Decreto riorganizzazione rete scolastica

D.I. 15 marzo 1997, n. 176 
Disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica
Art. 1 – Principi generali
1.1 Al fine di assicurare maggiore efficacia ai processi formativi e alle modalità di impiego delle risorse professionali, strumentali e finanziarie, sono emanate le disposizioni sulla riorganizzazione della rete scolastica contenute nei successivi articoli.
1.2 Le stesse disposizioni garantiscono, comunque, le necessarie condizioni di fruibilità del servizio scolastico, in relazione all’età degli alunni obbligati alla frequenza delle scuole interessate, tenendo nella dovuta considerazione le specifiche caratteristiche economiche, socio-culturali, demografiche ed orografiche dei diversi ambiti territoriali, con particolare riguardo alle esigenze dei comuni di montagna e delle piccole isole, nonché gli indici di dispersione scolastica e la presenza di alunni portatori di handicap.
1.3 Ai fini indicati al comma 2 sono consentite compensazioni tra le previsioni contenute nelle tabelle annesse al presente decreto per ciascun grado di scuole, o limitati scostamenti dalle stesse previsioni, senza derogare, però, ai limiti degli organici provinciali predeterminati dal relativo decreto interministeriale.
Art. 2 – Piani provinciali
2.1 Nella prospettiva di sviluppo della autonomia didattica, organizzativa e gestionale delle istituzioni scolastiche le misure di riorganizzazione della rete scolastica debbono tendere al riequilibrio delle dimensioni delle stesse istituzioni e alla definizione di assetti organizzativi stabili nel tempo, tenendo conto delle specifiche esigenze dei rispettivi bacini di utenza, secondo i criteri generali indicati ai successivi articoli.
2.2. Costituiscono parte integrante del presente decreto le allegate tabelle nelle quali è fissato, distintamente per provincia e per grado di scuole, il numero di istituzioni scolastiche che potranno funzionare autonomamente dall’anno scolastico 1997-98, in base alla popolazione scolastica, al numero di classi o sezioni e alle cessazioni dal servizio di personale direttivo previste, nonché alle caratteristiche demografiche, oro-geografiche e socio-economiche delle singole circoscrizioni provinciali. Gli obiettivi fissati dalle stesse tabelle debbono essere conseguiti nel rispetto delle esigenze indicate all’art. 1, comma 2, resta ferma la possibilità, per i Provveditori agli studi, di procedere ad aggregazioni, fusioni o soppressioni di istituti di istruzione in numero maggiore di quello previsto tenendo, peraltro, nella dovuta considerazione le esigenze sopra richiamate.
Art. 3 – Disposizioni comuni per tutti i gradi o ordini di scuole
3.1 I Provveditori agli studi adottano con effetto dall’anno scolastico 1997/98 provvedimenti di aggregazione, fusione o soppressione delle istituzioni scolastiche che si discostino maggiormente dai criteri e parametri previsti dal presente decreto, previa delimitazione di ambiti territoriali nei quali sia assicurata la permanenza di almeno una istituzione scolastica per ciascun grado, ordine e tipo di scuola, tali ambiti vanno dimensionati anche sulla base di accordi con gli enti locali competenti per territorio in maniera differenziata per ciascun grado di istituti di istruzione per ciascun tipo di scuola secondaria superiore, tenendo conto, dell’entità della rispettiva utenza. Al riguardo saranno tenute in particolare considerazione proposte di aggregazione avanzate dagli istituti e scuole direttamente interessati, sulla base di accordi organizzativi raggiunti tra le stesse istituzioni.
3.2 I medesimi criteri e parametri di riferimento vanno applicati valutando comparativamente gli eventuali disagi derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1 e gli effetti negativi, sull’efficacia dei processi formativi, determinati dall’esiguità delle dimensioni degli istituti interessati. Assumono, al riguardo, particolare rilievo, in vista del mantenimento dell’assetto esistente, i disagi conseguenti all’aggregazione (ad altra istituzione) o alla soppressione di scuole funzionanti nelle località di montagna, nelle piccole isole e nelle zone caratterizzate da condizioni economiche e socio culturali particolarmente critiche.
3.3 Al fine di conseguire gli obiettivi fissati dall’art. 2 e di assicurare stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche esistenti, con riferimento alle rispettive aree territoriali di pertinenza, possono essere disposti interventi nei confronti di scuole funzionanti con un numero di classi superiore a quello minimo previsto dall’art. 5.
