Iscrizioni a scuola dal 7 al 13 gennaio

Inviata la circolare 7.11.2018, n. 18.902. Tempi anticipati per chiudere prima anche le operazioni per le classi.

Dal 7 al 31 gennaio 2019. Questo l’arco di tempo durante il quale potranno essere effettuate le iscrizioni a scuola per l’anno scolastico 2019/2020. Tempi anticipati, dunque, rispetto alle passate iscrizioni che si erano svolte a partire dalla metà di gennaio e fino ai primi di febbraio.

La circolare con tutte le informazioni utili da dare alle famiglie è stata inviata oggi alle scuole. L’anticipo del periodo delle iscrizioni servirà per far partire prima la macchina delle operazioni che servono per portare in cattedra tutti i docenti a inizio anno scolastico. Una priorità fortemente voluta dal Ministro Marco Bussetti.

Ci sarà dunque tempo dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2019 per effettuare la procedura on line per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado. Ma già a partire dalle 9.00 del 27 dicembre 2018 si potrà accedere alla fase di registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.

Le iscrizioni on line riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito). Per le scuole dell’infanzia la procedura è cartacea. L’adesione delle scuole paritarie al sistema delle ‘Iscrizioni on line’ resta sempre facoltativa.

Gli strumenti per la scelta
Per effettuare l’iscrizione on line le famiglie dovranno innanzitutto individuare la scuola di interesse. Sarà come sempre disponibile, a questo scopo, il portale ‘Scuola in Chiaro’ che raccoglie i profili di tutti gli istituti italiani e consente di ricavare informazioni utili che vanno dall’organizzazione del curricolo, all’organizzazione oraria, agli esiti degli studenti e ai risultati a distanza (Università e mondo del lavoro).

Scuola dell’infanzia
La domanda resta cartacea e va presentata alla scuola prescelta. Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2020. I genitori possono scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore) o esteso fino a 50 ore.

Scuola primaria
Le iscrizioni si fanno on line. I genitori possono iscrivere alla prima classe i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019. Si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2020. I genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione on line, esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 24, 27, fino a 30 ore oppure 40 ore (tempo pieno). Possono anche indicare, in subordine rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso le scuole indicate come seconda o terza opzione nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nella scuola di prima scelta.

Secondaria di I grado
All’atto dell’iscrizione on line, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 30 oppure 36 ore, elevabili fino a 40 (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee. In subordine alla scuola che costituisce la prima scelta, è possibile indicare fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori devono barrare l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche a un’altra scuola.

Secondaria di II grado
Nella domanda di iscrizione on line alla prima classe di una scuola secondaria di secondo grado statale, i genitori esprimono anche la scelta dell’indirizzo di studio, indicando anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. Oltre alla scuola di prima scelta è possibile indicare, in subordine, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento.

L’iscrizione alle prime classi dei Licei musicali e coreutici è subordinata al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche. La prova è organizzata in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di mancato superamento della prova o di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche a un’altra scuola.

La circolare contiene informazioni dettagliate anche sulle iscrizioni di alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con cittadinanza non italiana. Con riferimento a questi ultimi, in particolare, si ricorda che anche per quelli sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce con il codice fiscale definitivo.

Anche per l’anno scolastico 2019/2020 si prevedono interventi a favore degli studenti residenti nei comuni delle zone terremotate del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria). È previsto per tutte le domande di iscrizione un tempo aggiuntivo per la scelta definitiva della scuola prescelta tra quelle indicate nella domanda. Per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia è possibile anche indicare due istituzioni scolastiche anziché una.

VEDI LA CIRCOLARE E TUTTI GLI ALLEGATI

Circolare Miur 7 novembre 2018, n. 18.902

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020.

