Sentenza TAR Calabria 5 ottobre 2023, n. 542
Comune e provincia – Minore disabile – Progetto individuale di vita ex art. 3, comma 3, Legge n. 328 del 2000 – Omessa attuazione – Risarcimento del danno non patrimoniale a carico del Comune – Spetta per i danni patiti dal minore e dai suoi genitori
Va riconosciuto e posto a carico del Comune il risarcimento del danno non patrimoniale patito tanto dai genitori quanto dalla minore disabile, quale conseguenza diretta e immediata della mancata evasione dell’istanza tendente alla predisposizione in favore di quest’ultimo, riconosciuto portatore di “handicap in situazione di gravità”, ex art. 3 comma 3, l. n. 104 del 1992, del c.d. “progetto individuale di vita” di cui all’art. 14, l. n. 328 del 2000, che ciascun Comune di riferimento deve predisporre, d’intesa con le Aziende Sanitarie locali, nell’ambito delle risorse all’uopo rese disponibili, su richiesta dell’interessato. Difatti nel caso di violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti può farsi luogo al risarcimento del danno esistenziale, che è individuabile negli effetti che la diminuzione (anche temporanea) delle ore di assistenza ha sullo sviluppo del disabile in situazione di gravità, in considerazione dell’interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale“, e quantificabile in via equitativa, trattandosi di nocumenti di natura non economica, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.
Pubblicato il 05/10/2023
N. 00748/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00542/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 542 del 2022, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-,
in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi
dall’avv. Stefania Aurora Pedà, con domicilio eletto in Reggio Calabria via Sbarre Inferiori, Vico
Cieco, n. 39;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., non
costituita in giudizio;
per l’accertamento:
- dell’illegittimità del silenzio serbato dal comune di Reggio Calabria sulla nota trasmessa via PEC
in data 29 gennaio 2022, con cui parte ricorrente ha chiesto la predisposizione del “Progetto
Individuale per la persona disabile” ex art. 14 L. n. 328/2000 in favore della figlia minore –
OMISSIS-; - dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di accogliere l’istanza dei ricorrenti;
- del diritto al risarcimento del danno da ritardo e conseguente condanna dell’amministrazione
comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2023 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Con sentenza non definitiva n. 110 del 23.01.2023, questo Tribunale in accoglimento della
domanda ex artt. 31-117 c.p.a. proposta dai ricorrenti, ha accertato l’illegittimità del contegno inerte
serbato dal Comune di Reggio Calabria a fronte dell’istanza presentata via PEC in data 17.02.2022,
avente ad oggetto la predisposizione del cd. “progetto individuale di assistenza” previsto dall’art. 14
della legge n. 328/2000, in favore della figlia minore, affetta da documentato -OMISSIS-, con
deficit dell’attenzione e ritardo nello sviluppo psicomotorio.
È stato, dunque, ordinato all’amministrazione comunale di pronunciarsi sulla suddetta istanza con
un provvedimento espresso, da rendersi entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della
sentenza e, nel contempo, ai sensi dell’art. 117 comma 6 c.p.a., è stata fissata l’udienza pubblic a del
14.06.2023, finalizzata alla trattazione dell’ulteriore domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti. - Ed invero, con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 5.11.2022 e depositato in
data 16.11.2022, questi ultimi hanno, altresì, chiesto l’accertamento giurisdizionale del diritto al
risarcimento dei danni patiti dagli stessi, oltre che dalla minore, in conseguenza del ritardo
dell’amministrazione comunale nell’evasione dell’istanza inoltrata in data 17.02.2022, all’uopo
invocando il disposto di cui all’art. 2 bis, commi 1 ed 1 bis L. n. 241/90.
In subordine, i ricorrenti hanno chiesto che il Comune di Reggio Calabria venga condannato ex art.
96 comma 3 c.p.a. - Il Comune di Reggio Calabria, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Non si
è costituita neanche l’ASP di Reggio Calabria, invero evocata in giudizio quale soggetto coinvolto
nella redazione del progetto individuale di assistenza, secondo quanto previsto dall’art. 14 della
legge n. 328/2000. - In occasione della pubblica udienza del 14 giugno 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
- La domanda risarcitoria proposta dagli istanti è fondata, nei termini che seguono.