3.4 Nella definizione dell’ordine di priorità degli interventi previsti e nell’individuazione delle istituzioni di riferimento, relativamente ai casi di aggregazione o fusione, i Provveditori debbono tener conto:
— delle linee ed obiettivi generali della programmazione regionale;
— di progetti di innovazione didattica e di sviluppo della qualità della formazione, realizzati da singole istituzioni scolastiche;
— delle caratteristiche funzionali delle strutture edilizie utilizzate dalle singole scuole (dimensioni, ente proprietario dell’edificio, corrispondenza alle norme di igiene del lavoro, prevenzione degli incendi e sicurezza antinfortunistica, esistenza di laboratori, mense, palestre, servizi di trasporto pubblico ed ogni altro elemento connesso all’agibilità e raggiungibilità dell’immobile);
— delle iniziative in atto di educazione permanente e formazione ricorrente con particolare riguardo a corsi per lavoratori-studenti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, corsi integrati o convenzionati con organismi formativi delle regioni o di enti locai, nonché corsi preordinati al rientro nel sistema formativo di giovani adulti;
— dei posti di personale direttivo vacanti e dei prevedibili collocamenti a riposo dello stesso personale, senza, peraltro, subordinare gli interventi alla vacanza del relativo ufficio di direzione o presidenza.
3.5 I provvedimenti di aggregazione o fusione concernenti scuole nelle quali siano state avviate iniziative sperimentali di innovazione degli ordinamenti e delle strutture ai sensi dell’articolo 278 del D.Lgs. n. 297/94 citato nelle premesse, sono adottati senza pregiudicare la prosecuzione dei peculiari percorsi formativi.
3.6 Ai fini di cui al presente decreto le classi delle scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili statali e quelle delle scuole medie annesse agli istituti d’arte sono unitariamente computate, salvo il disposto di cui al successivo art. 8. Le scuole medie statali annesse ai Conservatori di musica, contemplate dall’art. 16 della legge 13.12.1962 n. 1859, possono essere mantenute purché siano costituite da almeno un corso completo e le relative classi siano formate secondo i parametri fissati per la generalità delle scuole dello stesso grado.
3.7 Con riguardo agli istituti di istruzione secondaria superiore, i Provveditori agli Studi in attuazione del protocollo d’intesa stipulato tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Unione delle Province d’Italia, promuovono accordi di programma con le Province competenti, aperti alla partecipazione di tutti gli enti territoriali interessati nell’ambito provinciale, fermi restando gli obiettivi di cui all’art. 2 comma 2.
3.8 Per quanto concerne le istituzioni di istruzione elementare e secondaria di I grado gli stessi Provveditori promuovono, ove possibile, le opportune intese con singoli comuni o consorzi di comuni viciniori sulla riorganizzazione, a livello comunale o intercomunale, della rete di istituzioni scolastiche di base.
Art. 4 – Disposizioni concernenti istituti e scuole dello stesso grado, ordine e tipo
4.1 Salvo il disposto degli artt. 2 e 3, si procede alla soppressione, fusione o aggregazione, di norma, dei circoli didattici funzionanti con meno di 30 classi, comprese le sezioni di scuola materna statale, delle scuole medie con meno di 12 classi e degli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, con meno di 25 classi.
4.2 I provvedimenti di cui al comma 1 sono, peraltro, adottati previa valutazione delle particolari condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e delle specifiche esigenze didattico-organizzative dei diversi tipi di scuola; a tal fine va considerata l’opportunità di conservare l’autonomia anche di istituzioni scolastiche di consistenza inferiore a quella sopra indicata, con riferimento alla eventuale esistenza di elementi quali:
a) – la fondata previsione della costituzione di nuove classi che nei prossimi anni possano consentire all’istituzione di raggiungere dimensioni di maggiore consistenza.;
b) – la particolare complessità di direzione e di gestione connessa alla pluralità di indirizzi di studio coesistenti, all’attuazione sperimentale di progetti concernenti contestualmente nuovi ordinamenti didattici e nuove strutture formative, ivi compresi i corsi di perfezionamento postsecondari, nonché all’esistenza di aziende agrarie, convitti, officine e laboratori di particolare complessità o di specializzazioni rivolte a settori produttivi con peculiari specificità;
c) – il funzionamento di corsi integrativi previsti dal comma 6 dell’art. 191 del Testo Unico richiamato nelle premesse, di corsi post-diploma nonché di corsi serali per lavoratori, quando non esistano, nell’ambito territoriale di riferimento, altre istituzioni scolastiche con le medesime opportunità formative.