Premessa
Le iscrizioni costituiscono, come noto, la prima fase del procedimento di avvio dell ‘anno scolastico, che coinvolge soggetti pubblici e privati.
Nell’ambito di tale attività, assume fondamentale importanza la programmazione della rete scolastica posta in essere dalle Regioni che, attraverso il piano di dimensionamento, oltre a istituire, accorpare e/o trasformare le istituzioni scolastiche, provvedono ad arricchire l’offerta formativa, attivando nuovi indirizzi presso le scuole secondarie di secondo grado.
Nel quadro di tale procedimento si inserisce il basilare ruolo degli Uffici scolastici regionali, i quali, nel dialogo istituzionale con le Regioni e gli Enti locali, tutelano il diritto all’apprendimento attraverso un’azione tendente a realizzare un’offerta formativa razionale e omogenea.
Pertanto, gli Uffici Scolastici Regionali vorranno porre la consueta attenzione a che tale processo si svolga nei tempi normativamente previsti e vorranno in particolare fornire il proprio qualificato contributo alla distribuzione complessiva sul territorio dell’offerta formativa, che contempla istituzioni scolastiche statali e paritarie.
Si richiama, inoltre, l ‘attenzione delle istituzioni scolastiche sulla predisposizione, approvazione e pubblicazione del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) 2019/2022 che, oltre ad essere un documento di progettualità scolastica, rappresenta uno strumento di comunicazione tra la scuola e la famiglia, soprattutto nella fase delle iscrizioni. Al riguardo si rammenta che la nota MIUR prot. n. 17832 del 16 ottobre 2018, recante indicazioni per la predisposizione del PTOF 2019/2022, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche tempi più distesi, ha inteso far coincidere il termine utile per l’approvazione da parte del Consiglio di Circolo/Istituto del PTOF 2019/2022 con la data di apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020. Ogni istituzione scolastica, pertanto, in relazione alle consuete iniziative di presentazione dell’offerta formativa, presterà particolare cura nella tempestiva approvazione e nella pubblicazione del PTOF sul proprio sito e su “Scuola in Chiaro”.

Ambito di applicazione
La presente circolare disciplina, per l ‘anno scolastico 2019/2020, le iscrizioni:
-alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
– alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;
– al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on fine ” e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in regime di sussidiarietà;
– alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali;
– al percorso di specializzazione per “Enotecnica” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”. Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 7 gennaio 2019 al31 gennaio 2019 1
Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, dei quali è cenno nel paragrafo 12 della presente circolare, si rinvia a una successiva nota nella quale saranno fomite dettagliate istruzioni.

l – Iscrizioni on line
1.1 -Istituzioni scolastiche coinvolte
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on Une per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali.
Si effettuano on fine anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on fine.
Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si
effettuano on fine esclusivamente per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro partecipazione al sistema “Iscrizioni on fine” è facoltativa.
Le domande di iscrizione on fine possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al servizio “Iscrizioni on fine”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fomite tramite la registrazione.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.
Si ricorda che il servizio “Iscrizioni on fine” permette di presentare una sola domanda di
iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2019/2020.

1.2 – Esclusioni dal sistema “Iscrizioni on line”
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:
l. alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
2. alle scuole della Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano;
3. alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali;
4,. al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;
5. ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;
6. agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.
Per le iscrizioni sopraelencate, si fa riferimento ai corrispondenti paragrafi della presente
circolare e/o alle disposizioni dettate dagli uffici competenti e/o alla istituzione scolastica presso la quale si chiede l ‘iscrizione.

2 – Adempimenti delle istituzioni scolastiche
Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le caratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro” nell’Area “Rilevazioni”.
Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on fine attraverso l’apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI nell’area “Gestione Alunni”, percorso “Iscrizioni on line”. Sul processo delle iscrizioni on line (dalla personalizzazione del modello alla sua validazione e pubblicazione), viene fornita una dettagliata spiegazione dalla Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, attraverso la pubblicazione di una nota riassuntiva del processo stesso e l’aggiornamento della pagina dedicata sul portale SIDI, che contiene smart guide, FAQ e ogni utile materiale.
In particolare, il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici di alunni/studenti, e in una parte che ogni scuola può personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un elenco di voci predefinite o anche aggiunte dalla scuola.
Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda viene reso disponibile ai genitori attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on fine”, cui si può accedere
direttamente dal sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici
scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.
Gli ambiti territoriali degli Uffici Scolastici Regionali garantiscono in ogni caso, soprattutto agli alunni/studenti soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.
Un’aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali consente di individuare in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie.
Come già precisato, la presente circolare disciplina le iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. Le iscrizioni di alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni ordine e grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale, si effettuano d’ufficio.
Le istituzioni scolastiche, pertanto, pongono in essere il relativo procedimento utilizzando i documenti in loro possesso. Si evidenzia che le eccezionali, motivate richieste di ulteriori informazioni da parte delle scuole devono essere effettuate nel rispetto, tra l’altro, del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo l O agosto 2018, n. l O l, di seguito, Codice), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Si rinvia in proposito alle disposizioni di cui al paragrafo 2.2 della presente circolare.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici e dei coordinatori delle scuole paritarie sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
Si rammenta, infine, che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero2 • Le famiglie dovranno essere preventivamente informate sulla destinazione dei contributi in modo da poter conoscere le attività che saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa.