- La richiesta di accertamento del diritto al risarcimento dei danni da cd. “ritardo mero”, ex art. 2
bis comma 1 bis, non può essere accolta, giacché non risulta che i ricorrenti, a fronte dell’inerzia
dell’amministrazione comunale, abbiano preliminarmente fatto ricorso al potere sostitutivo di cui
all’art. 2 comma 9 bis l. n. 241/90, quale condizione legittimante la risarcibilità del danno in parola
(cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 16/01/2023, n.128). - Deve, tuttavia, essere accolta l’istanza risarcitoria, sub specie di danno non patrimoniale patito
tanto dai genitori quanto dalla minore disabile, quale conseguenza diretta ed immediata della
mancata evasione dell’istanza tendente alla predisposizione in favore di quest’ultima, riconosciuta
portatrice di “handicap in situazione di gravità”, ex art. 3 comma 3 L. n. 104/92, per come
documentato in atti, del cd. progetto individuale di vita di cui all’art. 14 L. n. 328/2000.
7.1 Trattasi di un progetto finalizzato alla piena integrazione delle persone disabili di cui all’art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi
dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro che ciascun comune di riferimento deve
predisporre, nell’ambito delle risorse all’uopo rese disponibili, su richiesta dell’interessato.
Tale progetto – la cui predisposizione rientra nella sfera di competenza dei comuni i quali
provvedono “d’intesa con le aziende unità sanitarie locali” (comma 1 art. 14 L. N. 328/2000) – per
come previsto dal comma 2 del citato art. 14 «comprende, oltre alla valutazione diagnosticofunzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del
Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche,
i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare
riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il
superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto
individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare». - Vertendosi in tema di danno per ritardo nel provvedere, il relativo risarcimento può essere
riconosciuto a condizione che venga dimostrata la spettanza del bene della vita ovvero che si
dimostri che, con ragionevole probabilità, l’Amministrazione dovrà accogliere l’istanza del privato,
sulla quale non ha provveduto, accordandogli così il bene della vita con essa richiesto (cfr. Cons.
St., IV, 8 marzo 2021, n. 1923; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11/05/2022, n. 5892; sez. II,
23.03.2021, n. 3530).
8.1 Ebbene, nel peculiare caso in esame, la dimostrazione di siffatta spettanza del bene della vita è
evincibile non soltanto dall’ampia documentazione medica versata agli atti del giudizio ma anche e
soprattutto dall’accertamento giurisdizionale, di natura cautelare, già operato dal Tribunale di
Reggio Calabria, sezione lavoro, che, con l’ordinanza del 17.01.2019, in atti (cfr. doc. all. 3 al
ricorso), ha condannato l’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria a provvedere, direttamente o
indirettamente, in favore del minore, all’erogazione di 20 ore settimanali di terapia con metodo
ABA ovvero, in subordine, a sostenere l’onere economico di tale terapia con diritto di rivalsa dei
ricorrenti. - Tanto premesso, per come dedotto, sia pure in modo embrionale ma essenziale dalle parti, la
mancata evasione, da parte del Comune di Reggio Calabria, del più ampio “progetto di vita
individuale”, di cui il trattamento riabilitativo a cura del S.S.N. costituisce parte integrante, ex art.
14 L. n. 328/2000, ha certamente creato “disarmonie ed inefficienze”, così quanto meno aggravando
lo stato di prostrazione psico-fisica in cui normalmente versa anche il più “attrezzato” genitore di un
bimbo disabile.
Ciò tanto più se si considera la pervicace inerzia dell’amministrazione comunale a fronte
dell’istanza di attivazione del progetto, risalente ai mesi di febbraio del 2022, protrattasi anche in
epoca successiva alla definizione del rito silenzio, tanto da necessitare la nomina del
Commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Reggio Calabria.
Tali circostanze, attinenti al cd. an debeatur, rientrano tra i cd. fatti di comune esperienza che, come
tali, devono ritenersi provati in via presuntiva ed indiziaria, ex art. 2729 c.c. - Sul punto, il Collegio ritiene di poter seguire il consolidato orientamento già espresso dalla
Sezione nella sentenza n. 16 del 14 gennaio 2013, concernente un caso di mancata assegnazione, a
minori disabili gravi, di assistenti specializzati.
Detta pronuncia, alla cui motivazione, per ragioni di sintesi, si rinvia (e che a sua volta richiama il
percorso argomentativo del T.A.R. Palermo nella sentenza n. 1842 del 13 ottobre 2011), ha ritenuto
che “nel caso di violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti può
farsi luogo al risarcimento del danno esistenziale, che è individuabile negli effetti che la
diminuzione (anche temporanea) delle ore di assistenza ha sullo sviluppo del disabile in situazione
di gravità, in considerazione dell’interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura,
di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”.