4.3 Mantengono l’autonomia di funzionamento, ove non sia disposta l’aggregazione ad istituti di altro ordine o tipo, ai sensi del successivo articolo 7, gli istituti e scuole unici del loro ordine o tipo in ambito provinciale, purché funzionanti con almeno 12 classi, nonché gli istituti con caratteristiche peculiari tali da attribuire loro rilevanza in campo nazionale.
4.4 Al fine di realizzare una maggiore funzionalità delle istituzioni scolastiche, singoli plessi, sedi succursali, sezioni staccate o scuole coordinate possono essere aggregate da altri istituti dello stesso grado, ordine e tipo, nell’ambito di una riorganizzazione complessiva degli insediamenti scolastici tendente ad assicurare, a ciascuna istituzione autonoma, stabilita nel tempo e aderenza al proprio bacino d’utenza.
Art. 5 – Aggregazioni fra scuole materne, elementari e medie
5.1 Nei comuni montani, classificati come tali dall’art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ed aventi meno di cinquemila abitanti, possono essere costituiti istituti autonomi comprensivi di scuola materna, elementare e secondari di primo grado.
5.2 Il disposto del comma 1 trova applicazione anche nelle piccole isole e nelle aree geografiche con peculiari caratteristiche etniche o linguistiche.
5.3 Gli istituti sopra indicati possono comprendere anche unità scolastiche situate in comuni diversi della stessa comunità montana, della stessa isola o della stessa area geografica omogenea. Tali istituiti possono essere costituiti:
a) – per trasformazione di circoli didattici in plessi aggregati a scuole medie già funzionanti autonomamente, ovvero per trasformazione di scuole medie in sezioni aggregate a circoli didattici già esistenti;
b) – per aggregazione di plessi di scuola elementare a scuole medie già dotate di autonomia ovvero per aggregazione di sezioni staccate di scuole medie a circoli didattici già autonomi;
c) – per accorpamento in unica entità scolastica, dotata di autonomia, di plessi e sezioni staccate già dipendenti da circoli didattici e scuole medie.
5.4 Nei casi previsti dalla lettera b) del comma precedente, la sede centrale e la presidenza della nuova istituzione verticale restano individuate nella istituzione scolastica già autonoma che aggrega i plessi o le sezioni staccate. Nelle altre situazioni l’individuazione della sede centrale e, quindi, della direzione dell’istituto è decisa dal Provveditore agli studi in base alla raggiungibilità delle sedi, alla disponibilità dei trasporti locali, alle condizioni strutturali e logistiche esistenti (edifici, palestre, ecc.) nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni indicate ai commi 6 e 8 e tenuto conto della consistenza delle classi e degli alunni delle unità scolastiche interessate.
5.5 Al fine di assicurare le migliori condizioni di funzionamento, i Provveditori agli studi promuovono convenzioni con i comuni, o consorzi di comuni, e le comunità montane per l’assegnazione del personale e per la gestione dei beni e servizi strumentali, con particolare riferimento ai casi in cui le istituzioni preposte debbano essere articolate su più comuni del territorio interessato.
5.6 Le istituzioni di cui al presente articolo possono essere realizzate nei casi in cui l’istituto scolastico derivante dall’aggregazione o fusione delle unità scolastiche preesistenti abbia, di norma, almeno 15 classi e 250 alunni, salvo situazioni di eccezionale disagio, con riguardo alle isole più piccole nonché alle località di montagna.
5.7 In conformità a quanto previsto dall’O.M. n. 267 del 4 agosto 1995 negli istituti comprensivi di cui al presente articolo viene costituito un unico consiglio di istituto, e un unico collegio dei docenti articolato in sezioni per ciascun grado di scuola presente nell’istituzione medesima.
5.8 La costituzione di istituti comprensivi nei casi contemplati nel precedente comma 3 è disposta con riferimento al numero complessivo di istituzioni previste, per ciascuna provincia, nelle tabelle allegate al presente decreto.
Art. 6 – Altri casi di aggregazione tra scuole materne, elementari e medie
6.1 Possono, altresì, essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, nonché in zone territoriali più densamente popolate, caratterizzate da fenomeni di dispersione scolastica particolarmente estesi o da elevati rischi di devianza minorile, e, infine, nonché nelle zone suburbane delle grandi città corrispondenti ad ambiti territoriali omogenei e definibili in base al sistema delle vie di comunicazione e dei trasporti pubblici. A tal fine i provveditori agli studi promuovo le opportune intese con i comuni interessati.
