Anche le ore di “assistenza” sono stabilite dal PEI?

Sentenza TAR Lazio 29 agosto 2022

TAR Lombardia – Sezione Terza

Pubblicato il 29/08/2022
N. 01947/2022 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2301 del 2021, proposto da -OMISSIS- E -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà sui minori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Maria Cristina Alemanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Cà Granda, n. 2/12;
contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;
per l’accertamento

del diritto dei minori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- ad ottenere l’assistente alla comunicazione esperto in lingua LIS a copertura di tutte le ore di frequenza settimanali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono genitori dei minori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- entrambi affetti da sordità neurosensoriale bilaterale profonda e frequentanti, all’epoca di proposizione del ricorso, rispettivamente, il primo anno della scuola secondaria di secondo grado ed il secondo anno della scuola primaria.

Con il ricorso in esame, gli stessi ricorrenti chiedono che venga accertato il diritto dei loro figli di poter beneficiare delle prestazioni di un assistente alla comunicazione esperto in lingua LIS per tutta la durata delle lezioni scolastiche (trentasei ore settimanali per -OMISSIS- e trentotto ore settimanali per -OMISSIS-), e non per sole undici ore come disposto da Regione Lombardia.

La Regione Lombardia, seppur correttamente evocata in giudizio, non si è costituita.

La Sezione, con ordinanza n. 85 del 17 gennaio 2022, ha accolto l’istanza cautelare.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 14 luglio 2022.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, essendo meritevole di accoglimento la censura in esso contenuta che lamenta la violazione delle norme e dei principi contenuti nella legge n. 104 del 1992, i quali impongono che, in ambito scolastico, venga assicurata piena assistenza ai soggetti colpiti da disabilità.

In proposito si osserva quanto segue.

L’art. 3, comma 2, della legge n. 104 del 1992 prevede che alle persone disabili devono essere garantite le prestazioni stabilite in loro favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

Per quanto riguarda in particolare l’ambito scolastico, vengono in rilievo gli artt. 12 e 13 della stessa legge n. 104 del 1992 e l’art. 5 del d.lgs. n. 66 del 2017 i quali prevedono a loro volta che, dopo l’intervento dell’accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni assistenziali, deve essere elaborato, per ogni alunno disabile, un documento denominato “profilo di funzionamento” propedeutico alla formazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

Dal combinato disposto degli artt. 7, comma 2, lett. a) e g), e 9 comma 10, del d.lgs. n. 66 del 2017, si ricava che i P.E.I. sono predisposti ed approvati (in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre) da appositi Gruppi di Lavoro costituiti presso ogni istituzione scolastica composti dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell’alunno e delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno stesso. I Gruppi di lavoro sono supportati dall’unità di valutazione multidisciplinare.

Il secondo comma del citato art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2017, alle lett. b), c) e d), specifica poi che lo scopo del P.E.I. è quello di individuare, tenuto conto dell’accertamento della condizione di disabilità, gli strumenti, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento funzionale al soddisfacimento dei bisogni educativi dell’alunno disabile. In particolare, la lett. d) prevede che il P.E.I. stabilisce le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.

E’ dunque evidente la fondamentale funzione svolta dal P.E.I. nel sistema di tutela dell’alunno disabile, posto che tale documento, oltre ad accertare l’entità dei suoi bisogni, individua gli strumenti necessari per farvi fronte, fra cui, come detto, quello del sostegno scolastico. E’ altresì altrettanto evidente che la mancata o incompleta esecuzione delle previsioni contenute in tale documento, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti di tutela, determina di fatto l’impossibilità per l’alunno disabile di frequentare proficuamente la scuola, con conseguente lesione dei diritti sanciti in suo favore dalle norme sopra illustrate.

A questo punto, si deve osservare che la violazione di tali diritti comporta altresì la violazione delle norme e dei principi di cui agli artt. 3, 32, 34 e 38 Cost. Vanno richiamate, a questo proposito, le sentenze della Corte Costituzionale n. 215 del 1987 e n. 52 del 2000 nelle quali è stata evidenziata l’importanza dell’integrazione scolastica del disabile e la natura di diritto fondamentale dell’istruzione scolastica, la cui fruizione può essere assicurata esclusivamente attraverso apposite misure di integrazione e sostegno, fra le quali assumono primario rilievo le prestazioni fornite dal personale specializzato (si veda in questo senso anche T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 27 marzo 2020, n. 1271).

La fattispecie sottoposta all’esame del Collegio costituisce esempio emblematico di violazione dei suddetti diritti, atteso che, in mancanza dell’assistenza fornita da personale esperto in lingua LIS, i figli dei ricorrenti, come detto affetti da sordità neurosensoriale bilaterale profonda, non sono in grado di percepire quanto viene comunicato loro oralmente dai docenti, circostanza questa che rende praticamente inutile la frequenza scolastica nei periodi in cui tale assistenza non è garantita. E’ per questo motivo che i P.E.I. relativi a suindicati alunni prevedono che l’assistenza dell’esperto in lingua LIS debba essere garantita loro per tutta la durata del periodo di frequenza scolastica, con la conseguenza che la decisione di Regione Lombardia, Ente competente ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. f-bis), della legge regionale n. 19 del 2007, di garantire sole 11 ore di assistenza settimanali costituisce violazione delle norme sopra illustrate.

Per tutte queste ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarato il diritto dei minori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- a ricevere assistenza dall’esperto di comunicazione in lingua LIS per tutto il periodo di frequenza scolastica, così come previsto dai P.E.I. Si precisa peraltro che, così come affermato in alcuni precedenti della Sezione, tali prestazioni dovranno essere erogate nella medesima misura anche per gli anni scolastici successivi sino a quando non si procederà con i periodici aggiornamenti dei P.E.I., dovendosi ragionevolmente presumere la loro perdurante indispensabilità ai fini della proficua fruizione dei servizi scolastici da parte dei soggetti bisognosi che ne beneficiano (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 16 febbraio 2021, n. 431; id. 10 febbraio 2020, n. 277; id. 11 luglio 2013, n. 1802).

Ritiene il Collegio che la particolarità della vicenda giustifichi la dichiarazione di irripetibilità delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

Roberto Lombardi, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Celeste Cozzi Italo Caso

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.