Il possesso di una cucina nel comune non può essere requisito d’accesso alle gare

  Ai fini della partecipazione a una gara per il servizio di ristorazione scolastica  non è legittimo richiedere il possesso, da parte della stazione appaltante, di un centro di cottura nel territorio comunale.

Ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) il possesso di un centro di cottura in un determinato luogo può essere richiesto come requisito di esecuzione che la ditta dovrà effettivamente possedere al momento dell’esecuzione del contratto d’appalto.

La clausola del bando che richiede questo requisito già al momento della presentazione delle domande è illegittima e viola la par condicio che deve essere garantita a tutti i concorrenti.

Così ha chiarito il Tar Campania, Napoli, Sezione II, con la sentenza 3 aprile 2018, n. 2083