La Regione Toscana chiedi chiarimenti sulla sentenza di Ribolla

Nota Regione Toscana 13 febbraio 2018, n. 80921  

REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale

Assessore Istruzione Formazione e Lavoro

Prot.A00GRT/80921/A.60.80, Firenze, 13 febbraio 2018

Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Graziano Delrio

Piazzale di Porta Pia, 1 – Roma

e p.c. Al Ministro per la Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca On. Valeria Fedeli

Viale Trastevere, 76/a – Roma

Al Presidente del Consiglio Superiore Lavori Pubblici Ing. Massimo Sessa

Via Nomentana, 2 – Roma

Oggetto:  Sentenza  della  Corte  di  Cassazione  Penale  n.  190/2018.  Possibili  conseguenze sull’agibilità ed usufruibilità degli edifici pubblici.

Onorevole Ministro,

sono a sottoporre alla Sua attenzione, in qualità di coordinatrice della IX Commissione presso la Conferenza delle Regioni, la sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 190 del 2018, per i suoi possibili effetti sull’agibilità e l’usufruibilità degli immobili pubblici destinati ad uso scolastico, ma non solo.

Per comprenderne gli effetti è necessario un breve inquadramento del contesto normativo e regolatorio previgente.

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 2003 stabilisce, all’art.2 comma 3, l’obbligo per i proprietari o gestori di strutture rilevanti (come le scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università), ma anche strategiche (come i palazzi comunali, sedi di protezione civile…) di eseguire una verifica di vulnerabilità sismica dei propri immobili. Tale verifica, in sintesi, mira a definire quale sia la massima accelerazione sismica applicabile alla base di un edificio, senza che questo o parte di esso possa collassare, oppure senza subire danni severi, oppure senza perdere l’operatività delle proprie funzioni d’uso.

La Circolare del Dipartimento di Protezione Civile DPC/SISM/0083283 del 4/11/2010 e il parere n°184 rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Sezione 1°, in adunanza del 10  febbraio  2010, evidenziano entrambi  il  principio  che  “la  verifica  [di  vulnerabilità  ]  è obbligatoria, mentre non lo è l’intervento. […] La necessità di adeguamento sismico degli edifici […] sarà tenuta in conto dalle amministrazioni”.

Sempre nella suddetta circolare si ribadisce che i provvedimenti da porre in atto finalizzati alla chiusura dell’immobile sono “necessari e improcrastinabili nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio”, mentre invece in caso di inadeguatezza alle azioni ambientali (tra cui quella sismica) “…non si può pensare di imporre l’obbligatorietà dell’intervento o del cambiamento di destinazione d’uso o, addirittura, la messa fuori servizio dell’opera, non appena se ne riscontri l’inadeguatezza”.

In altri termini, sono i gestori, i proprietari, le amministrazioni -ciascuna nelle sedi opportune e secondo le proprie competenze- a verificare, valutare e programmare gli interventi necessari, ovvero interdirne o modificarne l’uso se del caso; anche in rapporto e in funzione dei risvolti sociali, di sicurezza pubblica ed economici connessi con tali edifici.

Al contrario di quanto sopra esposto, la sentenza della Corte di Cassazione Penale della Sez.  6    Num.  190  Anno  2018  stabilisce  che  “La  inosservanza  della  regola  tecnica  di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest’ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità [98,5% di protezione sismica è il parametro attribuito all’edificio  scolastico  oggetto  della  sentenza],  integra  pur  sempre  la  violazione  di  una norma”.

In altri termini, la sussistenza anche di una minima vulnerabilità sismica appare una violazione della norma, che impedisce l’uso dell’edificio da parte dei proprietari e dei gestori, esponendo questi ultimi alle conseguenti azioni penali e civili.

Va peraltro rilevato come la sentenza offra un’interpretazione autorevole che verrà seguita anche in relazione alle nuove norme tecniche -in corso di emanazione- e alla relativa nuova circolare.

Il patrimonio edilizio scolastico non è di recente costruzione; la mancanza di precisi riferimenti normativi ai livelli di sicurezza sismica da conseguire in relazione all’utilizzo degli edifici esistenti pone difficili problemi di responsabilità: il complesso delle norme vigenti, infatti, non vieta l’utilizzo anche di edifici che non raggiungano i livelli di sicurezza richiesti per le nuove costruzioni, ma non vi è nemmeno chiarezza sui parametri da utilizzare per la valutazione dell’edificio.

Né tanto meno si può pensare di affrontare la questione caso per caso.

In questo contesto sarebbe dunque auspicabile un definitivo chiarimento in merito, che potrebbe seguire un doppio percorso amministrativo al fine di dare soluzione alle problematiche:

– l’emanazione di un atto di indirizzo generale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del comma 2 dell’art. 83 del medesimo DPR;

– l’introduzione di queste specifiche nella revisione in atto del DPR 380/2001, come coordinata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione che vorrete prestare a questa richiesta di intervento, invio i miei più cordiali saluti

Cristina Grieco