2.1 -Iscrizioni in eccedenza
È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno
essere accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle
aule disponibili. Pertanto, poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

Si rammenta in proposito che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori.
Si evidenzia che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse.
Si reputa non rispondente a ragionevolezza il criterio di precedenza consistente nel rapporto di parentela tra minore da iscrivere e personale della scuola presso la quale si fa richiesta di iscrizione. Si ritiene inoltre sia da evitare il criterio di precedenza consistente nel ricorso a eventuali test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione.
In quest’ottica, l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta l’estrema ratio.

2.2- Raccolta dei dati personali
Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, on fine o cartaceo ove previsto, si raccomanda alle istituzioni scolastiche la scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice, con particolare riferimento agli articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e l O relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali (ex dati sensibili) e dei dati relativi a condanne penali e reati, effettuato nell’ambito delle predette operazioni.
Ciò, soprattutto in considerazione del fatto che i dati personali raccolti e successivamente trattati si riferiscono prevalentemente a soggetti minori di età.
In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dal Garante per la protezione dei dati personali con parere del 12 dicembre 2013, n. 563, si ritiene opportuno fornire istruzioni alle scuole che, nell’ambito della propria autonomia didattica, intendano integrare e adeguare il modulo di iscrizione per fornire ad alunni e studenti ulteriori servizi in base al proprio Piano triennale dell’offerta formativa e alle risorse disponibili.
I principi applicabili al trattamento di dati personali sono quelli previsti dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte dalle scuole attraverso l’integrazione e l’adeguamento del modulo di iscrizione, devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa (cfr. art. 5, par. l, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679). La valutazione della pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta verificando rispettivamente se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità considerata e se la stessa, tenuto anche conto del bagaglio informativo già a disposizione della scuola, possa essere comunque validamente raggiunta con l’esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola e selettivamente individuati.
A tale proposito, si richiama la nota della scrivente Direzione generale dell’l aprile 2015, prot. n. 2773, nella quale si rammenta che sono qualificati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori di alunni/studenti.
Le richieste di informazioni finalizzate all’accoglimento delle domande di iscrizione, ovvero per l’attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa, sono definite con delibera del Consiglio di istituto che evidenzi in maniera puntuale i criteri sottesi, in modo da rendere comprensibile l’indispensabilità delle informazioni raccolte rispetto a ciascuna finalità perseguita.
Le scuole forniscono l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, secondo le seguenti modalità:
l. per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa deve essere visualizzata prima dell’accesso alle pagine del modello di iscrizione da compilare e unflag ne deve registrare la presa visione per le scuole statali ovvero l’accettazione per le scuole paritarie o i centri di formazione professionale regionale;
2. per le iscrizioni che non vengono effettuate on line (ad esempio, per le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema “Iscrizioni on line ”), l’informativa deve essere opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea.
Le istituzioni scolastiche possono utilizzare anche ulteriori modalità di pubblicizzazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di alunni/studenti, quali, ad esempio, la pubblicazione del testo dell’informativa sul sito web della scuola.
Al termine della procedura di iscrizione le scuole possono conservare, con modalità che consentono l’identificazione degli interessati, i moduli di iscrizione relativi ad alunni/studenti che, pur avendo presentato la domanda, non si sono per qualsiasi ragione iscritti, solo per le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini strettamente necessario (cfr. art. 5, par. l, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679).

3 – Adempimenti dei genitori
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:
-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.
Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;
– si registrano sul sito W\NW.Ìscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018;
– compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019;
-inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater3 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da
entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dei benefici.

