Ordinanza TAR Lombardia 8 settembre 2023, n. 772
Il TAR Lombardia, con ordinanza dell’8 settembre, resa su ricorso patrocinato dagli avvocati di “Osservatorio182”, ha condannato l’Amministrazione scolastica alla redazione del PEI per l’anno scolastico in corso, con la specifica indicazione del numero di ore di sostegno, alla sua esecuzione in favore del minore, e alla conseguente attribuzione alla parte ricorrente di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate.
Secondo il TAR, un PEI compilato con la sola programmazione educativa didattica viola l’obbligo dell’Amministrazione di determinare le misure di sostegno ex art. 7, comma 2 d. lgs. n. 66/2017, non assicurando gli strumenti necessari per l’inclusione scolastica in tempo utile per l’ordinario avvio dell’anno scolastico.
L’Istituto Scolastico, dunque, è stato condannato a riconvocare il GLO entro 20 giorni per completare il PEI con l’indicazione del numero di ore di sostegno che assicurino l’inclusione scolastica dell’alunna per l’a.s. 2023/2024.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA n. 772 pubblicata in data 8 settembre 2023
sul ricorso numero di registro generale 1628 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-in qualità di esercenti la potestà sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Mendicino, Walter Miceli, Maria Dolores Broccoli, Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia,1;
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, I.I.S. “-OMISSIS-” I.P. per la Sanità e L’Assistenza Sociale, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del Piano Educativo Individualizzato, prot. -OMISSIS- del 10.06.2023, consegnato alla famiglia a seguito di accesso agli atti in data 7 luglio 2023, nella parte in cui, nella sezione 9 dedicata alla “Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse” esso riporta una tabella in cui viene inserito l”orario di servizio di una insegnante di sostegno per l”a.s. 2022/2023 (indicata come “sost.”) assegnata alla classe per un altro alunno con disabilità;
- nella parte in cui il suddetto PEI non contiene alcuna motivata proposta del numero di ore di sostegno didattico ritenute necessarie per assicurare l”inclusione scolastica dell”alunna nell”a.s. 2023/2024, non essendo stata compilata la sezione relativa alla individuazione del fabbisogno di sostegno scolastico per l”a.s. 2023/2024 (Sez. 12);
nonché per l’accertamento
- della violazione dell’obbligo dell”amministrazione resistente di redazione del PEI con la formulazione delle proposte relative al fabbisogno di ore di sostegno ex art. 7, comma 2, ed art. 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
per la condanna dell”Amministrazione scolastica resistente alla immediata riformulazione del PEI con la motivata indicazione del numero di ore di sostegno ritenute necessarie per assicurare l’inclusione scolastica dell”alunna per l”a.s. 2023/2024 ed alla sua esecuzione in favore della minore, con conseguente attribuzione di un docente per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate e ritenute necessarie in relazione alla gravità dell”handicap.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che in base all’art. 7 comma 2 lett. d) la determinazione del concreto fabbisogno delle misure di sostegno per gli alunni con disabilità viene effettuata in sede di redazione annuale del Piano Educativo Individualizzato (PEI), redatto, ai sensi della lett. g), in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre;
Rilevato che nel caso in esame il PEI predisposto per la figlia dei ricorrenti, approvato in data 10.6.2023 per l’anno scolastico 2023/2024, non riporta alcuna indicazione di ore di sostegno per assicurare l’inclusione scolastica, ore che avrebbero dovuto essere indicate nella scheda n. 12 (“PEI Provvisorio per l’a. s. successivo [da compilare a seguito del primo accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica]”);
Ritenuto che la mancata compilazione della scheda n 12 implichi una violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di determinare le misure di sostegno ex art. 7, comma 2 d. lgs. n. 66/2017, non assicurando gli strumenti necessari per l’inclusione scolastica, in tempo utile per l’ordinario avvio dell’anno scolastico;
Ritenuto quindi di accogliere la domanda cautelare, ordinando all’Amministrazione scolastica di convocare il GLO, affinchè venga completato il PEI, con l’indicazione del numero di ore di sostegno adeguate alla patologia, che assicurino l’inclusione scolastica dell’alunna per l’a.s. 2023/2024;
il PEI dovrà essere completato e presentato agli organi competenti e depositato in via telematica nel fascicolo processuale, entro 20 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione in via amministrativa della presente ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto ordina all’Amministrazione di completare e/o integrare il PEI, con le modalità indicate in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Martina Arrivi, Referendario