La Corte dei Conti Veneto sulla TARSU delle scuole

Deliberazione Corte dei Conti 17 luglio 2008  

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell’adunanza del 17 luglio 2008 composta da:

Bruno PROTA                            Presidente relatore

Aldo CARLESCHI                        Consigliere

Luca FAZIO                               Referendario

Francesco ALBO                         Referendario

Daniela MORGANTE                    Referendario

VISTO l’art. 100 della Costituzione;

VISTO il testo unico della legge sulla Corte dei conti, approvato

con r.d. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con la quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 (delibera 14/2000);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in particolare l’art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’ attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell’ adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta inoltrata dal Sindaco del Comune di Cinto Caomaggiore (VE) prot. n. 3469 in data 4 luglio 2008, pervenuta il 10 luglio successivo ed assunta a prot. n. 4886/9;

VISTA l’ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 24/2008 in data 17 luglio 2008 con la quale ha convocato l’odierna seduta della Sezione stessa;

UDITO il magistrato relatore, Presidente Bruno Prota

FATTO

Con nota n. 3469 in data 4 luglio 2008 il sindaco del Comune di Cinto Caomaggiore (VE) ha fatto presente che il Ministero della Pubblica Istruzione ha comunicato, con nota n. 616 del 9 aprile 2008, che si farà carico, in prima istanza, dei debiti maturati fino al 31 dicembre 2006 dalle scuole dell’ obbligo nei confronti dei Comuni per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il Comune di Cinto Caomaggiore ha iscritto a bilancio le somme risultanti dai ruoli Tarsu degli anni dal 2001 al 2005 della Tarsu della locale scuola dell’ obbligo per un importo di € 24.330,51 oltre ad interessi legali e costi amministrativi. Si tratta di somme portate a residuo in quanto non ancora pagate ed il cui mancato o parziale introito può comportare uno squilibrio nella gestione finanziaria del Comune.

Dal 1^ gennaio 2006 inoltre il servizio RSU è stato affidato in house providing ad una Spa pubblica che per il biennio 2006/2007 vanta un ulteriore credito nei confronti della locale scuola dell’ obbligo di € 7.212,42, somma che, ove non pagata dal soggetto passivo, verrà dalla Società stessa posta a carico del bilancio del Comune.

Ciò posto, l’ente locale pone i seguenti quesiti:

1^ – Dato che l’art. 33-bis della Legge 28.02.2008 n. 31 (legge di conversione del D.L. 248/2007) prevede che dal 1^ gennaio 2008 le scuole statali non sono più tenute al pagamento della tassa RSU, chi provvederà al pagamento del debito verso il Comune per il servizio RSU svolto dal Comune a favore della locale scuola statale negli anni dal 2001 al 2005 e verso la Società pubblica gestore del servizio negli anni 2006 e 2007?

2^ – Ove i suddetti oneri 2001/2005 e 2006/2007 spettino direttamente al Ministero della P.I. e questi provveda al pagamento con il criterio della proporzionalità agli alunni iscritti e la somma così da erogare per tali anni risulti inferiore a quelle messe a ruolo dal Comune o dal gestore pubblico, chi provvederà al pagamento della possibile differenza, che, se non altrimenti coperta, determina la cancellazione di quote consistenti di residui attivi con riflessi negativi sugli equilibri del bilancio dell’ Ente notoriamente molto rigido, nonché un debito fuori bilancio per la quota che la società pubblica dovesse, ove non pagata dall’ utente, esigere dal Comune?

3^ – Poiché sempre l’articolo 33-bis della Legge 28.02.2008 n. 31 prevede che dal 01.01.2008 sia il Ministero della P.I. a provvedere a corrispondere direttamente a ciascun Comune una somma proporzionale al numero degli alunni iscritti in ciascuna scuola statale operante nel territorio del relativo comune a titolo di tarsu o TIA (il Comune è in regime di TIA dal 2006 e quindi le entrate devono obbligatoriamente coprire il 100% della spesa del servizio), ove tale somma sia inferiore alla tassa a carico della utenza scolastica, chi dovrà coprire la differenza per consentire l’equilibrio obbligatorio per legge fra entrata e spesa di tale servizio?

DIRITTO

Va, innanzitutto, affermata l’ammissibilità, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, della richiesta di parere formulata dal Comune di Cinto Caomaggiore posto che la stessa proviene dal Sindaco, organo rappresentativo dell’ ente, ed attiene alla materia della contabilità pubblica coinvolgendo, quanto alle conseguenze dirette, il bilancio e la gestione finanziaria degli enti locali.

Ciò posto, nel merito, deve preliminarmente osservarsi che la quantificazione della eventuale, ma probabile, minore entrata potrà effettuarsi, e quindi essere valutata nella sua reale entità, solo dopo che da parte del Ministero della Pubblica Istruzione si sarà provveduto a corrispondere ai Comuni le somme dovute per i debiti maturati dalle scuole sino a tutto il 2006 e successivamente a chiudere le situazioni debitorie residuali fino al 31 dicembre 2007.