4 – Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione

4.1 -Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia
L ‘iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on fine”, è effettuata con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, dal 7 gennaio 2019 al31 gennaio 2019, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente circolare. Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.
Ai sensi dell’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la
scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il
31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2019/2020 entro il 31 dicembre 2019).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2020.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2019, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma
2, del d.P.R. 89 del2009:
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
Devono essere attivate, da parte degli ambiti territoriali degli Uffici Scolastici Regionali,
d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal d.P.R. n. 89 del 2009 (art. 2,
comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’art.3, comma l, del decreto legislativo n. 59 del 2004. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.

4.2 – Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
I genitori:
– iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019;
-possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il31 dicembre 2019 ed entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2020.
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il l 0gennaio e il 30 aprile 2020,
i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti fomiti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.
Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del d.P.R. 89 del 2009, è così strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.
Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel Piano triennale dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on fine, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori che, annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del2017.
Ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza; gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.

4.3 – Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line “, dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del31 gennaio 2019.
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del d.P.R. n. 89 del 2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze che devono essere portate a conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on fine. Resta inteso che alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.
Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on fine. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il31 gennaio 2019 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale comunicando altresì ai genitori che, annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017.
Ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 62 del2017, in caso di frequenza di una scuola secondaria di primo grado non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Gli alunni sostengono l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria nonché l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati privatisti, ai fini dell’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

5 – Obbligo di istruzione

5.1- Modalità e verifica dell’assolvimento

L’obbligo di istruzione si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:
– frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e 19 gennaio 2012 erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
– stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
– istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017, gli studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.
Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionali ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite, tramite la procedura delle iscrizioni on fine, nell’Anagrafe nazionale degli alunni.
Al riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l’importanza del costante e continuo aggiornamento dell’Anagrafe per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

5.2 – Responsabilità condivisa
L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti gli studenti l’acquisizione delle competenze necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:
• i genitori, chi esercita la responsabilità genitoriale, il tutore o l’affidatario, cui competono le scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola;
• le istituzioni scolastiche, dalle quali dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito, assumono particolare rilievo le metodologie didattiche finalizzate all’orientamento della scelta dei percorsi di studio e di lavoro;
• l’Amministrazione scolastica, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione:
• le Regioni e gli Enti locali, cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno/studente e di garantire le dotazioni e i supporti strutturali necessari allo svolgimento dell’attività didattica.

6 – Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on fine”, dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del31 gennaio 2019.
I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52), degli istituti tecnici (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61), riportati agli allegati nn. l, 2 e 3 alla presente circolare esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio.
Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.
A tal fine, si rammenta che il “consiglio orientativo”, definito dal Consiglio di classe in forma analitica o sintetica, va reso noto ai genitori degli alunni al termine del primo trimestre/quadrimestre e, comunque, in tempo utile per l ‘iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
Per offrire un “consiglio orientativo” efficace e puntuale, si suggerisce di individuare non più di tre possibili opzioni.

6.1- Procedure di iscrizione
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso altri istituti. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on fine” comunica ai genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.

6.2 – Disposizioni relative a specifici indirizzi

6.2.1 -Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici
Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del2010 e dall’articolo 8 del decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382, che subordinano l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.
Si precisa che il numero delle classi prime di tali licei non può superare, per l’anno scolastico 2019/2020, in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.
Le istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche in tempi utili a consentire all’utenza, nel caso di eventualmente ad altra scuola, entro il 31 gennaio 2019 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data.
Per consentire agli studenti di sostenere la prova, le istituzioni scolastiche pubblicano sui propri siti le modalità di svolgimento, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le specifiche competenze pregresse necessariamente richieste per “Esecuzione e interpretazione- Primo strumento”, in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C del citato decreto ministeriale n. 382 del2018 e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi. Si ritiene opportuno evidenziare la finalità formativa della prova e l’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche nell’espressione del giudizio di ammissione e nell’eventuale adattan1ento dei repertori.

6.2.2 – Iscrizioni alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei”, precisa che la sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico. Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risultano autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi.
Si evidenzia che sarà consentita, anche per l’anno scolastico 2019/2020, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica.

6.2.3 -Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali
Con decreto ministeriale n. 567 del 3 agosto 2017 è stata prevista l’attuazione, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, di un piano nazionale di innovazione ordinamentale con riduzione di un anno dei percorsi, destinato alle classi prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici.
I percorsi quadriennali afferenti il piano nazionale di innovazione ordinamentale possono riguardare anche le classi prime dell’anno scolastico 2019/2020 delle scuole statali e paritarie di cui al decreto direttoriale n. 1568 del 27 dicembre 2017 e al decreto ministeriale n. 89 del 2 febbraio 2018, fermo restando il limite dell’attivazione di una sola classe prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato.

