FAQ fondi assistenza alunni con disabilità 2023

Comunicato Finanza Locale 8 novembre 2023

Il ministero dell’Interno ha messo a disposizione le risposte alle domande più frequenti riguardanti le modalità di utilizzo, monitoraggio e rendicontazione del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per l’anno 2023, disciplinato dal Dm 24 agosto 2023.

A seguito il testo delle FAQ

Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità a favore dei Comuni
Decreto interministeriale 24 agosto 2023 (G.U. n. 240 del 13 ottobre 2023) – FAQ (frequently asked questions)

1.Cosa prevede il decreto del Ministro dell’Interno e del Ministro per le Disabilità, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 24 agosto 2023, recante i Criteri di riparto del Fondo pari a 100 mln di euro per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità e il piano di riparto a favore dei Comuni?
Il Decreto 24 agosto 2023 prevede lo stanziamento e il riparto delle risorse destinate ai Comuni per il 2023, che si aggiungono ai 100 milioni già annualmente previsti ed erogati, con il Decreto 10 agosto 2023, per i servizi garantiti per gli alunni delle scuole superiori da Regioni, Città metropolitane e Province. Come noto, la figura dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione è prevista dall’articolo 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per gli alunni certificati ai sensi della legge stessa. Queste figure, che realizzano l’integrazione scolastica, debbono essere fornite, secondo quanto stabilito dall’articolo 139 del Decreto Legislativo 112/1998, dai Comuni per la scuola dell’infanzia (asilo), primaria (elementari) e secondaria di primo grado (medie inferiori). Fermo restando l’effettivo utilizzo per il servizio cui le risorse sono destinate, il contributo statale può essere destinato al “potenziamento” del servizio nel senso più ampio del termine, ricomprendendo l’incremento quantitativo, la qualificazione e i miglioramenti organizzativi e logistici del servizio.
2.Le risorse del presente Fondo stanziate dal Decreto del 24 agosto 2023 rappresentano una nuova forma di finanziamento statale per i Comuni nelle cui scuole sono iscritti alunni con disabilità?
Le risorse in oggetto costituiscono un contributo dello Stato alla spesa che già ordinariamente i Comuni affrontano per fornire il servizio previsto dalla legge 104/1992, ossia per una funzione obbligatoria non nuova per i Comuni. Il decreto ministeriale nulla ha innovato rispetto alla disciplina di questo servizio: se fino ad oggi non era assicurato dal Comune, ove richiesto, dovrà essere istituito appositamente, trattandosi di un obbligo di legge. Se tale servizio era già assicurato, il Comune potrà utilizzare le risorse per potenziarlo.

4 Come è calcolato il contributo spettante a ciascun Comune?
Il riparto è calcolato in modo aritmetico sulla base del numero degli studenti con disabilità iscritti nelle scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di ciascun Comune nell’anno scolastico 2022/2023, secondo i dati comunicati dal Ministero dell’istruzione.
Fino a quando non sarà completato il monitoraggio, infatti, non sarà possibile utilizzare i dati della effettiva domanda del servizio perché tale dato non è attualmente disponibile n
Come negli anni precedenti, il criterio non tiene conto del Comune di residenza degli studenti, ma della localizzazione dell’istituto scolastico presso il quale lo studente risulta iscritto.

5. Cosa accade se i costi per l’assistenza sono sostenuti dal Comune di residenza o comunque da un Comune diverso da quello che percepisce il contributo?
Il decreto prevede espressamente (art. 1, comma 4) che i Comuni possano trasferire le risorse ad Enti cui sia delegata l’erogazione del servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione e che possano altresì trasferire le risorse ad altri Comuni o Enti territoriali o altre forme associate sulla base di accordi assunti a livello di ambito territoriale per compensare i costi di effettiva erogazione del servizio. Con questa disposizione esplicita, che conferma comunque una facoltà che era possibile anche prima, si è inteso fornire indicazioni per quei casi in cui i costi del servizio siano sostenuti da Comuni diversi (per esempio quelli di residenza) da quelli dove hanno sede gli istituti scolastici in cui gli studenti siano iscritti.
5.Qual è il soggetto beneficiario del contributo erogato dal Comune? L’istituto scolastico dove il professionista opera, la famiglia che ha sostenuto la spesa direttamente o il professionista (singolo, associato)?
Le modalità di applicazione possono variare in base a diverse disposizioni regionali oltre che ad accordi e consuetudini locali. Di norma la richiesta deve essere effettuata dal Dirigente Scolastico all’ente locale.
Di solito le scuole effettuano la rilevazione dei fabbisogni di assistenza attraverso il GLO (Gruppo di lavoro operativo) della classe frequentata dallo studente con disabilità.
Generalmente gli Enti locali assicurano il servizio contrattualizzando appositi operatori, ricorrendo ad appalti, o convenzionandosi con organismi (cooperative, associazioni, ecc.) che possono assicurare agli studenti il supporto previsto.