6.2 Le istituzioni di cui al comma 1 possono comprendere anche unità scolastiche di comuni viciniori, che, complessivamente non superino le dimensioni demografiche sopra indicate e siano distanti dal centro abitato dove ha sede la stessa istituzione non più di 15 Km. Esse debbono essere costituite da non meno di 20 classi, comprese le sezioni di scuola materna statale e frequentate da almeno 400 alunni.
6.3 Nella costituzione degli istituti sopra indicati si applicano le disposizioni di cui all’art. 5, commi 3, 4, 5, 7 e 8.
6.4 Gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media costituiti ai sensi dell’art. 9 dell’O.M. n. 315 del 9.11.1994 e dell’art. 8 del D.I. n. 236 del 18.6.1996 conservano il carattere sperimentale.
Art. 7 – Aggregazioni tra istituti d’istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo
7.1 Le istituzioni di istruzione secondaria superiore da trasformare in sezioni staccate o in scuole coordinate ai sensi dell’articolo 5 o le sezioni staccate e le scuole coordinate già esistenti, sono aggregate tra loro ovvero anche ad istituti di diverso ordine e tipo, nei limiti di cui ai successivi secondo e terzo comma.
7.2 I provvedimenti di aggregazione sono adottati quando nello stesso comune o in comuni viciniori coesistano istituti autonomi e scuole coordinate o sezioni staccate da altri istituti, anche di tipo diverso, siti in località considerevolmente distanti.
7.3 Le aggregazioni di cui al comma 1 e 2 sono disposte, prioritariamente, tra istituti, scuole coordinate o sezioni staccate dello stesso settore professionale o di tipologia affine, quindi tra istituti dello stesso ordine di studi, successivamente tra istituti di istruzione professionale e tecnica relativi a settori produttivi omogenei, ove non sia possibile adottare una delle soluzioni sopra indicate possono essere aggregate unità scolastiche di ordine e finalità diverse.
7.4 Nell’individuazione dell’istituto da aggregare ad altra unità scolastica di ordine diverso, si deve tener conto della consistenza delle classi e degli alunni delle rispettive sedi, della loro raggiungibilità, nonché delle condizioni strutturali e logistiche degli edifici; tale individuazione deve altresì essere rapportata all’opportunità di garantire l’equilibrata distribuzione degli istituti autonomi tra i diversi ordini di istruzione secondaria superiore.
7.5 Gli istituti derivanti dall’aggregazione di scuole di diverso ordine o tipo assumono personalità giuridica e conservano le denominazioni delle scuole aggregate, le modalità di esercizio dell’autonomia conseguente all’attribuzione della personalità giuridica, la costituzione e l’attività del consiglio di istituto, l’articolazione del collegio dei docenti in sezioni, nonché la redistribuzione degli oneri, a carico degli enti obbligati, per il funzionamento delle scuole, saranno stabilite con il regolamento previsto dall’art. 1, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Art. 8 – Provvedimenti relativi a plessi, succursali e sezioni staccate
8.1 Nei piani provinciali di cui all’art. 2 i Provveditori agli Studi comprendono anche i plessi di scuola elementare o materna e le sedi coordinate o sezioni staccate di scuole e istituti di istruzione secondaria, delle quali si debba disporre la soppressione secondo le indicazioni contenute nelle tabelle allegate al presente decreto. Tali provvedimenti potranno essere adottati con effetti graduali nell’arco del triennio 1997/1999.
8.2 Ai fini sopraindicati si deve tener conto delle specifiche caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino d’utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole viciniori, delle vie di comunicazione e delle sostenibilità dei tempi di percorrenza, in relazione all’età degli alunni dei diversi gradi di scuole. I provvedimenti di soppressione da adottare sono, pertanto, subordinati al preventivo accertamento della possibilità, per gli alunni, di frequentare altre scuole per l’assolvimento dell’obbligo scolastico. A tal fine deve essere svolta adeguata e preventiva opera di promozione verso i comuni affinché, ove necessario, stabiliscano forme di consorzio per il trasporto degli alunni, per il servizio di mensa, ove previsto, nonché per eventuali ulteriore supporti ritenuti funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi, con particolare riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap.
