TAR Lombardia: trasporto disabili delle superiori compete alle province

 Parere Corte dei Conti Lombardia 18 febbraio 2008 

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Deliberazione n. 5/pareri/2008
adottata nell’adunanza del 20.11.2007 e Depositata in Segreteria in data 18.02.2008

Parere su richiesta del Sindaco del Comune di Brembate (BG), in tema di collaborazione e regolare gestione finanziaria tra istituzioni pubbliche che operano sullo stesso territorio. Competenza a sostenere gli oneri per il servizio di assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio per gli alunni frequentanti la scuola secondaria superiore

La Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia,
composta dai magistrati:
– Dott. Nicola Mastropasqua Presidente
– Dott. Antonio Caruso Consigliere
– Dott. Giorgio Cancellieri Consigliere
– Avv. Giuliano Sala Consigliere Relatore
– Dott. Giancarlo Penco Consigliere
– Dott. Giancarlo Astegiano Referendario
– Dott. Alessandra Sanguigni Referendario

nell’adunanza del 20 novembre 2007

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota del 03 settembre 2007, pervenuta il 04 settembre 2007, con cui il Sindaco del Comune di Brembate (BG) ha chiesto alla Sezione di rendere apposito parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004, con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l’ordinanza n. 26/Pareri del 26 settembre 2007 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza per deliberare sulla richiesta del Sindaco del Comune di Brembate (BG);

Udito il relatore, Cons. Giuliano Sala;
PREMESSO CHE

Il Sindaco del Comune di Brembate (BG), ha chiesto alla Sezione di rendere apposito parere in tema di collaborazione e regolare gestione finanziaria tra istituzioni pubbliche che, seppur nelle diverse competenze, operano sullo stesso territorio. Nella fattispecie si chiede di precisare a chi competono gli oneri nel caso in cui il servizio di assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio debba essere assicurato per alunni frequentanti la scuola secondaria superiore.

CONSIDERATO CHE

La richiesta è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131.

Sussistono a tal proposito le condizioni di ammissibilità. L’istanza, infatti proviene da soggetto legittimato a manifestare la volontà dell’ente, vale a dire, nel caso di specie, dal Sindaco, ha carattere generale, rientra nella materia della contabilità pubblica ed è finalizzata all’acquisizione di indicazioni sulle norme che gli enti territoriali debbono seguire al fine di concorrere alla salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica.

RITENUTO CHE

La richiesta di parere è ammissibile sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

Il parere investe la soggezione ad un obbligo di servizio pubblico, con ricaduta dei connessi oneri finanziari sull’ente obbligato e riguarda perciò la materia della contabilità pubblica.

Non osta poi all’espressione dell’attività consultiva di questa Sezione una sottostante possibile controversia tra due enti pubblici, ambedue in vari aspetti cointeressati alla soluzione della questione, dal momento che non è in atto un’attività giurisdizionale tra i due enti sul punto. Va anzi posto in evidenza che il corretto esercizio delle funzioni intestate a questa Sezione, organo autonomo e neutrale di garanzia di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, in special modo se verranno articolate attraverso forme di contraddittorio con la compresenza di tutti i soggetti pubblici coinvolti, potranno prevenire il contenzioso e produrre un più snello svolgimento dell’attività degli enti.

Nel merito la questione sottoposta alla Sezione riguarda la individuazione del soggetto tenuto ad assicurare il servizio di assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap, confrontandosi le tesi che esso rientri tra i servizi a tutela della persona e della comunità, intestate al comune, ovvero costituisca supporto organizzativo per l’integrazione scolastica nelle scuole superiori, di competenza delle province.

La fattispecie prospettata dal comune di Brembate è peraltro più articolata in quanto l’Ente afferma di aver sempre assicurato il servizio di assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap. In generale va affermato che l’art. 139 del D.Lgs 112/98 in attuazione della L. n. 59/97, espressamente stabilisce nella distribuzione della competenza tra gli enti coinvolti che il supporto organizzativo all’integrazione scolastica nelle scuole superiori deve essere assicurato dalle province.

Indubbiamente il servizio di trasporto abitazione – sede scolastica rientra nella nozione di “supporto organizzativo”.

Va pertanto in generale affermato che la provincia ha l’obbligo di attivarsi per lo svolgimento del servizio.

Nel quesito formulato a questa Sezione, il Comune ha altresì posto in evidenza che nell’attualità rende il servizio in favore di un portatore di handicap. Si tratta di un aspetto che non può essere trascurato. Va affermato, infatti, che la frequenza della scuola anche superiore costituisce un diritto costituzionalmente garantito per i portatori di handicap, in modo che sia assicurato la loro piena integrazione scolastica per tutti gli aspetti necessari per l’effettivo esercizio del diritto.

Ne consegue che, anche in forza del principio di sussidiarietà, non può essere interrotto un servizio reso, interruzione costituente una immotivata lesione di un diritto costituzionalmente garantito.

In diversi termini va risolto il problema degli oneri economici. Per quanto si è innanzi detto il costo del servizio va addossato alla Provincia, alla quale il Comune chiederà il rimborso della spesa sostenuta sino al momento in cui l’ente obbligato non provvederà in proprio al servizio.

Sembra, peraltro, a questa Sezione opportuno suggerire che la questione venga regolata attraverso moduli convenzionali tra gli enti interessati, in modo da assicurare il più proficuo impatto economico-sociale nella resa del servizio.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione in ordine alla richiesta del Comune di Brembate.

Il Relatore Cons. Giuliano Sala
Il Presidente Nicola Mastropasqua

Depositata in Segreteria il 18 febbraio 2008

Il Direttore della Segreteria
dott.ssa Daniela Parisini