Fondo Progettazione MIT: pubblicata graduatoria

Decreto MIT 3 dicembre 2019, n. 15584 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L’EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che prevedono, tra l’altro,
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicazione degli atti di concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici
di qualunque genere a enti pubblici di importo superiore a mille euro.
VISTO l’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha istituito nello stato
di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Fondo per la progettazione degli
Enti locali, destinato al cofinanziamento statale della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed
economica e dei progetti definitivi degli Enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di
edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2018 al 2030.
VISTO l’articolo 1, comma 1080, della citata legge n. 205 del 2017, che ha disposto i criteri e le
modalità di accesso, selezione e cofinanziamento statale dei progetti, nonché delle modalità di
recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1082 e 1083, riferiti
rispettivamente all’attivazione delle procedure per l’affidamento della progettazione e alla
pubblicazione del bando di gara per la progettazione esecutiva, sono definiti con decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
VISTO l’articolo 1, comma 1081, della legge n. 205/2017, che dispone che il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti stipuli apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, e disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente
all’utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1079, con oneri posti a carico del medesimo
Fondo.
VISTO l’articolo 1, comma 1084, della citata legge n. 205 del 2017, che dispone il monitoraggio
delle attività di cui ai commi da 1079 a 1083 e dei relativi adempimenti attraverso il sistema di
monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2017 recante la
ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato
per l’anno 2018 e per il triennio dal 2018 al 2020.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2018, registrato alla Corte
dei conti il 3 agosto 2018, reg.1, foglio 2511, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Barbara
Casagrande l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore dell’Ufficio “Direzione Generale per l’edilizia Statale e gli Interventi Speciali”, nell’ambito del Dipartimento
per le strutture infrastrutture, i sistemi informativi e statistici.
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 recante la
ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato
per l’anno 2019 e per il triennio dal 2019 al 2021.
CONSIDERATO che sul capitolo 7009 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, denominato “Contributo dello Stato destinato al cofinanziamento statale della
redazione dei progetti di fattibilità tecnica economica e dei progetti definitivi di opere degli Enti
locali”, è previsto uno stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e
2020.
VISTA l’intesa sancita nella Conferenza unificata del 20 dicembre 2018 sul decreto del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’articolo 1, comma 1080, della legge n. 205 del 2017.
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 46 del 18 febbraio 2019,
registrato alla Corte dei Conti il 12 marzo 2019 al n. 1-419, che definisce, in prima applicazione e in
via sperimentale per il triennio dal 2018 al 2020, i criteri e le modalità di accesso, selezione e
cofinanziamento statale dei progetti, nonché di recupero delle risorse da destinare agli Enti locali a
valere sul Fondo progettazione per gli Enti locali.
VISTA la Convenzione n. 6046, sottoscritta in data 18 giugno 2019 dalla Direzione con Cassa
depositi e prestiti S.p.A., per le attività di supporto e assistenza tecnica, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1081, della citata legge n. 205 del 2017, e approvata con decreto direttoriale n. 6084 del 19
giugno 2019, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti al n. 1116 del 28 giugno 2019.
VISTO il decreto direttoriale n. 6132 del 20 giugno 2019 con il quale sono stati individuati i criteri
e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento statale dei progetti, nonché di recupero delle
risorse da destinare ai Comuni, a valere sul Fondo progettazione per gli Enti locali, pubblicato in
data 24 giugno 2019 sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
CONSIDERATO che dal 1 luglio 2019 al 30 agosto 2019 gli Enti hanno presentato le domande di
ammissione dei progetti al Fondo progettazione Enti locali, attraverso l’applicativo informatico
predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A..
VISTO che, alla data del 30 agosto 2019, sono pervenute da parte dei Comuni n. 1154 domande di
accesso al Fondo per complessivi 2163 progetti, a valere sulle risorse stanziate per gli anni 2018,
2019 e 2020.
VISTA l’attività istruttoria svolta dalla Direzione sulle domande presentante e trasmesse da Cassa
depositi e prestiti S.p.A. alla Direzione in data 20 settembre 2019, ai sensi dell’articolo 6 del
richiamato decreto direttoriale n. 6132 del 20 giugno 2019, volta a verificare la coerenza dei
progetti, per i quali gli Enti hanno fatto richiesta di cofinanziamento statale, alle previsioni del
Fondo, conclusa in data 28 novembre 2019, trasmessa con email del 3 dicembre 2019.

DECRETA:

ART. 1
E’ approvata la graduatoria generale, di cui all’allegato n. 1, che è parte integrante del presente provvedimento, dei progetti per i quali i Comuni hanno presentato istanza di cofinanziamento e che, a seguito della procedura di verifica posta in essere dalla Direzione, sono risultati coerenti con le
finalità del Fondo.

ART. 2
Sono ammesse a cofinanziamento statale per gli anni 2018 e 2019 le progettazioni in ordine di graduatoria, di cui all’art.1 del presente Decreto, dalla posizione n. 1 alla posizione n. 833 compresa, a valere sul Fondo progettazione per gli Enti locali nei limiti delle effettive disponibilità di stanziamento presenti sul capitolo di riferimento, 7009.
Le progettazioni sono cofinanziate nei limiti dei relativi importi massimi indicati nella predetta graduatoria e nei limiti delle sole spese coerenti con le finalità del Fondo.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto decorrono i termini di cui all’art. 7 del Decreto direttoriale n. 6132 del 20 giugno 2019.

ART. 3
Con successivo provvedimento direttoriale verrà approvato l’elenco dei progetti ammessi a cofinanziamento statale per l’anno 2020.
Dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decorreranno i termini di cui all’art. 7 del Decreto direttoriale n. 6132 del 20 giugno 2019.

ART. 4
L’erogazione delle risorse avverrà secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall’articolo 8 del decreto direttoriale n. 6132 del 20 giugno 2019, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all’utilizzo delle risorse.

ART. 5
Le progettazioni di cui all’allegato n. 2, che è parte integrante del presente provvedimento, non sono ammesse a cofinanziamento statale per le motivazioni a fianco riportate.

ART. 6
Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
IL DIRETTORE GENERALE

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