Avviso verifiche sismiche zone 1 e 2

MIUR AVVISO 28 MARZO 2018 – PROT. 08008 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,  finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO

ART. 1 – FINALITÀ DELLA SELEZIONE

In esecuzione di quanto previsto dall’articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dall’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, indice la presente procedura pubblica nazionale per l’individuazione degli enti locali cui erogare contributi per effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica eseguite come valutazioni della sicurezza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (cap. 8) e la progettazione di   interventi di adeguamento antisismico sugli edifici di proprietà pubblica,  censiti  nell’Anagrafe  dell’edilizia  scolastica  alla  data  di  pubblicazione  del  presente Avviso, adibiti ad uso scolastico ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2.

I contributi stanziati con il presente avviso possono essere utilizzati dagli enti locali proprietari degli edifici scolastici per finanziare:

– Zona sismica 1: le verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, censiti in Anagrafe dell’edilizia scolastica alla data di pubblicazione del presente Avviso, e le progettazioni per gli interventi di adeguamento antisismico che si dovessero rendere necessari a seguito delle predette verifiche;

– Zona sismica 2: nei limiti delle risorse disponibili, le verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, censiti in Anagrafe dell’edilizia scolastica alla data di pubblicazione del presente Avviso, e le progettazioni per gli interventi di adeguamento antisismico che si dovessero rendere necessari a seguito delle predette verifiche.

Il 20% delle risorse disponibili, come previsto dall’articolo 20-bis del citato decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 sono destinate agli enti locali ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) interessate dai recenti eventi sismici del Centro Italia negli anni 2016 e 2017.

Una volta conclusa la presente procedura di selezione, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvederà a trasferire gli elenchi e la graduatoria delle domande pervenute e ritenute ammissibili al Dipartimento Casa Italia, che individuerà, secondo l’ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi ammessi al finanziamento per la zona 1, autorizzando le verifiche di vulnerabilità sismica e le relative progettazioni che dovessero rendersi necessarie all’esito delle suddette verifiche, ai sensi dell’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Le domande ammesse al finanziamento per le verifiche di vulnerabilità sismica e di relativa progettazione in zona 1 che eccederanno la quota di risorse a disposizione del Dipartimento Casa Italia, saranno finanziate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale provvederà ad autorizzare, nei limiti delle risorse disponibili, le verifiche di valutazione del rischio sismico e le eventuali progettazioni anche nella zona 2, secondo la graduatoria redatta.

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Possono presentare richiesta di finanziamento tutti gli enti locali proprietari di edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico di ogni ordine e grado ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 e censiti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica alla data di pubblicazione del presente Avviso.

Ogni ente locale deve presentare una candidatura per ogni edificio scolastico di cui è proprietario e rispetto al quale abbia la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23.

ART. 3 – TIPOLOGIA DI VERIFICHE AMMISSIBILI E PROGETTAZIONE

1. Possono essere ammesse a finanziamento le verifiche di vulnerabilità sismica e l’eventuale progettazione di interventi di adeguamento antisismico con riferimento ad edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico di ogni ordine e grado ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 e censiti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica alla data di pubblicazione del presente Avviso.

2. L’importo del contributo per le verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastico deve essere  calcolato,  a  pena  di  esclusione,   sulla  base  delle  tabelle  –  allegato  2  di  cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2004, n. 3362, mentre le spese per l’eventuale progettazione nei limiti previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pena l’esclusione. Detti importi stimati vanno indicati dall’ente locale al momento della presentazione della candidatura.

3. Gli enti locali  beneficiari del contributo devono affidare le  verifiche, pena la  revoca del contributo  entro  e  non  oltre  180  giorni  dall’avvenuta  approvazione  della  graduatoria disposta con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

4. Per le modalità di espletamento delle verifiche di vulnerabilità simica si rinvia all’allegato tecnico (allegato A) al presente avviso.

5. Le verifiche e i conseguenti incarichi di progettazione dovranno essere affidati a soggetti qualificati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Sono  ammesse  richieste  per  la  sola  progettazione  qualora  le  verifiche  di  vulnerabilità sismica siano state effettuate nei 5 anni precedenti alla pubblicazione del presente Avviso. Le stesse devono essere state condotte raggiungendo almeno il livello di conoscenza LC2 (par. 8.5.4 delle NTC) e l’indice di rischio sismico risulti inferiore allo 0,8 nel caso di adeguamento antisismico.