Non può negarsi, peraltro, che già allo stato attuale la situazione rappresentata dall’ ente locale costituisca giusto motivo di preoccupazione per i possibili effetti negativi sulla gestione finanziaria.

In termini generali il fatto segnalato rientra nel più ampio fenomeno della non corrispondenza tra previsioni di entrata ed effettiva realizzazione della medesima, con conseguente necessità di una revisione delle poste di bilancio, in particolare con riferimento ai residui attivi, e del reperimento di altre e diverse risorse finanziarie.

La peculiarità della specie, sta, peraltro, nel fatto che la soluzione adottata, avendo carattere generale, coinvolge un numero indeterminato di enti locali che verranno quindi a trovarsi, in misura più o meno rilevante, in una situazione di disagio finanziario non derivante da scelte o previsioni errate compiute dagli enti medesimi.

Un secondo aspetto particolare, poi, è rappresentato dal fatto che il problema è collegato, come ricordato anche dal Ministero della Pubblica Istruzione, ad una vicenda che è durata più di sette anni e ha dato luogo a numerosi casi di contenzioso, a iniziative di recupero forzoso e, comunque, a tensioni tra scuole e comuni.

A tale anomalo stato di fatto si è deciso di porre termine ricorrendo allo strumento legislativo (art. 33 bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248) e, ai fini della sua attuazione, all’ accordo in data 20 marzo 2008 stipulato in sede di “Conferenza Stato – Città ed autonomie locali”.

Con l’atto legislativo (e quindi in modo unilaterale obbligatorio e vincolante) lo Stato ha, innanzitutto, eliminato dal 1 gennaio 2008, dal numero dei soggetti tenuti al versamento del corrispettivo per lo svolgimento del servizio di cui trattasi le istituzioni scolastiche statali e, nel contempo, si è obbligato a corrispondere direttamente ai Comuni, quale importo forfettario, una somma proporzionale al numero di alunni iscritti.

La disposizione legislativa è stata integrata dall’atto convenzionale (accordo 20 marzo 2008) con il quale – nell’ ambito della Conferenza Stato – città ed autonomie locali – sono stati stabiliti i criteri e i parametri per la corresponsione delle somme dovute ai singoli Comuni e le modalità per definire le situazioni pregresse.

Il Ministero si è impegnato a farsi carico, innanzitutto, dei debiti maturati dalle scuole sino a tutto il 2006 e a concordare successivamente con l’ANCI le modalità per affrontare le eventuali situazioni debitorie residuali fino al 31 dicembre 2007.

Dal complesso dei provvedimenti di diversa natura emerge che, con essi, si è voluto porre definitivamente fine ad una questione che è stata fonte di annosi conflitti e controversie, ricorrendo a tal fine sia allo strumento legislativo, di per sé vincolante, che a quello concordato, anch’esso vincolante per le parti direttamente o indirettamente coinvolte.

Alla questione, e in particolare a quella oggetto dell’ accordo attuativo, va riconosciuta natura e finalità sostanzialmente transattive, tese a porre termine e a disciplinare in maniera generale, definitiva e vincolante, la situazione di incertezza e di conflitto maturatasi nel tempo, mediante quelle reciproche rinunce e concessioni che caratterizzano tale modo di soluzione di possibili o di già esistenti controversie.

Il complessivo quadro normativo risultante (sia quello imposto autoritativamente, che quello oggetto di accordo) si pone, quindi, come nuovo punto di riferimento definitivo e obbligatorio per gli enti interessati, con la conseguenza che, all’ oggi (salve, cioè, nuove e diverse determinazioni od accordi) non è ipotizzabile un ulteriore intervento finanziario dello Stato in materia e, quindi, agli oneri connessi incidenti sulla gestione del Comune dovrà far fronte quest’ultimo, ricorrendo ai rimedi e agli aggiustamenti contabili previsti per i casi di non corrispondenza tra previsioni e risultati, (si fa particolare riferimento alla cancellazione delle corrispondenti quote di residui attivi).

Quanto al pagamento della eventuale differenza alla società di gestione, dovrà preliminarmente accertarsi che il “contratto di servizio” preveda tale incondizionato obbligo di pagamento o rimborso da parte del Comune.

Sotto il profilo strettamente contabile gli eventuali riflessi negativi (quali gli effetti sugli equilibri di bilancio, la necessità di far fronte a debiti fuori bilancio) non potranno essere imputati, nei limiti della loro reale incidenza, all’ ente perché causati non già da scelte od erronee previsioni, bensì da comportamenti obbligati.

Di tanto – e salva la concreta verifica contabile – si terrà

conto in sede di valutazione dei risultati di bilancio

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il proprio parere nei termini suindicati.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2008.

IL PRESIDENTE relatore

Dott. Bruno Prota

 

Depositato in Segreteria il 06 agosto 2008

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese