Il trasporto scolastico non è servizio a domanda individuale

 Corte dei Conti Sicilia Sez. contr., Delib 10 ottobre 2018, n. 178

[in sintesi la delibera della Corte dei Conti afferma che né il decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, né il Decreto del Ministero dell’Interno 31 dicembre 1983 ricomprendono il trasporto scolasticonella categoria dei servizi pubblici locali a domanda individuale. Il Decreto legisaltivo 13 aprile 2017, n. 63 – prosegue la Corte – non ha inciso direttamente in tale ambito, introducendo una disciplina specifica. Non è inoltre consentita l’erogazione gratuita del servizio di trasporto scolastico]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell’adunanza generale del 27 settembre 2018 composta dai seguenti magistrati:

Savagnone Luciana – Presidente

Carra Anna Luisa – Consigliere

Nenna Antonio – Consigliere

Abbonato Luciano – Consigliere

Tozzo Ignazio – Consigliere Relatore

Di Pietro Giuseppe – Primo Referendario

Cancilla Francesco Antonio – Primo Referendario

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l’art. 23 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D.Lgs. n. 655 del 1948);

vista la L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la L. 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l’art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR del 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR del 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la nota prot. n. (…) del 16 febbraio 2016 del Presidente della Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, indirizzata a tutti gli enti locali siciliani, con la quale, al fine di evitare pronunce di inammissibilità, si è ritenuto necessario che tutte le richieste di parere contengano una apposita ed esplicita attestazione, resa sotto la propria responsabilità da parte del soggetto legittimato a richiedere il parere, riguardante la sussistenza di tutti i requisiti indispensabili per scrutinare l’ammissibilità oggettiva della consultazione;

vista la richiesta di parere inviata dal Sindaco del Comune di Alcamo (TP), prot. C.C. n. (…) del 9 luglio 2018, contenente apposita attestazione riguardante la sussistenza di tutti i requisiti indispensabili per scrutinare l’ammissibilità oggettiva della consultazione;

vista l’ordinanza presidenziale n. 227/2018/CONTR del 12 settembre 2018, con cui il Presidente ha convocato la Sezione in adunanza generale per l’odierna camera di consiglio;

udito il magistrato relatore dott. Ignazio Tozzo;

ha emesso la seguente

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
DELIBERAZIONE

Con la nota in epigrafe, il Sindaco del Comune di Alcamo ha avanzato una richiesta di parere in ordine all’interpretazione del disposto dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 63 del 2017, a mente del quale gli enti locali “assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati”.

Al riguardo, il legale rappresentante dell’ente locale, richiamando sinteticamente le conclusioni della deliberazione n. 115/2015/PAR di questa Sezione in materia di ambito di applicazione dei servizi pubblici a domanda individuale, disciplinati dall’art. 6 del D.L. n. 55 del 1983, convertito, con modificazioni, nella L. n. 131 del 1983, richiede l’avviso del Collegio sui seguenti quesiti:

– se il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole primarie site nel territorio urbano, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 63 del 2017, sia da ricomprendere tra quelli a domanda individuale, e sia, perciò, soggetto alla disciplina di cui all’art. 6 del citato D.L. n. 55 del 1983 e s.m.i.;

– in caso di risposta negativa, se il Comune, nell’ambito delle risorse disponibili e dell’equilibrio di bilancio, può non richiedere la contribuzione degli utenti, oppure di alcune categorie di utenti, rispettando la clausola di chiusura contenuta nella norma regolatrice, secondo la quale il servizio è assicurato “senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali”.

Premessa l’ammissibilità sotto il profilo soggettivo della richiesta di parere, in quanto proveniente dal legale rappresentante dell’Ente, per quanto concerne i requisiti di ammissibilità sotto il profilo oggettivo, si ritiene che la richiesta possa reputarsi scrutinabile, alla luce dell’accezione tecnica delineata dalle Sezioni riunite in sede di controllo con Delib. n. 54/CONTR/2010 e dalla Sezione delle autonomie con Delib. n. 5 del 17 febbraio 2010, afferendo il quesito, posto in maniera generale ed astratta, ad una materia rientrante nella contabilità pubblica, ed, in particolare, a quel complesso di norme che disciplinano la spesa per servizi a domanda individuale, quale componente fondamentale degli equilibri di bilancio degli enti locali.

Nel merito, la richiesta di parere verte sulla corretta interpretazione del menzionato art. 5, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, tenendo conto anche di quanto previsto al comma successivo, che così recita “Tale servizio è assicurato nei limiti dell’organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati”.

Delineato il quadro normativo di riferimento e passando allo scrutinio dei quesiti posti, in conformità a quanto già espresso da questa Sezione con la richiamata deliberazione n. 115/2015/PAR su questione analoga, dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi, si rappresenta che né il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, né il decreto del 31 dicembre 1983 del Ministero dell’Interno, di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze, che ha individuato le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, ricomprendono tra tali servizi quello di trasporto scolastico.

Il prefato D.Lgs. n. 63 del 2017 non si ritiene quindi abbia inciso direttamente in tale ambito, introducendo una disciplina specifica, la quale si innesta nell’ampio perimetro disciplinato dall’art. 112 del TUEL, che attribuisce agli enti locali la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

In forza di tale configurazione, non possono reputarsi immediatamente applicabili i vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal menzionato D.M. n. 131 del 1983.

Giova tuttavia tenere conto nell’individuazione delle modalità di organizzazione e di erogazione del servizio sia dei vincoli generali che presiedono la materia, sia delle previsioni specifiche contenute in seno alla norma in esame.

In primo luogo, occorre, infatti, porre mente, a quanto sancito in linea generale dall’art. 117, comma 1, del TUEL, in forza del quale “Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato”.

Nella fattispecie in esame, inoltre, l’art. 5 prevede una espressa clausola di invarianza finanziaria, richiedendo che il servizio di trasporto vada realizzato senza determinare nuovi e maggiori oneri per gli enti territoriali e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta.

Ne discende che, ferme restando le scelte gestionali e l’individuazione dei criteri di finanziamento demandate alla competenza dell’ente locale, la disposizione non consente l’erogazione gratuita del servizio de quo, che andrebbe debitamente motivata e dovrebbe avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria, ma che va comunque ricondotta nei limiti fissati dai parametri normativi sopra riportati (Sezione Controllo Campania deliberazione n. 222/2017/PAR), alla luce della espressa previsione normativa della corresponsione di una quota di partecipazione diretta, che dunque presuppone un versamento, anche graduato, da parte degli utenti.

P.Q.M.
Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della segreteria, all’Amministrazione richiedente, nonché all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 27 settembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2018.