7. Non  sono  ammessi  interventi  sugli  edifici  scolastici  per  i  quali  siano  già  stati  ottenuti finanziamenti pubblici per l’adeguamento antisismico. A tal fine, saranno utilizzati i dati contenuti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica, ma anche i dati in possesso del Dipartimento della Protezione civile ovvero del Commissario straordinario per la ricostruzione con particolare riferimento alle aree colpite dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e 2017 e di altre pubbliche Amministrazioni.

8. Non sono ammessi a finanziamento gli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico progettati dopo il 2008.

ART. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o suo delegato, devono far pervenire la propria candidatura   per ogni edificio scolastico, utilizzando esclusivamente la piattaforma informativa, denominata V.V.S. collegandosi al sito internet dell’edilizia scolastica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’apposita pagina denominata “verifiche  di  vulnerabilità sismica”  entro  e  non  oltre  le  ore  15.00  del  giorno  5  giugno 2018, inserendo i seguenti dati:

1) la denominazione ente (comune, provincia o citta metropolitana);

2) l’edificio scolastico che si intende candidare al finanziamento per le verifiche di vulnerabilità con il relativo codice edificio;

3) l’importo complessivo del contributo richiesto (comprensivo di eventuale quota di cofinanziamento),  precisando  separatamente  la  somma  richiesta  per  la  verifica  e quella richiesta per quello della progettazione. Nel caso in cui si richieda il solo importo di progettazione l’importo della verifica deve essere indicato come pari a 0;

4) l’eventuale   quota   di   cofinanziamento   che   va   intesa   in   relazione   all’importo complessivo della verifica e della progettazione di cui il contributo ministeriale è parte;

5) l’anno di costruzione dell’immobile e quello di progettazione dello stesso;

6) i metri cubi dell’edificio oggetto di verifica e di eventuale successiva progettazione;

7) la   tipologia   costruttiva   (muratura  o   cemento   armato   con   indicazione   specifica dell’anno di progettazione se antecedente al 1971 per il cemento armato e al 1987 in caso di costruzione in muratura);

8) l’indicazione della zona sismica 1 o 2 nell’attuale classificazione;

9) indicazione del CUP generato per tale richiesta di finanziamento;

10) la dichiarazione di non aver ricevuto con riferimento all’edificio adibito a uso scolastico altri finanziamenti pubblici per interventi di adeguamento sismico ovvero di miglioramento sismico;

11) nel caso di richiesta di sola progettazione a fronte di verifiche già effettuate, l’indice di rischio ottenuto dalla verifica di vulnerabilità sismica effettuata.

La mancanza di una sola delle predette dichiarazioni comporta l’esclusione dalla presente procedura.

Il portale per l’inserimento dei dati  sarà accessibile dal 4 maggio 2018 fino alle ore 15.00 del giorno 5 giugno 2018.

I dati raccolti tramite la piattaforma informativa, denominata VVS, saranno resi accessibili al Dipartimento Casa Italia per individuare, sulla base della graduatoria approvata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, gli interventi ammessi al finanziamento ai sensi dell’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e per le successive autorizzazioni delle verifiche di vulnerabilità sismica e le relative progettazioni per gli edifici adibiti ad uso scolastico ricadenti nella zona sismica 1, nel limite delle risorse disponibili.

Dato il consistente numero di enti locali cui si rivolge il presente avviso, al fine di evitare un sovraccarico della rete si raccomanda di inserire i dati con anticipo rispetto all’ultimo giorno utile premurandosi poi eventualmente di completare, modificare e controllare l’esattezza dei dati in prossimità della scadenza fissata al fine di inoltrare la candidatura entro i termini previsti.

La candidatura dovrà essere inoltrata da parte del legale rappresentante dell’ente locale o suo delegato e dopo l’inoltro il sistema garantirà il rilascio di apposita ricevuta che sarà cura dell’ente locale conservare quale prova di partecipazione.