8.3 I provvedimenti di cui al punto 1 sono adottati, tenendo conto dei criteri e delle condizioni sopra indicate, prendendo in considerazione prioritariamente:
— i plessi di scuola elementare e materna con meno di dieci alunni per classe o sezione;
— le sezioni staccate di scuola media con meno di quindici alunni per classe;
— le sedi coordinate, sezioni staccate o succursali di istituti di istruzione secondaria superiore, nonché gli indirizzi di studio e le sezioni di diverso tipo funzionanti nella medesima sede scolastica, le cui classi siano costituite, tutte, con meno di venti alunni per anno di corso.
8.4 In deroga al disposto del comma 3, per le scuole elementari e medie uniche, relativamente a ciascun grado di istruzione, il numero minimo di alunni è riducibile, rispettivamente, a 6 e a 8, nei comuni montani che si trovino in particolare disagio, con riguardo all’altitudine dei centri abitanti, alla struttura orografica del territorio, alla distanza fra le sedi scolastiche viciniori e allo stato delle vie di comunicazione, nonché nelle piccole isole.
8.5 In casi eccezionali, qualora il numero degli alunni iscritti a ciascun anno del corso di scuola media si è inferiore a 8 e la distanza dalla sede di scuola media più vicina sia tale da escludere la raggiungibilità della stessa sede, possono essere accolti nella medesima classe alunni di anni di corso diversi.
Art. 9 – Istituzioni educative
9.1 Nel rispetto dei criteri generali indicati dal comma 3 e contestualmente al piano di cui all’art. 2, i Provveditori agli studi procedono alla soppressione dei convitti nazionali, degli Educandati femminili dello Stato e dei convitti annessi a istituti di istruzione professionale e tecnica con meno di 30 convittori o di 50 semiconvittori, purché sussistano, nell’ambito regionale, analoghe istituzioni; negli istituzioni; negli istituti con meno di 20 convittori e più di 50 semiconvittori potranno essere mantenuti esclusivamente i servizi di semiconvitto.
9.2 Ai fini previsti dal comma 1, i convitti maschili e femminili annessi al medesimo istituto di istruzione possono essere considerati unitariamente, purché le condizioni logistiche lo consentano, con la conseguente unificazione dei servizi tecnici e ausiliari.
9.3 I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati gradualmente nel corso del triennio 1997-1999, prendendo prioritariamente in considerazione egli istituti con minor numero di convittori, con riguardo ai dati rilevati nell’anno scolastico corrente e in quello precedente, nonché alle richieste di ammissione prevenute per il successivo anno scolastico.
Contestualmente al piano di razionalizzazione di cui all’art. 2, i Provveditori agli Studi procedono alla graduale soppressione, secondo l’allegata tabella, dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e dei convitti annessi a istituti di istruzione professionale e tecnica che nell’ultimo triennio abbiano accolto, in ciascun anno scolastico meno di 30 convittori o di 60 convittori e semiconvittori. Negli istituti con meno di 20 convittori e più di 60 semiconvittori è gradualmente soppresso il convitto, mantenendo esclusivamente i servizi di semi-convitto.
Art. 10 – Nuove istituzioni
10.1 Non si procede all’istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado, né di sezioni staccate o scuole coordinate, a meno che non lo rendano necessario esigenze di decentramento o ridimensionamento di istituzioni particolarmente pletoriche e fermo restando il numero complessivo di istituzioni, plessi, scuole coordinate e sezioni staccate complessivamente previste, per ciascuna provincia, nelle tabelle allegate al presente decreto.
10.2 L’istituzione di altre sezioni o corsi di studio, ivi compresi i corsi serali per lavoratori-studenti, in istituti di istruzione secondaria superiore può essere attuata entro il limite dell’organico complessivo fissato per ciascuna provincia dal relativo decreto interministeriale, tenendo presente l’esigenza, in attesa dell’assunzione di nuovi indirizzi in materia, di limitare gli interventi alle situazioni assolutamente indilazionabili in relazione a comprovate esigenze di formazione emerse nel territorio di riferimento: in ogni caso l’istituzione potrà essere autorizzata per corsi previsti dai nuovi ordinamenti dei settori di riferimento dell’istituzione interessate e con l’avvertenza di possibili cambiamenti in ordine al piano di studi. Relativamente alle sezioni e agli indirizzi di studio particolarmente specializzati, a diffusione interprovinciale o interregionale, o comunque non presenti nella provincia, eventuali nuove istituzioni potranno essere autorizzate previe intese con gli uffici centrali competenti per grado e ordine di scuola.
