Valido il doppio rifiuto al pasto domestico, se motivato

Ordinanza Tar Piemonte 23 aprile 2020, n. 1003   

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Vecchione e Riccardo Vecchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Circolo Didattico -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali  rappresentanti  pro  tempore,  rappresentati  e  difesi  dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, 21; ASL -OMISSIS-, non costituita in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Di Ienno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini, 33;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

  1. A) con l’atto introduttivo del giudizio:

– della nota prot.n. -OMISSIS-, nonchè della deliberazione del Consiglio di Istituto n. -OMISSIS- e – della deliberazione del Collegio dei docenti del – OMISSIS-, atti in forza dei quali è stato modificato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nonchè di ogni altro atto preordinato, preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non noto di cui ci si riserva eventualmente la proposizione di motivi aggiunti di ricorso,

nonchè per l’accertamento

– del diritto dei minori, figli dei ricorrenti, ad essere ammessi a consumare propri  pasti  di  preparazione  domestica  nel  locale  adibito  a  refettorio scolastico,  unitamente  ai  compagni  di  classe,  sotto  la  vigilanza  e  con l’assistenza educativa dei propri docenti, al fine di consentire ai medesimi la possibilità di condividere i contenuti educativi e formativi tipici del tempo mensa,

nonchè per l’accertamento dell’obbligo e per la conseguente condanna della dirigente scolastica convenuta, di attivarsi affinchè, nell’interesse generale della propria comunità scolastica, siano adottate tutte le misure e gli accorgimenti di legge atti a disciplinare la coesistenza nel medesimo locale adibito a refettorio di pasti di preparazione domestica e di pasti forniti dalla ditta comunale di ristorazione collettiva, senza divisioni e separazioni, garantendo ed assicurando per tutti i discenti l’assistenza educativa del personale docente oltre che le dovute prestazioni di pulizia e di sanificazione dei locali senza oneri in capo alle famiglie;

  1. B) con i motivi aggiunti depositati in data 17.03.2020:

(1) della determinazione prot.n. -OMISSIS-, con la quale la dirigente dell’I.C. -OMISSIS-, rendendosi inottemperante all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-,  ha  disposto  che  “non  è  concretamente  possibile,  allo  stato attuale, l’accoglimento delle istanze intese alla fruizione del pasto domestico a scuola  presentate  dai  genitori  di  alcuni  alunni”,  rigettando  le  medesime,

nonché (2) della nota -OMISSIS-, della Azienda Sanitaria Locale -OMISSIS-, a firma del dott. -OMISSIS-, senza numero di protocollo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca dell’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e del Circolo Didattico -OMISSIS-, nonché di -OMISSIS-;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 il dott. Carlo Testori e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;

Premesso che con i motivi aggiunti depositati il 17/3/2020 i ricorrenti impugnano la determinazione prot.n. -OMISSIS- deducendo preliminarmente l’inottemperanza dell’Istituto scolastico all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-;

Rilevato:

– che l’Istituto ha in realtà adottato, sulla base di una nuova e articolata istruttoria, un nuovo e articolato provvedimento il cui esito negativo per i ricorrenti non costituisce, di per sé, inottemperanza alla citata ordinanza cautelare;

– che la censura di inottemperanza non appare comunque ammissibile perché, lamentando la violazione del giudicato cautelare, avrebbe dovuto essere proposta nelle forme del giudizio di ottemperanza e dinanzi al Consiglio di Stato, così come previsto dall’art. 113 cod.proc.amm.;

Considerato in ogni caso che non sussiste il presupposto del periculum in mora necessario per l’accoglimento dell’istanza cautelare, tenuto conto:

–  che  è  ormai  evidente  che  a  causa  dell’attuale situazione di  emergenza sanitaria  nazionale  l’attività  didattica  non  riprenderà  nell’anno  scolastico 2019/2020;

– che peraltro la predetta situazione di emergenza, destinata a non concludersi in tempi brevi, imporrà una rimeditazione complessiva delle modalità di accesso agli  istituti scolastici e  di  fruizione  dei relativi servizi (compreso quello di mensa) anche nel prossimo anno scolastico;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

respinge  l’istanza  cautelare  proposta  con  i  motivi  aggiunti  depositati  il 17/3/2020.

Compensa tra le parti le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati riportato nel provvedimento.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall’art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l’intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente, Estensore

Silvia Cattaneo, Consigliere

Marcello Faviere, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE Carlo Testori

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.