ART. 5 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La valutazione delle candidature ai fini dell’assegnazione dei contributi avviene sulla base dei seguenti criteri:

1)  vetustà degli edifici adibiti a uso scolastico riferita all’anno di costruzione (max 30 punti):

– fino al 1970: 30 punti

– dal 1971 al 1980: 20 punti

– dal 1981 al 1990: 15 punti

– dal 1991 al 2000: 10 punti

– dopo il 2001: 0 punti;

2) quota di cofinanziamento che deriva dalla somma del cofinanziamento sia relativa alla verifica che alla progettazione o relativo alla sola progettazione nel caso in cui la verifica sia già stata effettuata (max 20 punti):

– dal 5% al 15%: 4 punti

– dal 16% al 25%: 8 punti

– dal 26% al 40%: 12 punti

– dal 41% al 50%: 16 punti

– oltre il 51 %: 20 punti;

3)  zona sismica (max 20 punti):

– zona 1 : 20 punti

– zona 2: 5 punti;

4) Tipologia   costruttiva   e   anno   di   progettazione   –   max   30   punti   (attribuiti alternativamente):

in caso di muratura

– muratura relativa a costruzione il cui progetto è antecedente o pari al 1987: 30 punti

– muratura relativa a costruzione il cui progetto è successivo al 1987 fino al 1996: 10 punti

– muratura relativa a costruzione il cui progetto è successivo al 1996: 0 punti;

in caso di cemento armato

– cemento armato relativo a costruzione il cui progetto è antecedente o pari al 1971: 30 punti

– cemento armato relativo a costruzione il cui progetto è successivo al 1971 fino al 1996: 10 punti

– cemento armato relativo a  costruzione  il cui  progetto è  successivo al  1996:  0 punti.

Nel caso in cui l’edificio sia di natura mista per l’attribuzione del punteggio di cui al punto 4) l’ente deve indicare la tipologia prevalente.

La  graduatoria  viene  redatta,  sulla  base  dei  punteggi  assegnati  a  ciascun  edificio scolastico. Il 20% delle risorse sarà assegnato agli enti locali delle Regioni interessate dagli eventi sismici  del  Centro  Italia  del  2016  e  del  2017  sulla  base  dell’ordine  di graduatoria.  Qualora la somma riservata ecceda le  richieste pervenute il Ministero procederà a  reinvestire la  somma eccedente a beneficio degli altri enti locali richiedenti. Risulteranno, quindi, beneficiari dei contributi gli enti locali utilmente collocati in graduatoria nei limiti delle risorse disponibili. Qualora,  invece,  la  somma  riservata  alle  4  Regioni  risulti  non  sufficiente  a  coprire  tutte  le richieste, gli enti non rientranti nella riserva concorreranno alla graduatoria nazionale.

Nel caso di stesso punteggio avrà precedenza in graduatoria l’edificio ricadente in zona 1.

Qualora gli edifici a parità di punteggio ricadono tutti in zona sismica 1 si darà precedenza alla candidatura che sia stata presentata in ordine temporale per prima. Stesso criterio vale anche per gli edifici in zona sismica 2 con parità di punteggio.

Il Dipartimento Casa Italia per la zona 1 e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la zona 1 e 2 finanziano le richieste nei limiti delle risorse disponibili, sulla base dell’ordine di graduatoria.

Le economie derivanti dalle revoche, dalle riduzioni di contributi nei termini sopra esposti o dalle procedure di affidamento saranno assegnate con successivo decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca secondo l’ordine della graduatoria approvata.

ART. 6 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Gli enti beneficiari dei contributi riceveranno, all’indirizzo e-mail indicato nella propria candidatura successivamente all’avvenuta approvazione della graduatoria, le modalità di accesso al sistema informativo di monitoraggio a tal fine predisposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sul quale provvederanno a caricare tutti i dati e la documentazione relativa all’affidamento delle verifiche.

Una volta approvata la graduatoria, una parte delle richieste relative agli edifici scolastici della zona sismica 1 verrà finanziata con le risorse di cui all’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,  convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96  a  titolarità  del Dipartimento Casa Italia.

