Sostituzione docenti assenti nella scuola infanzia paritaria

Risposta a ANCI del Ministero istruzione 21 settembre 2022, n. 2203

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Oggetto: Titolo di studio nelle scuole dell’infanzia paritarie. Parere.

Codesta associazione ANCI ha rappresentato la difficoltà, da parte dei Comuni, di procedere alle sostituzioni degli assenti dal servizio avvalendosi di personale in possesso dei titoli di studio necessari ad insegnare nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali, nonostante l’articolo 2-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, abbia previsto, in via transitoria, che “per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l’erogazione del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia paritarie, qualora si verifichi l’impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l’anno scolastico 2021/2022 e per l’anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 201 7, n. 65”.
Codesta Associazione ricorda, inoltre, che per le scuole statali il Ministero dell’istruzione, da ultimo con Ordinanza 6 maggio 2022, n. 112, ha stabilito che, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) da cui attingere per il conferimento di incarichi su posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria, sono suddivise in due fasce. La prima fascia, costituita da quanti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; la seconda fascia, costituita dagli studenti che, nell’anno accademico 2021/2022, risultavano iscritti al terzo, quarto o quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.

Auspica, dunque, analogamente, di poter conferire supplenze agli studenti che risultavano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria in possesso dei prescritti CFU, estendendo tale possibilità anche agli studenti che risultino iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze dell’Educazione con indirizzo Educatori nei servizi educativi per l’infanzia, che abbiano assolto almeno a 150 crediti.
Oltre tali possibili soluzioni, la suddetta Associazione ha formulato ulteriori proposte relative al medio – lungo periodo che sono state poste, dallo scrivente Dipartimento, all’attenzione del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Alla luce di quanto fin qui esposto e di quanto disposto dal comma 1, articolo 1, legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica e diritto allo studio e all’istruzione, con cui viene istituito il sistema nazionale di istruzione, “costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”, a parere dello scrivente non sussistono ragioni ostative alla estensione alle scuole dell’infanzia paritarie, limitatamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, di quanto disposto dalla richiamata Ordinanza ministeriale n. 112/2022 per le scuole statali, circa la possibilità di conferire incarichi di supplenza a studenti iscritti, nell’anno accademico 2021/2022, al terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, in possesso dei prescritti CFU.
Non pare al contrario accoglibile la proposta di conferimento di incarichi temporanei a studenti iscritti, nel medesimo anno accademico, al terzo anno del corso di laurea in Scienze dell’Educazione con indirizzo Educatori nei servizi educativi per l’infanzia, anche considerato il richiamo, nel citato D.L. 8 aprile 2020, n. 22, ad “educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo”.
La possibilità di cui innanzi, comunque, è da considerarsi extrema ratio, ovvero limitata, negli anni scolastici indicati, al conferimento di incarichi su posti comuni per la scuola dell’infanzia paritaria, laddove adeguatamente comprovata l’indisponibilità e/o impossibilità di reperire docenti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Stefano Versari