Scuola di Ribolla: il Tribunale revoca il sequestro

Ordinanza del 26 aprile 2017, n. 4 del Tribunale di Grosseto    n. 4/17 R.G. RIES.

TRIBUNALE  DI GROSSETO

Il Tribunale per il Riesame di. Grosseto in persona del magistrati:

dott. Giovanni Puliatti  Presidente

dott. Gian Marco De Vincenzi Giudice-rel.

dott. Giovanni Muscogiuri Giudice

vista la richiesta  di riesame proposta da L. F., Sindaco pro­ tempore del. Comune di Roccastrada (GR), con la quale si insta per la revoca del sequestro preventivo disposto dal GIP di Grosseto e relativo al fabbricato sito in Ribolla, via dei D01mitori, adibito a sede dell’Istituto scolastico primario e secondario di primo grado, con conseguente divieto d’uso dell’immobile;

lette  altresì la  memoria integrativa depositata dai  difensori  ed  all’esito dell’udienza camerale del 26.4.2017,

OSSERVA

Con l’istanza di riesame in oggetto, il Sindaco pro-tempore del Comune di Roccastrada sollecita  il dissequestro del detto complesso scolastico, sottoposto ex art. 321 c.p.p.  a sequestro preventivo con provvedimento del 12.4.17,  in accoglimento della richiesta formulata dal P.M., ritenendo in particolare il GIP, sotto il profilo cautelare, sussistere una situazione di pericolo per gli utenti del manufatto, giudicato nel 2013, all’esito della verifica disposta dalla stessa amministrazione comunale, in parte non sismicamente idoneo;

a  sostegno della  richiesta, assume il Sindaco l’assenza dei  presupposti legittimanti la misura cautelare reale in esame, sia in relazione all’effettivo pericolo di crollo dello stabile che riguardo il fumus del reato di cui all’art. 328 c.p., contestato in concorso al Sindaco, ali’Assessore ai Lavori Pubblici ed al dirigente dei servizi tecnici dell’ente territoriale de quo.

Orbene, ritiene il Collegio si imponga l’ accoglimento del riesame sub Judice.

Assorbente rispetto agli ulteriori motivi, si  appalesa infatti l’assenza di  un concreto ed attuale pericolo ragionevolmente derivante dal protratto utilizzo dell’immobile per l’attività scolastica,  ivi svolta ininterrottamente dalla fine degli anni ’60 del secolo scorso ad oggi.

Ed invero:

– come si evince nella relazione tecnica in atti, redatta nel 2013 dall’ing. Larinni, verifica disposta dal Comune in ottemperanza a quanto previsto nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003, come modificata nel 2005, e dalle disposizioni  impartire dal Dipartimento della Protezione Civile con circolare interpretativa della detta OPCM del 2003, l’edificio scolastico non presenta problemi statici, essendo strutturalmente  idoneo   alla destinazione d’uso;

– riguardo la vulnerabilità sismica dell’opera,  la disciplina di settore, costituita dalle  “Norme tecniche per le Costruzioni”, emanate con il D.M. 14/1/2008, indica la procedura di calcolo necessaria ad individuare, per ogni   singola costruzione, l’effettivo rischio sismico, c. d. “indicatore rischio di collasso” (au),  laddove il raggiungimento del  valore  1  indica l’assenza  di  criticità del!’immobile in caso di terremoto. Nel caso di specie, secondo il richiamato accertamento condotto dall’Ing. Larinni, l’a.u.    è  pari a 0,985, registrando dunque una  inadeguatezza minima rispetto ai  vigenti parametri costruttivi antisismici;

– ancora, appare necessario sottolineare come  la costruzione insista su di un territorio,  quello  di  Roccastrada-Ribolla, classificato a   bassa  sismicità, apparendo quindi improbabile l’effettivo rischio di crollo di un manufatto assai prossimo, come detto, ai criteri di adeguatezza tecnici legislativi;

– del tutto ipotetico è quindi il pericolo costituito dal protratto utilizzo del plesso scolastico, astrattezza evidenziata dallo stesso GIP il quale, con argomento di natura eminentemente tautologica e formale, ritiene il rischio automaticamente sussistente a fronte della non piena conformità costruttiva ai criteri antisismici;

– al contrario, maggiore deve ritenersi, sotto il profilo statistico-probabilistico, il rischio per l’incolumità fisica dei numerosi utenti dell’immobile, personale docente od amministrativo e studenti, originato dalla necessità di percorrere per almeno due volte, tutti i giorni di lezione, la distanza di circa venti chilometri necessaria a  raggiungere l’edificio  ove,  dopo  il sequestro,  sono temporaneamente ospitate le attività scolastiche, tenuto conto della natura accidentata del tracciato viario e delle insidie proprie alla circolazione stradale, specie nel periodo invernale;

– peraltro, la questione della totale o parziale inidoneità sismica riguarda, come noto, gran parte degli immobili, privati e pubblici, edificati, come nel caso di specie, prima del 1974, data del varo della prima normativa di settore, con il risultato che,  adottando un approccio basato sulla formale non conformità del costruito, si  perverrebbe all’insostenibile conseguenza della contemporanea messa fuori servizio, tra l’altro,   di gran parte degli edifici oggi destinati a servizi essenziali per la collettività, quali sanità, giustizia, istruzione ecc., in un contesto economico altresì caratterizzato, specie per la finanza comunale, da risorse scarse ed inadeguate a far fronte ai compiti istituzionali;

– proprio al  fine di  evitare il sostanziale collasso infrastrutturale, altrimenti originato dalla generalizzata criticità sismica   degli edifici, specie di quelli pubblici, nella  menzionata circolare della Protezione Civile del  2010,  la tempistica d’intervento sul patrimonio immobiliare dello Stato e degli Enti locali è  diversamente calibrata a  seconda del!’effettivo livello di  gravità dell’inadeguatezza, ritenendo ragionevolmente tollerabile, a fronte di un rischio contenuto come nella. circostanza qui in esame, l’utilizzo di stabili la cui non conformità agli standards antisismici sia valutata come non significativa;

– in ogni caso, si  profila la prossima soluzione della problematica de  qua, avendo l’Amministrazione di Roccastrada, come documentato dal ricorrente, già stanziato i fondi necessari alla progettazione di un nuovo complesso scolastico, facendo ricorso per l’edificazione a forme di finanziamento esterno.

P.Q.M.

visti gli attt. 322 e 324 c.p.p.

DISPONE

la revoca del sequestro preventivo disposto dal GIP di Grosseto in data 12.4.17 ed avente ad oggetto l’immobile sito in Ribella (GR), via dei Dormitori, sede dell’Istituto  scolastico primario e secondario del Comune di Roccastrada, con conseguente restituzione del bene al proprietario.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza ed il P.M. – sede per l’esecuzione.

Grosseto, lì 26.4.17

Il Giudice est. Dott. Gian Marco De Vincenzi

Il Presidente Dott. Giovanni Puliatti

Depositato in cancelleria 24 maggio 2017