questo il testo della norma:

Decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, art. 11
(Disposizioni urgenti sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

  1. All’articolo 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera a), le parole “15 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30
    settembre 2022”;
    b) al comma 2, secondo periodo, le parole “15 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti:
    “30 settembre 2022”.
  2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione,
    nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico
    2021-2022 non si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del
    decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021.

Alla luce della modificazione sopra riportata il testo del comma 1, lettera a), dell’articolo 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, diventa il seguente:

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) fino al 30 settembre 2022, per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, IntercityNotte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.