Le ore di assistenza per l’autonomia devono essere quelle indicate nel PEI

Ordinanza del Tribunale Ordinario di Velletri 16 settembre 2022

N.R.G. 2022/xxx
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. xxx/2022 promossa da:
xxxxx xxxx quale 1.r. di xxxxxx xxxxx con gli Avv.ti xxxxx xxxx, xxxxx xxxx E xxxxx xxxx
contro
COMUNE DI ARDEA xxxxxxxxxxxxx con l’Avv. xxxxx xxxxx (PEC:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Il Giudice dott. xxxxxx xxxxxxx a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 29/06/2022, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

  1. Sulla giurisdizione
    Nessun dubbio può essere sollevato in ordine alla sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale tenuto conto della non contestata approvazione del “PEI” (piano educativo individuale) per il minore e la richiesta avanzata dal genitore esercente la responsabilità genitoriale di vedere attuato quanto ivi previsto in ordine alle 5 ore di “assistenza specialistica OEPA” (cfr. Cass. SSUU 25101/2019).
  2. Il merito
    Il piano educativo 2021/2022 per il minore (allegato dalla difesa di parte ricorrente) prevede espressamente 25 ore settimanali di sostegno e 5 ore settimanali di presenza della figura educativo-assistenziale.
    Parte ricorrente lamenta l’intervenuta violazione da parte dell’amministrazione resistente del suddetto PEI mediante la riduzione, a far data dal 20.12.2021, delle ore di OEPA (Operatore educativo per l’autonomina, ex AEC) da cinque a due ore settimanali.
    Ritiene questo giudice che il diritto del minore ad usufruire di 5 ore settimanali di sostegno didattico mediante l’affiancamento dell’operatore educativo per l’ autonomina non sia conculcabile mediante un’arbitraria riduzione del monte ore settimanali stabilito individualmente nel PEI.
    La difesa dell’amministrazione resistente ha confermato di aver provveduto con nota del 16.12.2021 prot. 73425/2021 ad assegnare al minore 2 ore settimanali di Servizio OEPA a far data dal 20.12.2021.
    La motivazione addotta a sostegno di tale riduzione conferma la lesione del diritto del minore offrendo, da un lato, un’errata ricostruzione delle ore settimanali di sostegno usufruite dal minore, quantificate in 27 laddove appare evidente che siano indicate in numero di 25 nel PEI sopra riportato e, dall’altro, indicando chiaramente la decisione di assegnare un numero di ore settimanali di servizio OEPA inferiore a quello previsto nel PEI, con conseguente lesione del diritto soggettivo del minore a ricevere un servizio di assistenza specialistica all’autonomia di durata adeguata alla fragilità dal medesimo patita, la cui natura e gravità è peraltro non contestata e la cui valutazione non compete all’Amministrazione resistente.
    Appare pertanto provato per tabulas la lesione del diritto soggettivo del minore riconosciuto dall’art. 13, comma 3 Legge 104/1992 che espressamente riconosce sia il diritto ad attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati sia l’obbligo per gli enti locali di “fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali laddove appare fin troppo evidente” conformemente a quanto previsto dall’art. 45 DPR 616/1977 secondo cui “Le funzioni amministrative indicate nell’art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale” (cfr. anche art. 139 D.lgs. 112/1998 “Salvo quanto previsto dall’articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”).

2.1. Sul risarcimento del danno.
In merito alla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore per effetto della riduzione del monte ore di assistenza per l’autonomina e comunicazione “AEC” osserva questo giudice che l’arbitraria riduzione delle ore stabilite nel PEI determina, come conseguenza della lesione del diritto del minore all’educazione e all’istruzione, un evidente danno non patrimoniale inteso come perdita, sotto la sfera personale non patrimoniale, delle possibilità di conseguire il livello di istruzione cui possono accedere minori non in condizioni di fragilità e per il conseguimento del quale l’ordinamento garantisce al minore con fragilità, come nel caso de quo, il diritto all’assistenza specialistica quale diritto fondamentale di rilevanza costituzionale.
In ordine alla quantificazione di tale danno, occorre necessariamente procedere in via equitativa ex art 1226 c.c..
Nel caso de quo, dovendosi dare atto dell’erronea allegazione della difesa di parte ricorrente in ordine agli elementi fattuali utili a delimitare il pregiudizio subito (avendo fatto riferimento a pag. 33 del ricorso a circostanze del tutto estranee al caso in esame laddove si legge “Nella fattispecie in esame, per raggiungere l’obiettivo della piena integrazione scolastica il gruppo di lavoro sull’handicap ha ritenuto necessario un numero settimanale di 18 ore di AEC, ma a causa dell’inadeguatezza della dotazione ROMA CAPITALE ne ha fornite solo 10”), osserva questo giudice che l’amministrazione resistente ha fornito un monte ore settimanale (n. 2) di assistenza pari al 40% del monte ore stabilito nel PEI (n. 5) essendo tale dato l’unico elemento fattuale idoneo a valorizzare l’entità della lesione della sfera personale non patrimoniale in difetto peraltro di eccezioni da parte resistente in ordine all’entità del danno subito.
Pertanto, partendo dalla quantificazione del danno derivante dalla mancata attivazione dell’assistenza AEC nella misura di euro 1.000,00 mensili, il danno subito dal minore è pari al 60% di tale somma, ovvero 600 euro mensili, da moltiplicarsi per il numero di mesi dell’anno scolastico in cui si è perpetrata tale lesione (sino al 30.6.2022) per un totale di euro 4.200,00 all’attualità oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattata, del valore indeterminabile della controversia e dell’assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.
Dichiara la condotta discriminatoria nei confronti dell’alunno minore disabile istante tenuto dall’amministrazione resistente derivante dal mancato riconoscimento del diritto ad usufruire della richiesta assistenza specialistica per un numero di 5 ore settimanali, e per l’effetto, ordina al COMUNE DI ARDEA la cessazione della suddetta condotta, con conseguente attribuzione al minore del servizio di Assistente Educativo OEPA ex AEC per 5 ore settimanali;
Condanna il COMUNE DI ARDEA al risarcimento del danno subito dal minore pari a 4.200,00 euro oltre interessi legali dalla data della presente decisione;
Condanna il COMUNE DI ARDEA a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per onorari oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Si comunichi.

Velletri, 16 settembre 2022
Il Giudice dott. Xxxxx Xxxx