6.2.4 -Iscrizioni alla terza classe dei licei artistici
Possono iscriversi alla classe terza dei licei artistici, dal 7 gennaio 2019 al31 gennaio 2019, gli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2019/2020.
Deve essere presentata apposita domanda per:
– prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato;
– prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo non presente nell’offerta formativa interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.
Si sottolinea che le iscrizioni al terzo anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on fine.

6.2.5- Iscrizioni alla terza classe degli istituti tecnici
Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti tecnici, dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019, gli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2019/2020.
Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si sviluppa, dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni.
Sono disposte d’ufficio, a titolo esemplificativo, le iscrizioni di studenti degli istituti tecnici frequentanti la classe seconda dell’indirizzo “Turismo” che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo.
Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, ad esempio:
prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato;
prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché del medesimo settore e presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico cui si è iscritti;
prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, purché nel medesimo settore, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola in cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.
Si ribadisce che le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.

6.2.6- Iscrizioni alla prima classe degli istituti professionali
Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali statali e paritari, gli studenti e le famiglie dovranno fare riferimento ai nuovi indirizzi di studio attivati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 61 del2017.
Con Regolamento 24 maggio 2018, n. 92, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario, n. 173 del 27 luglio 2018) sono stati definiti i profili di uscita degli indirizzi di studio dei nuovi percorsi di istruzione professionale, i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO nonché il raccordo con i percorsi dell’istruzione e della formazione professionale di competenza regionale.
Il Regolamento può costituire uno strumento a supporto delle scelte da parte di studenti e famiglie per conoscere in maniera più puntuale non solo le caratteristiche dei nuovi indirizzi ma, anche, le innovazioni metodologiche, didattiche ed organizzative che qualificano i nuovi istituti professionali.
Gli studenti iscritti, per l’anno scolastico 2019/2020, alle classi terza, quarta e quinta degli indirizzi degli istituti professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del
20 l O ovvero al terzo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati da tali istituti in regime di sussidiarietà, continuano nel loro percorso di studio fino al conseguimento
del diploma quinquennale o della qualifica triennale.

6.2.7- Iscrizioni alla terza classe degli istituti professionali
Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti professionali, dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019, gli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2019/2020.
Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si sviluppa, dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni per i quali trova ancora applicazione il d.P.R. n. 87 del2010.
Sono disposte d’ufficio le iscrizioni di studenti degli istituti professionali frequentanti la classe seconda dell’indirizzo “Servizi socio sanitari” nonché delle relative articolazioni: “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico”, “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo.
Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, ad esempio:
prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato;
prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione del medesimo indirizzo, non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.
Si ribadisce che le iscrizioni al terzo anno degli istituti professionali sono escluse dalla procedura delle iscrizioni online.

6.2.8 – Iscrizioni al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”
L’art. 8, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 20 l O, n. 88, ha previsto, per i percorsi degli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia” la prosecuzione del percorso, successivamente all’esame di Stato del quinquennio, con un ulteriore anno di specializzazione denominato “Enotecnico”.
È possibile richiedere l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuole ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati degli istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
Tenuto conto che l’attivazione dei percorsi di specializzazione per “Enotecnica” è consentita, a livello nazionale, solo per un numero di classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010, qualora le istanze di iscrizione superino il numero dei posti complessivamente disponibili in relazione alle classi attivate, l’ammissione al percorso sarà determinata in considerazione dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
Si rammenta che le predette iscrizioni, da presentarsi entro il termine del 31 gennaio 2019, sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on fine.

7 – Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
Si effettuano on line, dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del31 gennaio 2019, le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali aderiscono al sistema “Iscrizioni on fine” su base volontaria. Si sottolinea che l’iscrizione on fine ai Centri di istruzione e formazione professionale regionali è riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.
Si ricorda che dall’anno scolastico 2018/2019, in applicazione dell’art. 2, comma l del
decreto legislativo 61/2017 e del Decreto interministeriale 17 maggio 2018 (Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216, Serie Generale, del 17 settembre
2018, gli studenti possono scegliere l’iscrizione, alternativamente, ad uno dei percorsi quinquennali di istruzione professionale ovvero ad uno dei percorsi triennali o quadriennali dell’istruzione e formazione professionale di cui al Repertorio nazionale delle qualifiche triennali o dei diplomi quadriennali.