Più in generale, il danno di tipo esistenziale è inteso come ogni pregiudizio (di natura non
meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del
soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita
diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Tale accezione di danno esistenziale è stata elaborata ed è abitualmente usata per i soggetti la cui
esistenza non è in partenza minata da disabilità psico-fisiche, e rispetto ai quali, dunque, il
pregiudizio è più immediatamente percepibile, passandosi da una situazione originaria di pienezza
ad una di limitazione.
Per il caso di soggetti minori e disabili gravi, che è quello che qui rileva, la nozione di pregiudizio, e
soprattutto la sua esigenza di prova cui è ancorata la risarcibilità, deve dunque tenere conto del fatto
che esso incide su esistenze, le cui abitudini ed i cui assetti si presentano già gravemente compressi
e portatrici di condizioni di forte sofferenza”.
Il comportamento ritenuto lesivo non è, quindi, meramente limitativo ed impeditivo di una pur
meritevole aspirazione di vita, ma è un comportamento negligente che omette di rimuovere – in una
situazione che per di più per il soggetto è anche di assolvimento di un obbligo (nella specie quello
scolastico) – quei limiti incolpevoli da cui il destinatario, soggetto particolarmente debole in quanto
disabile e pure minore d’età, è gravato.
Viene, quindi, in rilievo il meccanismo probatorio delle presunzioni semplici: attraverso il ricorso
alle presunzioni il giudice può sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio
dell’onere di allegazione, concernente sia l’oggetto della domanda (o dell’eccezione) che le
circostanze in fatto su cui la stessa si fonda. È evidente, infatti, che trattandosi di un pregiudizio
relativo ad un bene immateriale, la prova per presunzioni è non solo ammissibile, ma è invero la
prova principale (così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 30/12/2017, n. 990; 13/01/2016,
n.39; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 21/11/2016, n. 2679; 22/04/2016, n.975; anche Tar Campania,
Napoli, IV, 25 settembre 2012, n. 3936). - Che poi la mancata evasione dell’istanza in parola abbia procurato, in via diretta ed immediata,
nocumenti non patrimoniali a carico della sfera giuridica della minore – che, fin qui, non ha potuto
beneficiare del progetto di vita in discussione – è altrettanto evincibile, sempre in via presuntiva, da
tutte le circostanze di fatto summenzionate. - Trattandosi di nocumenti di natura non economica, soccorrono le disposizioni di cui agli artt.
1226 e 2056 c.c. legittimanti la liquidazione degli stessi in via equitativa (cfr. tra le tante,
Cassazione civile sez. VI, 13/04/2022, n. 11930).
Ciò posto, appare equo liquidare, in favore dei genitori del minore disabile, la complessiva somma
di € 500,00 ciascuno ed in favore della minore la complessiva somma di € 1.000,00, a titolo di
danni non patrimoniali subiti per effetto del mancato riscontro, da parte del Comune di Reggio
Calabria, all’istanza di attivazione del progetto di vita individuale, in atti.
Sulle somme in parola sono dovuti, quali accessori naturali del credito, la rivalutazione monetaria e
gli interessi al tasso legale, sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, da calcolarsi
dalla scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza rimasta inevasa, fino al
soddisfo (cfr. Cassazione civile sez. III, 01/02/2023, n. 2979; Cassazione civile sez. III, 04/11/2020,
n. 24468). - In conclusione, la domanda risarcitoria di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio è
fondata, nei termini sopra evidenziati, e, come tale, deve essere accolta.
Ne consegue la condanna del Comune di Reggio Calabria – il cui silenzio è stato dichiarato
illegittimo, giusta sentenza di questo Tribunale n. 110 del 23.01.2023 ed a cui il Legislatore
attribuisce in via diretta ed immediata il potere di predisporre, su richiesta dell’interessato, il
progetto individuale, sia pure “d’intesa con le aziende unità sanitarie locali” (art. 14 L. n. 328/2000) – al pagamento, in favore dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di esercenti la potestà sulla minore -OMISSIS- nonché in favore della minore medesima, delle somme di cui al precedente capo 12. - Le spese di lite, ivi incluse quelle relative al rito silenzio, definito con la sentenza n. 110 del
23.01.2023, devono dichiararsi irripetibili, in ragione della sostanziale novità della questione
trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria,
definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria promossa con il ricorso, come in epigrafe
proposto, la accoglie, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Per l’effetto condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento:
- in favore dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di esercenti la potestà sulla minore –
OMISSIS-, della complessiva somma di € 500,00 ciascuno; - in favore della minore disabile, della complessiva somma di € 1.000,00, il tutto oltre interessi e
rivalutazione monetaria, per le causali e nei termini di cui in parte motiva.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in
qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle
generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro
dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 con l’intervento
dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario