I Comuni e la normativa antincendio per le scuole

Documento ANCI 22 marzo 2018 (incontro di Firenze) 

– Termini per la messa a norma antincendio delle scuole

L’ultima proroga del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola (concessa dall’art. 4, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) è scaduta il 31 dicembre 2017.
Di conseguenza, dal 1 gennaio 2018 tutte le scuole devono essere dotate del Certificato Prevenzione Incendi (che dal 2011 è diventato Segnalazione Certificata Inizio Attività – SCIA antincendio) e devono rispettare le disposizioni delle “Norme [prescrittive] di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” (decreto ministeriale 26 agosto 1992) o, in alternativa, delle “Norme tecniche [prestazionali] di prevenzione incendi per le attività scolastiche” (decreto ministeriale 7 agosto 2017).

– Termini per la messa a norma antincendio degli asili nido

Per gli asili nido, la proroga scaduta il 31 dicembre 2017 è riferita unicamente ai requisiti previsti dall’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero dell’ Interno 16 luglio 2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”.
Per quanto riguarda i requisiti previsti dall’art. 6, comma 1, lettera b) e lettera c), del citato decreto, la scadenza per l’adeguamento agli stessi sono rispettivamente il 31 dicembre 2019 ed il 31 dicembre 2022, (così slittate per effetto della disposizione di cui all’art. 4, comma 2-bis, del D.L. Milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244)

– Responsabilità e sanzioni

Il mancato rispetto delle normative antincendio comporta sanzioni, anche penali. Consolidata giurisprudenza individua nel Sindaco il responsabile delle violazioni, ove non sia stato formalmente e correttamente individuato un soggetto dirigente dotato di competenza nel settore nonché dei poteri gestionali, decisionali e di spesa per esercitare in concreto detta competenza.
Nel caso delle scuole statali, tale soggetto potrà essere il responsabile comunale delle manutenzioni degli edifici, essendo il datore di lavoro il dirigente scolastico statale, mentre nel caso delle scuole a gestione diretta comunale sarà necessario individuare con chiarezza, oltre al datore di lavoro interno al comune, il responsabile delle manutenzioni e il responsabile della attività/gestione del servizio scolastico comunale.
La richiesta di un ulteriore differimento dei termini
L’Anci ha agito, a suo tempo e senza esito, e ribadirà quindi le proprie istanze anche al nuovo Parlamento, per ottenere un ulteriore differimento dei termini, in considerazione di due elementi nuovi che permettono, finalmente, di definire una programmazione realistica per la messa a norma del patrimonio edilizio scolastico del nostro Paese.
In primo luogo, il Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 ha disposto, nell’ambito del decreto per la ripartizione del “fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese”, rifinanziato per 36 miliardi di euro dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, c. 1072 3 segg., legge 27 dicembre 2017, n. 205), uno stanziamento di 2.900 milioni di euro, parte dei quali saranno destinati all’antincendio delle scuole.
In secondo luogo, la pubblicazione del D.M. 7 agosto 2017, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (G. U. del 24 agosto 2017, n. 197), che ha definito, per la prima volta in Italia, nuove norme tecniche prestazionali che possono essere applicate alle attività di scuole di ogni ordine e grado con oltre 100 persone presenti, indicate al numero 67 dell’Allegato 1 al D.P.R. 151/2011, sia per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento sia per quelle di nuova realizzazione, in alternativa alle specifiche disposizioni tecniche prescrittive di cui al D.M. 26/08/1992.

– Il decreto ministeriale sulle priorità d’intervento

In attesa che il nuovo Parlamento possa conoscere e valutare la necessità di un ulteriore differimento dei termini e le relative condizioni, anche a seguito di sollecitazione dell’ANCI, il Ministero dell’Interno sta predisponendo, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, un decreto volto a definire le priorità di cui gli enti locali dovranno tener conto nell’attuare gli adeguamenti alla normativa antincendio delle scuole e degli asili nido, relativamente ai requisiti per i quali la scadenza è decorsa il 31 dicembre 2017.

Naturalmente, essendo il termine per l’adeguamento inserito in previsione di legge, il decreto in questione non potrà operare alcun differimento.

Nonostante ciò, si ritiene che l’individuazione di requisiti prioritari (con tre gradazioni di cui tenere conto nel definire la programmazione ed il finanziamento degli interventi) possa rappresentare un fattivo aiuto agli enti locali ed un sostanziale indirizzo ai comandi dei Vigili del Fuoco per orientare la loro attività preventiva ed ispettiva.

Il decreto, di cui abbiamo potuto visionare una prima bozza, distingue in modo dettagliato le attività di adeguamento da portare a termine secondo tre livelli di priorità sia per le scuole sia per gli asili nido.

Come Anci, abbiamo richiesto alcune modifiche volte a mantenere nel primo livello di priorità solo le prescrizioni indilazionabili per garantire il livello minimo di sicurezza e, soprattutto, abbiamo chiesto che, in assenza dell’effettuazione degli adeguamenti, siano impartite, caso per caso, apposite prescrizioni sia relative all’adozione di misure compensative sia relative alle necessarie regolarizzazioni con individuazione di un tempo congruo per l’adempimento, anche in relazione all’impegno economico richiesto e ai tempi necessari per il reperimento delle relative risorse.

Abbiamo richiesto, infine di poter condividere l’eventuale circolare interpretativa che dovrebbe accompagnare il decreto, rendendoci disponibili per un eventuale incontro tecnico in tempi rapidissimi.