[ANCI] Trasporti personalizzati e assistenza all’handicap

Nota Anci 2 luglio 2004 

ANCI – COMMISSIONE ISTRUZIONE DEL 2 LUGLIO 2004 – ANCONA

La riunione della Commissione Istruzione del 2 luglio ad Ancona, ha visto, contrariamente al solito, una partecipazione contenuta di comuni, a motivo delle recenti elezione che hanno sostituito molti responsabili dell’istruzione.

Tuttavia il lavoro è stato molto approfondito e l’attenzione della Commissione si è soffermata sulla iniziative denominata Settembre Pedagogico, di cui si informano i comuni con comunicazione a parte nel sito.

Tra le altre questioni trattate, una specifica non all’ordine del giorno, ha riscosso l’attenzione preoccupata dei presenti e riguarda la richiesta di alcune scuole di attivazione del trasporto scolastico riservato per i bambini che anticipano l’uscita poiché non aderiscono né al tempo pieno né a quello prolungato, che quando il numero è contenuto a poche unità non consentono neppure un adeguamento organizzativo, ma si presentano come aggiuntivi dei servizi già in essere.

Come è noto il servizio di trasporto scolastico è tra i più costosi, insieme alle mense scolastiche e all’edilizia e deve essere svolto dai comuni entro le previsioni legislative regionali, poiché le regioni hanno la competenza ad individuare i soggetti obbligati, le modalità, la suddivisione delle risorse.

Inoltre le scuole qualora avessero necessità di modificare l’organizzazione scolastica e quindi dei servizi di competenza comunale, devono procedere con lo strumento degli accordi e della programmazione concordata, essendo impossibile per i comuni stravolgere servizi appaltati che vincolano appaltatore ed appaltante.

Da una parte va salvaguardato il nuovo diritto delle famiglie ad una scuola di tempi diversi dalla precedente, secondo la riforma Moratti, dall’altra va tenuto conto della inadeguatezza delle risorse statali, regionali e comunali, che possono rendere impossibile al comune di procedere all’aumento dei servizi.

Pertanto la Commissione, dopo una approfondita discussione, ha assunto l’orientamento che essendo impensabile, oltre che non prevista l’attivazione di trasporti personalizzati, i comuni non potranno che riferirsi alle singole leggi regionali e ai relativi finanziamenti, in modo che possa essere previsto l’ampliamento dei servizi laddove i finanziamenti regionali lo consentano.

Diversamente, stante la situazione attuale della finanza comunale, che non lascia molti margini neppure per la conferma dei servizi, il trasporto scolastico non potrà subire modifiche quantitative ma solo organizzative.

Un’altra questione esaminata riguarda l’assegnazione di docenti statali per l’integrazione scolastica dei disabili in esecuzione di sentenze di condanna dell’amministrazione scolastica, che per il prossimo anno scolastico, quando i tagli agli organici renderanno ancora più esplosivi i casi di riduzione delle ore di sostegno e di aumento dei disabili nella stessa classe, si preannunciano numerosi.

La sentenza origina dal fatto che un Dirigente scolastico ha proceduto a ridistribuire le ore di sostegno disponibili fra tutti i ragazzi, assegnando al ragazzo disabile solo 12 ore di sostegno. Il giudice, presa in considerazione la diagnosi e l’aumento delle difficoltà del ragazzo a fronte della riduzione di ore, ha affermato che si determina un pregiudizio grave ed irreparabile al minore, “in quanto l’insufficiente sostegno didattico lo priva della possibilità di apprendere proficuamente e di affrontare con successo la scuola..” , “ facendo diminuire la fiducia nelle proprie capacità e rischiando di acutizzare il suo disagio sociale”“ Non puo’ essere posto in dubbio – afferma la sentenza – come il diritto all’istruzione, all’educazione e all’apprendimento effettivi della persona affetta da handicap sia tutelato costituzionalmente dagli articoli 2, 3, 34 e 38 e attuato dalla legislazione statale e in particolar modo dalla legge 104/92 artt.12 comma 2 e 4 e 13 comma 3, riguardanti la materia del sostegno all’alunno disabile quale strumento di piena integrazione scolastica.

E prosegue : “ Tali norme infatti garantiscono un diritto perfetto all’inserimento non solo nella scuola dell’obbligo, con strumenti idonei al raggiungimento dello scopo e con esclusione in capo alla P.A. di ogni discrezionalità.”

Il diritto del ragazzo va realizzato assegnando l’insegnante di sostegno per “ l’intero orario scolastico settimanale”

L’Ordinanza riveste carattere di particolare interesse per i comuni in quanto come è noto in concomitanza con la riduzione del numero di ore di assistenza dei docenti la scuola chiede spesso ai comuni di farsi carico con una assistenza che viene qualificata come specialistica.

I comuni pertanto possono informare le scuole, nei casi analoghi a quello rappresentato, delle decisioni dei giudici, di cui quello riportato è solo un caso rappresentativo di una ampia casistica, evitando di inviare personale comunale in situazioni non necessarie.

La Commissione si è riservata di pronunciarsi sui due decreti del Miur