In gazzetta il decreto scuola: due risposte ai comuni

Buone notizie per le supplenze nella scuola dell’infanzia e per il trasporto scolastico

Con legge 20 dicembre 2019, n. 159 è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale 28 dicembre 2019, n. 303).

In tale decreto legge è stata trovata una prima soluzione normativa, per l’anno scolastico 2019/2020, alla delicata questione sulle sostituzioni degli insegnanti nella scuola dell’infanzia. L’ Anci ha già anticipato che chiederà al più presto l’avvio di un confronto tecnico per individuare una soluzione più strutturale.
Oltre a questo, a parere di Cristina Giachi, presidente della Commissione Istruzione, Politiche educative ed Edilizia scolastica dell’Anci, “è stato ottenuto un ottimo risultato anche per il trasporto scolastico. Come noto già la Corte dei Conti Sezione Autonomie si era espressa positivamente condividendo la posizione dell’Anci. La norma approvata supera definitivamente le delibere emesse dalle sezioni regionali della Corte dei Conti che avevano destato molta preoccupazione tra i Comuni soprattutto tra i piccoli e consente agli enti nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto degli equilibri di bilancio, di assicurare alle famiglie un servizio fondamentale potendo integrare le spese per lo scuolabus gratuito”.

A seguire il testo integrale dei due articoli citati:

Art. 1-sexies (Supporto educativo temporaneo nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali).

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali, qualora si verifichi l’impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, e’ possibile, in via transitoria per l’anno scolastico 2019/2020, al fine di garantire l’erogazione del servizio educativo anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l’infanzia».

Art. 3 – Disposizioni urgenti in materia di [omissis] e di servizi di trasporto scolastico

1. [omissis]
2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, purché’ sia rispettato l’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.