Ripartiti i finanziamenti per le sezioni primavera e.f. 2023

Decreto direttoriale 13 gennaio 2023, n. 33

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente a oggetto “Legge di contabilità e finanza
pubblica”;
VISTA la legge 4 agosto 2016, n. 163, recante “Modifiche alla legge 31/12/2009, n. 196”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di
regolarità amministrativa e contabile e il potenziamento dell’attività di analisi e
valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.
196;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020 di
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 – 2023”;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 di
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 – 2024”;
VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022 di
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023 – 2025” e,
in particolare, la Tabella 7;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, con il
quale è stato adottato il “Regolamento che disciplina l’organizzazione del
Ministero dell’Istruzione”;
VISTO il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante “Individuazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero
dell’Istruzione”;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, che
dispone che il Ministero dell’istruzione assuma la denominazione di Ministero
dell’istruzione e del merito;
VISTO l’articolo 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 così come
modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e, successivamente,
dall’articolo 2, comma 3, lett. i), della legge 4 agosto 2016, n. 163, che dispone che
“nelle more dell’assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte
dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all’entrata in vigore

della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime
assegnazioni disposte nell’esercizio precedente”;
VISTA la precedente assegnazione ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa
delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per il
precedente esercizio finanziario 2022, disposta con decreto ministeriale 15 febbraio
2022, n. 31;
VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione 24 febbraio 2022, n. 520, riguardante l’assegnazione delle
risorse finanziarie iscritte, per l’anno 2022, nello stato di previsione di questo
Ministero, ai Direttori generali titolari delle strutture in cui si articola il
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, l’art. 1, comma 630,
concernente l’attivazione di “progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta
formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la
realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica,
flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante “Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO l’Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, repertorio atti n. 83/CU, per
la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre
anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo
sviluppo territoriale dei servizi socioeducativi 0-6 anni;
VISTO l’Accordo di conferma biennale in Conferenza unificata del 30 luglio 2015, rep. atti
78/CU, dell’Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, rep. atti 83/CU;
VISTO l’Accordo di conferma annuale in Conferenza unificata del 27 luglio 2017, rep. atti
86/CU, dell’Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, rep. atti 83/CU,
confermato per il biennio 2015/17 con Accordo in Conferenza unificata del 30
luglio 2015, rep. atti 78/CU;
VISTO l’Accordo di conferma annuale in Conferenza unificata del 18 ottobre 2018, rep.
atti 101/CU, dell’Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, rep. atti
83/CU, confermato per il biennio 2015/17 con Accordo in Conferenza unificata del
30 luglio 2015, rep. atti 78/CU e per l’anno 2018 con Accordo in Conferenza
unificata del 27 luglio 2017, rep. atti 86/CU;
VISTO l’Accordo di conferma annuale in Conferenza unificata del 1° agosto 2019, rep. atti
83/CU, dell’Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, rep. atti 83/CU,
confermato con Accordo in Conferenza unificata del 18 ottobre 2018, rep. atti
101/CU;
VISTO l’Accordo di conferma annuale in Conferenza unificata del 6 agosto 2020, rep. atti
106/CU, dell’Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, rep. atti 83/CU,
confermato con Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2019, rep. atti
83/CU;
VISTO l’Accordo di conferma annuale in Conferenza unificata del 22 settembre 2021, rep.
atti 132/CU, dell’Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, rep. atti

83/CU, confermato con Accordo in Conferenza unificata del 6 agosto 2020, rep. atti
106/CU;
VISTO l’Accordo di conferma annuale in Conferenza unificata del 28 settembre 2022, rep.
atti 162/CU, dell’Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, rep. atti
83/CU, confermato con Accordo in Conferenza unificata del 22 settembre 2022,
rep. atti 132/CU;
VISTO l’articolo 2, comma 1, del citato Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto
2013, rep. atti 83/CU, che affida il funzionamento delle sezioni primavera ad
apposite intese stipulate tra gli Uffici scolastici regionali e le Regioni;
VISTO l’articolo 2, comma 3, del suddetto Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto
2013, rep. atti 83/CU, che prevede che i fondi complessivamente assegnati al
finanziamento delle sezioni primavera siano gestiti unitariamente, secondo le intese
regionali;
VISTO l’articolo 4, comma 1, lettera a) del predetto Accordo in Conferenza unificata del 1°
agosto 2013, rep. atti 83/CU, che prevede il concorso al funzionamento del servizio
delle sezioni primavera, tra gli altri, del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e del merito);
CONSIDERATO che, in base all’articolo 4, comma 1, lettera b) del predetto Accordo in
Conferenza unificata del 1° agosto 2013, rep. atti 83/CU, i contributi statali sono
ripartiti a livello regionale per una quota pari al 50% sulla base della popolazione in
età 24-36 mesi residente nel territorio regionale (fonte: dati ISTAT) e per il restante
50% in relazione alle sezioni autorizzate (fonte: risposte degli Uffici Scolastici
Regionali al monitoraggio avviato dal Ministero con prot. 24915 del 4 ottobre
2022);
RAVVISATA l’opportunità di ricorrere all’applicazione della procedura di spesa delineata
dall’articolo 34 quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante assegnazione
da parte dell’Amministrazione centrale delle somme previste sul capitolo 1466/1
agli Uffici scolastici regionali;
DECRETA
Articolo 1
È disposta l’assegnazione dei fondi a favore degli Uffici scolastici regionali, in termini di cassa e
competenza, della somma a fianco di ciascuno indicata, secondo il piano di riparto di cui
all’Allegato 1 che è parte integrante del presente decreto, utilizzando la procedura prevista
dall’articolo 34 quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
L’intero ammontare del fondo è destinato esclusivamente al finanziamento delle sezioni primavera
aggregate alle scuole dell’infanzia statali o paritarie (comunali o private paritarie), ed
eventualmente ai nidi gestiti dai Comuni o da soggetti in convenzione con i Comuni o dagli stessi
autorizzati, in possesso dei requisiti di cui all’Accordo quadro rep. atti 83/CU del 1° agosto 2013
confermato annualmente.

Articolo 2
La somma complessiva pari ad euro 9.907.187,00 graverà sul cap. 1466/1 dello stato di previsione
della spesa per l’esercizio finanziario 2023, missione 22, programma 8, azione 2.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.
IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca

Allegato 1 – Tabella di ripartizione fondi sezioni primavera e.f. 2023

REGIONE Percentuale riparto Importo in euro
ABRUZZO 1,99% € 197.491,66
BASILICATA 1,62% € 160.757,26
CALABRIA 2,27% € 225.011,67
CAMPANIA 11,93% € 1.181.943,66
EMILIA-ROMAGNA 5,55% € 550.223,02
FRIULI-VENEZIA GIULIA 2,16% € 213.586,22
LAZIO 7,30% € 723.796,43
LIGURIA 2,97% € 293.935,41
LOMBARDIA 21,62% € 2.141.845,99
MARCHE 1,72% € 170.277,28
MOLISE 0,48% € 47.068,77
PIEMONTE 6,38% € 631.588,62
PUGLIA 5,34% € 529.400,21
SARDEGNA 1,87% € 185.202,36
SICILIA 11,92% € 1.181.291,72
TOSCANA 3,71% € 367.311,49
UMBRIA 1,38% € 136.282,26
VENETO 9,79% € 970.172,97
TOTALE 100,00% € 9.907.187,00