Riparto fondi d.lgs. 63/2017 borse di studio 2019

Decreto ministeriale 27 dicembre 2019, n. 1178    

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, e, in particolare, l’articolo 9, comma 4, ai sensi del quale “Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è determinato annualmente l ‘ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l ‘erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell’ISEE per l’accesso alla borsa di studio”.
Visto altresì l’articolo 9, comma l, del decreto legislativo n. 63 del2017 che istituisce presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione del/ ‘Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2015, n. 486, con il quale è stato individuato il valore ISEE per l’accesso alla borsa di studio per gli studenti universitari, confermato dal decreto ministeriale del 4 maggio 2016, n. 294;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
Considerati i dati disponibili nel sistema informativo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in merito al tasso di dispersione scolastica nella scuola secondaria di secondo grado in ciascuna Regione;
Considerata l’indagine ISTAT “EU-SILC” sulle condizioni di vita delle famiglie per l’anno 2017;
Vista l’intesa in Conferenza Unificata di cui alla seduta del 18 dicembre 2019;

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto)
1. Il presente decreto, al fine di contrastare la dispersione scolastica, disciplina i criteri per l’erogazione delle borse di studio per il 2019, a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale.

Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) per “Ministero” si intende il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
b) per “Fondo” si intende il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63, iscritto nello stato di previsione del Ministero al capitolo 1527, piano gestionale l;
c) per “ISEE” si intende l’indicatore della situazione economica equivalente.

Articolo 3
(Importo della borsa di studio)
1. L’importo della borsa di studio è determinato dalle Regioni in misura non inferiore a 200,00 euro e non superiore a 500,00 euro.

Articolo 4
(Modalità di ripartizione e di erogazione delle borse di studio)
1. La somma di euro 39,7 milioni, a valere sul Fondo, è ripartita tra le Regioni, per l’anno 2019, come da Tabella A allegata
a) per quota parte pari a euro 19,85 milioni, in proporzione al numero delle famiglie a rischio povertà, come risultanti dall’indagine EU-SILC (ISTAT);
b) per quota parte pari a euro 19,85 milioni, in proporzione al numero di studenti in condizioni di abbandono scolastico nell’anno scolastico 2017/18, come risultanti al sistema informativo del Ministero.
2. Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che abbiano un livello ISEE determinato dalle Regioni in misura non superiore a 15.748,78 euro, possono presentare istanza di accesso alla borsa di studio, secondo modalità stabilite dalle Regioni.
3. Le Regioni individuano gli importi delle borse di studio ai sensi dell’articolo 3 comma l del presente Decreto e gli effettivi beneficiari e ne trasmettono i relativi elenchi al Ministero entro il termine ultimo del 30 marzo 2020.
4. Le borse di studio sono erogate dal Ministero sulla base degli elenchi dei beneficiari trasmessi dalle Regioni, tempestivamente a seguito della ricezione di ciascun elenco anche ove pervenuto prima della scadenza del 30 marzo 2020, anche mediante il sistema dei bonifici domiciliati.
5. Lo studente avente diritto, o, qualora minore, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, esige gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale.
6. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.
IL MINISTRO
Lorenzo Fioramonti

TABELLA A

Abruzzo 977.278,1

Basilicata 519.886,9

alabria 1.779.070,7

Campania 7.068.004,9

Emilia Romagna 2.099.510,0

Friuli V.G. 553.296,3

Lazio 3.881.907,6

Liguria 841.057,3

Lombardia 4.230.068,4

Marche 967.155,3

Molise 179.628,0

Piemonte 2.427.195,6

Puglia 3.003.417,4

Sardegna 1.352.652,0

Sicilia 5.109.957,3

Toscana 2.039.542,0

Umbria 447.393,3

Veneto 2.222.978,7

ITALIA 39.700.000,0