Educazione motoria nella primaria

Circolare 9 settembre 2022, n. 2116

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Oggetto: Insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte
di docenti specialisti. Chiarimenti per l’anno scolastico 2022/2023.

Al fine di riscontrare quesiti pervenuti dalle istituzioni scolastiche in merito
all’insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria, si forniscono i
chiarimenti richiesti relativi all’applicazione delle disposizioni della legge 30 dicembre 2021, n.
234, art. 1, commi 329 e seguenti.

L’orario aggiuntivo dell’insegnamento di educazione motoria
Come previsto dalla legge n. 234/2021, l’insegnamento di cui trattasi è introdotto per la classe
quinta a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall’anno
scolastico 2023/2024.
Le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, sono
aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 89/2009. Rientrano invece nelle 40 ore settimanali per gli alunni
delle classi quinte con orario a tempo pieno. In queste ultime, per le classi quinte a tempo pieno,
le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza.

L’obbligo di frequenza
Le attività connesse all’insegnamento di educazione motoria, affidate al docente specialista,
rientrano nel curricolo obbligatorio e, pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né
facoltativa.

L’educazione motoria in sostituzione di educazione fisica
Per le classi quinte, le ore di educazione motoria sono da considerarsi sostitutive delle ore di
educazione fisica finora stabilite da ciascuna istituzione scolastica e affidate ai docenti di posto
comune. Pertanto, i docenti di posto comune delle classi quinte non progettano più ne
realizzano attività connesse all’educazione fisica. Le ore precedentemente utilizzate per tale
insegnamento vengono attribuite ad altre discipline del curricolo obbligatorio, tenendo a
riferimento quelle individuate dalle Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale n.
254/2012.

Il curricolo di educazione motoria
In via transitoria, fino alla emanazione di specifici provvedimenti normativi, il curricolo di
“educazione motoria” per le classi quinte prende a riferimento i traguardi per lo sviluppo delle
competenze e gli obiettivi di apprendimento declinati per la disciplina “educazione fisica” dalle
citate Indicazioni nazionali per il curricolo. Le istituzioni scolastiche provvedono, pertanto, alla
rimodulazione del Piano triennale dell’offerta formativa e del curricolo di istituto con
l’inserimento di educazione motoria per le sole classi quinte.

La contitolarità e la valutazione degli apprendimenti
I docenti specialisti di educazione motoria fanno parte a pieno titolo del team docente della
classe quinta a cui sono assegnati, assumendone la contitolarità congiuntamente ai docenti di
posto comune. Ne deriva che essi partecipano alla valutazione periodica e finale degli
apprendimenti per ciascun alunno della classe di cui sono contitolari.

La valutazione dell’insegnamento dell’educazione motoria tiene a riferimento, in via transitoria,
gli obiettivi di apprendimento già previsti per l’educazione fisica e si esplica nei tempi e nelle
modalità definiti dal decreto legislativo n. 62/2017 e dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020. È
opportuna, quindi, l’individuazione degli obiettivi di apprendimento del curricolo di educazione
motoria, che saranno oggetto di valutazione e che saranno riportati nel documento di
valutazione. I docenti specialisti di educazione motoria partecipano anche alla predisposizione
della certificazione delle competenze rilasciata al termine della scuola primaria, come previsto
dal decreto ministeriale n. 742/2017.

I docenti di educazione motoria
L’articolo 1, comma 332, legge n. 234/2021 prevede che “il docente di educazione motoria nella
scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo
grado di istruzione”. Ne consegue che i contratti a tempo determinato, stipulati a fronte
dell’esistenza di disponibilità orarie di insegnamento inferiori a posto intero, devono essere
integrati con le ore di programmazione, adottando i medesimi criteri utilizzati per i docenti di
scuola primaria, come previsto al paragrafo 2.3 della nota prot. n. 28597 del 29 luglio 2022.

Per quanto riguarda l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, in applicazione di quanto
previsto dall’articolo 1, comma 337, della legge n. 234/2021, le supplenze fino al 31/08/2023 e
fino al 30/06/2023, relative rispettivamente ai posti vacanti e agli spezzoni orario
dell’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, sono gestite dagli Uffici di
ambito territoriale con il supporto del Sistema informativo, insieme a tutte le altre tipologie di
supplenze, attingendo dalle GPS delle classi di concorso A048 e A049. A tal fine, gli aspiranti
hanno prodotto apposita istanza POLIS dal 2 al 16 agosto.

Per le supplenze da conferire sulla base dello scorrimento delle graduatorie di istituto, in assenza
di graduatorie specificamente riferite all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola
primaria, gli istituti comprensivi utilizzano le graduatorie della classe di concorso A049, mentre le
direzioni didattiche possono fare riferimento alle graduatorie delle scuole viciniori.

Il Capo Dipartimento
Stefano Versari