Scuola di Ribolla: il ricorso della Procura

Procura di Grosseto – Ricorso per Cassazione 14 giugno 2017     

PROCURA DELLA REPUBBLICA – presso il TRIBUNALE di GROSSETO

N. 17/1517 N.R.

Grosseto, 14 giugno 2017

RICORSO PER CASSAZIONE

– artt. 324 e 325 c.p.p. –

Il Pubblico Ministero propone ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza n. 4/17 Reg. Gen. RIES. del Tribunale di Grosseto depositata il 24.5.17 (comunicata a questo ufficio il 7.6.17) pronunciata nei confronti di L. F. nato a __ il ___ res. a __ frazione __ via __, indagato in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110, 328 c.p. perché, in concorso con M. B. e P. N., L. F. quale Sindaco del Comune di Roccastrada, M. B. quale Assessore ai Lavori Pubblici ed al Patrimonio del Comune di Roccastrada e P. N. quale funzionario dell’U.O. 4- Servizi Tecnici e Provveditorato del Comune di Roccastrada, e, quindi pubblici ufficiali, indebitamente rifiutava un atto del suo ufficio che, per ragioni di sicurezza pubblica, avrebbe dovuto essere compiuto senza ritardo, e precisamente ometteva di chiudere l’edificio scolastico ubicato in Ribolla via dei Dormitori nonostante dal certificato di idoneità statica redatto dall’ing. Larinni Massimiliano il 28.6.13 emergeva che lo stesso non era sismicamente idoneo, fatte salve le due scale di sicurezza esterna in c.a. autonome rispetto al corpo principale. In Roccastrada sino ad oggi

MOTIVI

Violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. b) c.p.p.

Il Tribunale di Grosseto, pur riconoscendo l’inadeguatezza sismica dell’edificio scolastico ubicato in Ribolla via dei Dormitori e pur non contestando la sussistenza del fumus del reato ipotizzato, ha disposto la revoca del sequestro preventivo disposto dal GIP con decreto in data 12 aprile 2017, ritenendo assente “un concreto ed attuale pericolo ragionevolmente derivante dal protratto utilizzo del/ ‘immobile per l ‘attività scolastica, ivi svolta ininterrottamente dalla fine degli anni 60 del secolo scorso ad oggi”.

Tale tesi non appare condivisibile.

La situazione è stata ben sintetizzata dal GIP nel decreto di sequestro preventivo in data 12.4.17 nel seguente modo che testualmente si riporta:

“Quindi, la situazione è la seguente:

• Lo studio del 2003 evidenzia la non idoneità sismica, in una condizione quindi dinamica e non statica, dell’edificio, con conseguente possibilità di crolli parziali dei paramenti murari nonché danneggiamenti alla struttura, in caso di sisma anche di minore intensità;

• La relazione del 2016 evidenzia la solidità della struttura da un punto di vista statico e conclude per l’esistenza di limitati problemi dal punto di vista sismico, per sollecitazioni conformi alla normativa vigente, il che è un modo diverso di ripetere quanto già detto nel2003.

Orbene, quanto sopra riportato sta a significare in sintesi quanto segue: se non succede nulla la scuola sta in piedi, mentre se viene un terremoto anche di bassa intensità c ‘è il concreto pericolo che i paramenti murari vengano giù e che l’edificio, pur rimanendo sostanzialmente in piedi, subisca danni alla struttura”.

A ciò si aggiunga che se le sollecitazioni non dovessero essere “conformi alla normativa vigente”, ossia se fossero più forti di quelle prevedibili per la zona ove si trova il Comune di Roccastrada (di cui Ribolla è una frazione), i problemi alla struttura potrebbero essere più gravi.