La restante parte di graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili e ferma la riserva del 20% a favore delle 4 Regioni colpite dagli eventi simici del Centro Italia del 2016 e del 2017, è finanziata con le risorse di cui dall’articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Si   prec isa   che   nel   cas o   in   cui   l’ente   locale   r ichied a   un  contributo  per  la   verifica  di vulnerabilità simica e per la progettazione, sarà garantito in ogni caso il contributo per la verifica di vulnerabilità sismica men tre  que llo  r elat ivo  alla  pr oget ta zion e  sar à  r iconosciut o  per   l’import o  r ichiesto  solo  se  all’e sito  d ella  ver ifica  d i vulnerabilità sismica em er ga  che  l’ind ice  di  rischio sia inferiore allo 0,8 e quindi si renda necessario lo sviluppo della progettazione di adeguamento sismico.

L’impor to  d ella  pr oget tazion e,  inoltr e,  n on  sar à  r iconosciut o  n el  caso  in  cui  l’en te  decida  di  procedere ad una nuova costruzione piuttosto che ad un intervento di  adeguamento antisismico in quanto non conveniente.

Resta inteso che le modalità di candidatura, di monitoraggio e di successiva rendicontazione sono le medesime, gestite mediante il medesimo sistema informativo VVS del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, ovvero di nuova costruzione nel caso in cui non risulti conveniente l’adeguamento antisismico, degli edifici scolastici che risultano   necessari   all’esito   delle   verifiche   di   vulnerabilità   sismica   sono   inseriti,   ai   sensi dell’articolo 20-bis, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nella programmazione triennale nazionale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.

Per la parte di competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca i pagamenti saranno effettuati all’esito delle verifiche e direttamente da Cassa Depositi e Prestiti in favore degli enti locali beneficiari, mediante trasferimento sulle contabilità di tesoreria unica degli enti locali stessi e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione, in un’unica soluzione una volta che il Responsabile del Procedimento abbia caricato a sistema certificazione comprovante l’avvenuto espletamento delle verifiche, allegando una relazione conclusiva sulla corretta esecuzione delle stesse e con gli esiti delle medesime verifiche ed abbia ottenuto la validazione da parte del Ministero della documentazione prodotta.

Il  Dipartimento di  Casa  Italia  provvederà direttamente ai  pagamenti di  propria competenza, all’esito delle verifiche e sulla base di analoga rendicontazione.

È necessario, inoltre, ai fini della liquidazione delle risorse effettuare l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.

Si richiama l’attenzione degli enti locali sull’importanza che le verifiche di vulnerabilità sismica siano effettuate e siano collegate funzionalmente alla progettazione dei lavori in caso di eventuale intervento successivo di adeguamento antisismico sullo stesso edificio scolastico.

ART. 7 – ALTRE INFORMAZIONI

1.  La trasmissione della candidatura non impegna il Ministero o il Dipartimento Casa Italia  a dare seguito all’erogazione del contributo né ad alcun indennizzo di sorta.

2.  Il Ministero si riserva di verificare le dichiarazioni rese dai proponenti e di richiedere agli stessi ulteriore documentazione a chiarimento delle dichiarazioni rese.

3.  Il Ministero si riserva di revocare o annullare la presente procedura senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.

4.  I  dati  raccolti  con  le  candidature  saranno  trattati  secondo  quanto  previsto  dal  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 anche al fine di consentire l’aggiornamento dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale.

5.  Il Ministero con decreto provvederà alla costituzione della Commissione esaminatrice addetta alla valutazione delle domande, composta anche da un membro designato dal Dipartimento Casa Italia.

6.  Responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Iandolo, dirigente dell’Ufficio III – Misure di attuazione per gli interventi di edilizia scolastica della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale.

7.  I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente procedura sono i seguenti: 06.5849.2778-3382 – email: dgefid.segreteria@istruzione.it.

IL DIRETTORE GENERALE

Simona Montesarchio



Indicazioni tecniche per le valutazioni della sicurezza e per la progettazione degli interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici

La valutazione della sicurezza degli edifici scolastici e la progettazione degli interventi di adeguamento sismico devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti norme tecniche per le costruzioni (NTC) e dei criteri aggiuntivi di seguito riportati.

Livelli di conoscenza

In generale le verifiche saranno condotte raggiungendo almeno il livello di conoscenza LC2 (par. 8.5.4 delle NTC).