6. È possibile utilizzare le somme attribuite dal Fondo in oggetto per effettuare il trasporto scolastico degli alunni con disabilità, anche verso centri di cure specializzate?
Il contributo statale di cui al decreto in oggetto è rivolto a sostenere i costi per la fornitura del servizio di assistenti alla autonomia e alla comunicazione agli studenti con disabilità. Pertanto il criterio seguito è quello della localizzazione dell’istituto scolastico frequentato dallo studente con disabilità, sulla base dei dati in possesso e forniti dal Ministero dell’istruzione. Il contributo statale non è diretto in generale a sostenere i costi dei servizi di supporto a studenti con disabilità, ma specificamente ed esclusivamente destinato a sostenere il costo sopportato dagli enti locali per mettere a disposizione gli assistenti alla autonomia e alla comunicazione nell’ambito delle attività scolastiche. Per esemplificare, Con un diverso stanziamento e provvedimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 154, della Legge 30 dicembre 2021 numero 234, si eroga un contributo agli enti locali per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità.

6. Come viene gestita l’assistenza ad un alunno residente in un Comune diverso dall’istituto scolastico che frequenta?
Il contributo è stato determinato, per ciascun Comune, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’istruzione circa il numero di studenti con disabilità che hanno frequentato nel corso dell’anno scolastico 2022-2023 istituti scolastici localizzati nel territorio del Comune beneficiario. Nel caso in cui l’alunno assistito frequenti una scuola in un comune diverso da quello di residenza, l’utilizzo delle somme assegnate dovrà comunque tener conto dell’esigenza di assicurare o potenziare il servizio anche nei confronti dell’alunno frequentante non residente. A tal fine potranno essere definiti accordi, a livello locale, ove ciò sia ritenuto opportuno tra comune di residenza e comune dove il ragazzo è iscritto a scuola.

7. Con riferimento a quale periodo può essere utilizzato il contributo?
Il contributo è stanziato con riferimento alla annualità di bilancio che è legata all’anno solare e il relativo Decreto viene di norma emanato ogni anno all’inizio dell’anno scolastico. Il decreto di riparto del fondo per l’anno 2023 consente l’utilizzo delle maggiori risorse assegnate nell’anno scolastico 2022/23 e/o nell’anno scolastico corrente 2023/2024.

8. Quali sono gli obblighi di rendicontazione e/o di monitoraggio?
Il decreto (art. 2) prevede espressamente le modalità di monitoraggio, che non erano disciplinate nei precedenti decreti. Tale articolo stabilisce che i Comuni beneficiari del contributo sono tenuti a fornire i dati di monitoraggio, ai soli fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio, attraverso la compilazione di una scheda approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) e resa pubblica sul sito della Commissione stessa.
A regime, ogni anno la Commissione approverà tale scheda.
Per l’anno 2023 la scheda approvata dalla CTFS è disponibile al seguente link:
Relazione di monitoraggio e di rendicontazione (anno 2023).
Gli obblighi di monitoraggio, attraverso tale scheda, riguarderanno le risorse ricevute nel 2023, secondo istruzioni che sono diramate insieme alla pubblicazione della scheda.
La Scheda di monitoraggio e di rendicontazione sarà somministrata agli enti sulla piattaforma
SOSE ( opendata.sose.it ). Al fine di supportare i Comuni, IFEL provvede alla diffusione di un apposito software agli enti locali disponibile sulla piattaforma Obiettivi in Comune.
In caso di mancata compilazione delle schede di monitoraggio e rendicontazione nel termine
Assegnato (31 marzo 2023), il Governo si riserva di attivare il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 120, comma 2, Cost. e dell’art. 8 della legge n. 131/2003.

9. È possibile cumulare il contributo del Fondo con altri finanziamenti (anche regionali) analoghi e parzialmente sovrapponibili, fino all’effettiva copertura della spesa complessiva sostenuta per l’assistenza agli alunni con disabilità?
Quello che viene erogato a carico del Fondo è un contributo diretto a sollevare i Comuni dagli oneri per la fornitura di tale servizio.
E’ quindi possibile utilizzarlo anche in presenza di altri contributi o liberando risorse del bilancio comunale, a condizione di garantire che l’assistenza sia rivolta a tutti gli studenti che ne necessitino e che sia garantita qualità ed efficacia del servizio. In sintesi, per i comuni che già soddisfano l’intera domanda, le somme in questione possono costituire compartecipazione dello Stato agli oneri sostenuti per questa assistenza.