Nel decreto sviluppo, fondi per l’edilizia scolastica

Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (GU Serie Generale n.100 del 30-04-2019)

omissis

[Sintesi: Entro il 21 maggio 2019 verrà emanato il decreto del MISE con il quale verranno assegnati contributi per 500 milioni di euro a favore dei Comuni per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.
La norma mira anche allo sviluppo territoriale sostenibile attraverso interventi in ambito sociale (ad esempio, abbattimento barriere architettoniche), messa in sicurezza del patrimonio pubblico e mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche]

Art. 30

Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

2. Il contributo di cui al comma 1 e’ attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;
e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.

3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprieta’ pubblica, nonche’ all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilita’ sostenibile, nonche’ interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
4. Il Comune beneficiario del contributo puo’ finanziare una o piu’ opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:
a) non abbiano gia’ ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
b) siano aggiuntive rispetto a quelle gia’ programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019.
5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 e’ tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.
6. Il contributo e’ corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero dell’economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.
7. L’erogazione avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota gia’ erogata, nel limite dell’importo del contributo di cui al comma 2, e’ corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall’ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori .
8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.
9. I Comuni che non rispettano il termine di cui al comma 5 decadono automaticamente dall’assegnazione del contributo di cui al comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilita’ del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
10. Il Comune beneficiario da’ pubblicita’ dell’importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione  «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.
11. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui al all’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita».
12. Considerata l’esigenza di semplificazione procedimentale, il Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 e’ esonerato dall’obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di societa’ in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attivita’ realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalita’ definite con apposito decreto ministeriale.
14. Agli oneri relativi alle attivita’ istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.760.000,00.

TABELLA DI RIPARTO

| Tipologia-abitanti | N.Enti | Importo | Totale |

|             > 250.000  | 12 | 250.000 | 3.000.000 |
| 100.001-250.000 | 33 | 210.000 | 6.930.000 |
| 50.001-100.000   | 100 | 170.000 | 17.000.000 |
| 20.001-50.000      | 379 | 130.000 | 49.270.000 |
| 10.001-20.000      | 707 | 90.000 | 63.630.000 |
| 5.001-10.000        | 1.183 | 70.000 | 82.810.000 |
|              < 5.000      | 5.512 |50.000 | 275.600.000|