Le verifiche saranno condotte anche per il livello di conoscenza LC3 qualora la valutazione della sicurezza sismica per LC2 fornisca un valore dell’indice di rischio, ossia del rapporto ƒÄE (v. par. 8.3 delle NTC), maggiore di 0.6. Nel caso in cui l’indice di rischio, all’esito della valutazione con LC3, sia superiore a 0.8, sara necessario approfondire le indagini per poter validare la valutazione effettuata con LC3.

Vita Nominale e Classe d’uso

Per gli edifici scolastici si assume come vita nominale (v. par. 2.4.1 delle NTC) il valore VN=50 anni e come classe d’uso (v. par. 2.4.2 delle NTC) la classe III. Qualora l’edificio debba anche svolgere funzioni strategiche per l’emergenza, la verifica nell’ipotesi di classe IV dovra essere svolta separatamente e in aggiunta alla verifica per classe III. Le eventuali graduatorie saranno riferite alle valutazioni svolte con riferimento alla classe III.

Azione sismica

Qualora, per un qualunque stato limite considerato, la capacita della struttura risulti inferiore a quella corrispondente al periodo di ritorno TR=30 anni, valore minimo per cui la norma fornisce i parametri spettrali, lo spettro di risposta rispetto al quale effettuare la verifica verra definito scalando solamente l’accelerazione di ancoraggio, senza modificare gli altri parametri (Cc, Fo, Ss) che definiscono la forma spettrale (in altri termini la curva dello spettro viene traslata omoteticamente variando l’accelerazione a terra). Qualora l’analisi sia di tipo lineare, sara sufficiente ridurre il valore dell’accelerazione relativo a TR=30 anni per il rapporto capacita/domanda dell’elemento piu debole, per ottenere il valore di accelerazione di capacita dell’edificio.

Combinazioni delle azioni diverse dalla combinazione sismica

Nella valutazione della sicurezza le verifiche per combinazioni diverse dalla combinazione sismica (v. par. 2.5.3 delle NTC), in particolare la verifica per carichi verticali nella combinazione fondamentale, deve essere svolta separatamente dalla verifica per combinazione sismica e non condizionare lo svolgimento di quest’ultima. In nessun caso l’esito negativo delle prime puo comportare la non effettuazione della seconda, ovvero l’assunzione di capacita sismica nulla in relazione all’eventuale inadeguatezza rispetto alla combinazione fondamentale o ad altre combinazioni.

Stati limite da verificare e classe di rischio

Oltre che la verifica allo stato limite ultimo SLV, o anche SLC in caso di analisi non lineare, occorrera sempre effettuare la verifica allo SLD, cosi da poter determinare la classe di rischio secondo le linee guida allegate al DM n. 58 del 28/02/2017, del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.

Modelli e Metodi di analisi

In generale si adottera un modello lineare analizzato mediante analisi dinamica con il metodo dello spettro di risposta (par. 7.3.3.1 delle NTC) per la verifica allo SLV e SLD. Ove applicabile, la valutazione sara effettuata anche con analisi non lineare statica. Nel caso in cui la differenza tra gli ƒÄE per gli SLU ottenuti con le due modalita dette sia inferiore al 25% del valore ottenuto con l’analisi lineare, si adottera il valore piu elevato. Nel caso in cui il divario sia superiore, occorrera approfondirne le ragioni e, se le differenze non si riducono ad un valore inferiore al valore limite detto, si assumera come esito finale quello derivante dall’analisi lineare dinamica.

Se nell’esecuzione dell’analisi lineare lo stato limite viene superato a causa del superamento anticipato della capacita di uno o pochi elementi carenti, occorre valutare la possibilita di escludere tali elementi dal calcolo della capacita di resistenza al sisma, assumendoli come elementi secondari (v. par. 7.2.2 delle NTC).

Restituzione dei risultati

I risultati verranno sintetizzati tramite compilazione della scheda riportata in appendice, che il progettista dovra consegnare insieme agli elaborati delle analisi di valutazione della sicurezza

Progettazione degli interventi

La progettazione degli interventi deve comprendere gli interventi necessari ad adeguare sia per la combinazione sismica, sia, ove necessario, per la combinazione fondamentale.

La valutazione della sicurezza post intervento deve essere perfettamente congruente, per cio che riguarda i modelli, i metodi di analisi e le ipotesi di verifica utilizzati, con quella relativa alla condizione ante intervento.