Orbene, a fronte di tale situazione, il Tribunale di Grosseto ha ritenuto non sussistente il periculum in mora per i seguenti motivi:

– la costruzione insiste su un territorio “classificato a bassa sismicità “;

– “maggiore deve ritenersi, sotto il profilo statistico-probabilistico, il rischio per l’incolumità fisica dei numerosi utenti dell’immobile, personale docente od amministrativo e studenti, originato dalla necessità di percorrere per almeno due volte, tutti i giorni di lezione, la distanza di circa venti chilometri necessaria a raggiungere l’edificio ove, dopo il sequestro, sono temporaneamente ospitate le attività scolastiche, tenuto conto della natura accidentata del tracciato viario e delle insidie proprie alla circolazione stradale, specie nel periodo invernale”;

– “la questione della totale o parziale inidoneità sismica riguarda, come noto, gran parte degli immobili, privati e pubblici, edificati, come nel caso di specie, prima del 1974, data del varo della prima normativa di settore, con il risultato che, adottando un approccio basato sulla formale non conformità del costruito, si perverrebbe alla insostenibile conseguenza della contemporanea messa fuori servizio, tra l’altro, di gran parte degli edifici oggi destinati a servizi essenziali per la collettività, quali sanità, giustizia, istruzione ecc., in un contesto economico altresì caratterizzato, specie per la finanza comunale, da risorse scarse ed inadeguate a far fronte ai compiti istituzionali”.

Orbene, è pacifico che il periculum in mora che, ai sensi del primo comma dell’art. 321 c.p.p., legittima il sequestro preventivo, deve intendersi come concreta possibilità che il bene assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o al!’agevolazione della commissione di altri reati.

Nel caso di specie, è evidente che la sussistenza del periculum in mora è insita nel fatto di mantenere in funzione un edificio scolastico non adeguato sismicamente e, quindi, in violazione della normativa antisismica, con le possibili conseguenze sulla incolumità dei terzi da essa derivanti.

Va, infatti, rilevato che, in materia di normativa antisismica, la valutazione del pericolo è insita nella violazione (cfr., in fattispecie analoga relativa a cartelloni pubblicitari eretti in violazione della normativa antisismica, Cass., Sez. N, sentenza n. 6382 dell8.1.07).

Poiché i terremoti non si possono prevedere, il legislatore, per ridurre gli effetti, ha classificato il territorio nazionale, in base all’intensità e frequenza dei terremoti del passato, in diverse zone sismiche, prevedendo dei parametri da osservare per le costruzioni in tali zone.

Ne consegue che, per la sussistenza del periculum, è sufficiente la violazione di tali norme, senza che sia necessario che vi sia un pericolo in concreto.

Nessun rilievo può, dunque, essere attribuito al fatto che la costruzione insiste su un territorio “classificato a bassa sismicità “.

Nessun pregio può poi essere attribuito agli altri motivi per i quali il Tribunale di Grosseto ha ritenuto non sussistente il periculum in mora. Quanto al rischio per l’incolumità fisica degli utenti dell’immobile derivante dalla necessità di percorrere la distanza di circa venti chilometri necessaria a raggiungere l’edificio ove, dopo il sequestro, sono state temporaneamente ospitate le attività scolastiche, si tratta con ogni evidenza di un argomento del tutto inconferente, relativo alla soluzione adottata dall’Amministrazione dì Roccastrada per risolvere il problema. Quanto alla circolare della Protezione Civile del 201O citata nell’ordinanza impugnata, appare evidente che la stessa non può derogare dalla normativa antisismica.

Non si può, infine, fare a meno di rilevare che il fatto che la stessa Amministrazione di Roccastrada, come si legge nell’ordinanza impugnata, abbia “già stanziato i fondi necessari alla progettazione di un nuovo complesso scolastico, facendo ricorso per l’edificazione a forme dì finanziamento esterno”, dimostra inequivocabilmente che la stessa è consapevole del pericolo de quo.

P.Q.M.

si chiede che la Suprema Corte, in accoglimento del proposto gravame, voglia annullare l’ordinanza n. 4/17 Reg. Gen. RIES. pronunciata nei confronti di L. F. con ogni conseguente pronunzia.

IL PUBBLICO MINISTERO

Dott.ssa Maria Navarro