10.3 L’istituzione di nuovi corsi di studio, di sezioni di qualifica o di specializzazioni di cui al precedente comma deve avvenire, di norma, previa soppressione, nell’ambito dello stesso istituto o in altri istituti della provincia, di un pari numero di corsi di altro indirizzo, atta a garantire l’invarianza dell’organico provinciale; a tal fine sono adottati, prioritariamente, provvedimenti istitutivi che, all’atto dell’istituzione stessa, non comportino maggiori spese di personale.
10.4 Possono, altresì, essere accolte proposte di trasformazione delle finalità formative di istituzioni di istruzione secondaria superiore già esistenti, con la conseguente modificazione del tipo di scuola, in relazione alle esigenze socio-economiche, o all’evoluzione demografica del territorio e alle prospettive di occupazione emergenti nell’economia locale.
10.5 In relazione alle stesse esigenze demografiche e socio-economiche di cui al comma 3, è consentito il trasferimento della sede di istituti o scuole in comuni viciniori; si può, altresì, procedere al trasferimento della sede centrale in plessi, sezioni staccate o scuole coordinate dello stesso circolo didattico, scuola o istituto.
10.6 L’adozione dei provvedimenti indicati ai precedenti commi resta comunque subordinata alle necessarie preventive intese con gli enti locali competenti, che debbono, altresì, assumere formalmente gli oneri relativi, in conformità alla normativa vigente. Per le istituzioni di istruzione professionale deve essere acquisito, altresì, il parere delle regioni interessate; detto parere è vincolante per l’istituzione dei corsi per la formazione di addetti alle attività sanitarie ausiliare (ottico, odontotecnico, etc.)
Art. 11 – Approvazione ed esecuzione del piano
11.1 I Provveditori agli Studi, con propri decreti aventi carattere definitivo, da emanarsi in tempi compatibilmente utili per la definizione degli organici di diritto e l’effettuazione del movimento del personale, adottano i rispettivi piani provinciali di riorganizzazione della rete scolastica. Di conseguenza sono disapplicata, limitatamente all’anno scolastico 1997-98, le norme di cui al capo II, titolo II del T.U. approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione di quelle contenute all’art. 63.
11.2 Gli stessi Provveditori agli studi, pervengono alla definizione del piano nel rispetto degli obiettivi fissati con le tabelle annesse al presente decreto, e, ove possibile, previo accordi di programma, con le competenti Amministrazioni provinciali, sentiti gli enti locali interessati e tenuto conto delle proposte degli organi collegiali dei distretti e delle istituzioni scolastiche. Essi acquisiscono, infine, il parere dei consigli scolastici provinciali, purché siano regolarmente e tempestivamente costituti, con particolare riguardo alla definizione dell’ordine di priorità degli interventi da adottare.
11.3 Il parere del Consiglio scolastico provinciale è obbligatorio e, limitatamente all’ordine di priorità dei provvedimenti, vincolante, fermo restando il numero dei provvedimenti da adottare in conformità ai criteri e parametri di riferimento contenuti nel presente decreto. Il parere del suddetto Consiglio deve di regola essere reso entro 20 giorni dalla richiesta, ovvero, in tempi tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1.
Art. 12 – Regioni a statuto speciale e province autonome
12.1 I provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica sono adottati dalle regioni a statuto speciale e dalle provincie autonome secondo le disposizioni contenute nelle norme di attuazione e modificazione dei rispettivi statuti; conseguentemente, le previsioni contenute nelle tabelle allegate, relativamente alle province della Sicilia, hanno carattere indicativo.
12.2 Per le preventive intese e i conseguenti adempimenti, i piani adottati dalla Regione Siciliana sono trasmessi, agli uffici centrali competenti, per grado e ordine di scuola, del Ministero della Pubblica Istruzione.
Art. 13 – Zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche
13.1 Per i Comuni individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 e del 29 novembre 1994 è garantita, ai sensi della legge 16.2.1995, n. 35, la conferma delle attuali sedi di scuola dell’obbligo anche in deroga alle disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 14 – Informativa sindacale
14.1 I Provveditori agli Studi, in applicazione di quanto contemplato dall’art. 7, c. 2 lett. b) del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, provvedono a fornire ai soggetti sindacali di cui all’art. 6 del citato contratto, la prevista informazione preventiva in ordine ai criteri generali adottati per la riorganizzazione della rete scolastica.