8 – Trasferimento di iscrizione
Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.
Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.

6 In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico.
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.
Gli ambiti territoriali degli Uffici Scolastici Regionali supportano i genitori dei minori che effettuano il trasferimento di iscrizione, in particolare nella fase di individuazione della istituzione scolastica di destinazione (es. ipotesi di diniego di iscrizione da parte della scuola prescelta per incapienza delle relative classi).
Si segnala che taluni allievi, ad esempio i figli di genitori che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, potranno richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.
Nel richiamare l’attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si rammenta che le conseguenti rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalla scuola di destinazione.

9 – Accoglienza e inclusione

9.1 -Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L..
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2019/2020, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992.
Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2019/2020, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ovvero in possesso del suddetto diploma ma non frequentanti l ‘istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.10411992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte
Costituzionale n. 226/200 l).

9.2- Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),
effettuate nella modalità on fine, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 20 l O e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

9.3 -Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394 dell999.
Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” e, in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando -di norma­ dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on fine. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
Si richiama, infine, la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.
Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014.

10- Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori nella compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate an fine, attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente nota.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d ‘ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla scheda C allegata alla presente nota. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

11 – Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020 – Indicazioni per le zone terremotate.
Le iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per l’a. s. 2019/2020, limitatamente alle operazioni che si svolgeranno nei Comuni delle zone terremotate delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, individuati dagli allegati l, 2 e 2 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si effettuano secondo le moda!ità di cui ai successivi paragrafi.

11.1- Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia
Ferma restando ogni altra indicazione fornita al paragrafo 4.1, i genitori residenti nelle zone terremotate, in ragione della propria situazione abitativa e di lavoro, nonché in considerazione del procedere delle operazioni di allestimento delle sedi scolastiche nelle stesse zone, potranno indicare nel modulo di domanda fornito dalla scuola (scheda A – allegata alla presente circolare) una ulteriore istituzione scolastica, riservandosi di effettuare la scelta definitiva in un momento successivo. In tal caso, il dirigente della scuola cui sarà presentata la domanda avrà cura di informare il dirigente dell’altra scuola prescelta.
Con successiva nota ministeriale sarà fissato il termine entro il quale i genitori saranno invitati a definire la propria scelta sulle istituzioni scolastiche indicate nelle domanda di iscrizione.

11.2 – Iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di I e Il grado Ferma restando ogni altra indicazione fornita ai paragrafi 4.2, 4.3 e 6, i genitori residenti nelle zone terremotate, in ragione della propria situazione abitativa e di lavoro, nonché in considerazione del procedere delle operazioni di allestimento delle sedi scolastiche nelle stesse zone, potranno indicare nel modulo di iscrizione on fine tre istituzioni scolastiche di proprio gradimento, riservandosi di effettuare la scelta definitiva in un momento successivo. Pertanto, le diverse opzioni non dovranno essere considerate come espresse in ordine di priorità.
Il dirigente della scuola cui sarà presentata la domanda avrà cura di informare i dirigenti delle altre scuole prescelte.
Con successiva nota ministeriale sarà fissato il termine entro il quale i genitori dovranno definire la propria scelta fra le istituzioni scolastiche indicate.
Le istituzioni scolastiche e gli uffici periferici dell’Amministrazione scolastica dei territori interessati forniranno, per tutto il periodo di apertura delle iscrizioni on fine, il necessario supporto ai genitori privi di strumentazione informatica, affinché le procedure possano andare a buon fine.

12 – Percorsi di istruzione degli adulti
I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono organizzati, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in:
– Percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al decreto ministeriale 22 agosto 2007, n.l39.
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra Regioni e Uffici Scolastici Regionali, di iscrivere in via residuale, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.
– Percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 263 del2012, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.
Possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.
– Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA, destinati agli adulti stranieri di cui ali’articolo 3 del predetto d.P.R. 263 del 2012, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa.
Ai fini di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di usufruire, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa dei CPIA, delle attività di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana. Con successiva nota saranno fornite dettagliate istruzioni circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo