Pagamento pasti insegnanti 2022

decreti 23 novembre 2022, n. 2422, 2423 E 2424

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie – DGRUF Ufficio VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare l’art. 17;

VISTO il Regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ed in particolare l’art. 41, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 “Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione per la semplificazione amministrativa” ed in particolare l’articolo 21 che consente alla scuola dell’autonomia di interagire da protagonista con le autonomie locali, gli enti pubblici e le associazioni del territorio nonché di perseguire, tramite l’autonomia, la massima flessibilità;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 1 marzo 2007, n. 21 con il quale sono stati stabiliti criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al predetto articolo 1, comma 601 della legge 296/2006;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modificazioni, in particolare l’articolo 21, comma 17 che prevede che “nelle more dell’assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all’entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell’esercizio precedente”;

VISTO il DI 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante ” Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024″ e, in particolare, lo stato di previsione del Ministero dell’Istruzione;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 31 del 15 febbraio 2022 con il quale sono state assegnati ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, per l’anno 2022;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 17 del 9 marzo 2022 con il quale vengono ripartite ed assegnate in termini di competenza, cassa e residui, le risorse finanziarie al Direttore Generale preposto alla “Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie” la titolarità dei capitoli di cui agli allegati A e A1;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 166 con il recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione”;

CONSIDERATO che, ai fini gestionali, sul sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato
(SIRG), i capitoli di bilancio risultano strutturati in piani gestionali;

VISTO l’articolo 7, comma 41 del decreto legge n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012,che dispone che il contributo che lo Stato riconosce ai Comuni per le spese sostenute per i pasti del personale statale per la mensa, di cui trova iscrizione nel pertinente capitolo dello stato di previsione del MIUR, è pagato direttamente ai Comuni in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica;

VISTA la nota prot. n. 49226 del 21 ottobre 2022, con la quale la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio VII, comunica all’ANCI – Associazione dei Comuni Italiani, la modalità di ripartizione delle risorse finanziarie in parola ai Comuni, circa il contributo per la mensa scolastica del personale scolastico statale;

VISTA la legge di bilancio del 30 dicembre 2021, n. 234 che dispone un incremento, di risorse per il corrente esercizio finanziario, finalizzato al pagamento della mensa per il personale scolastico per un importo complessivo pari ad euro 104.776.678,00;

VISTA la nota prot. n. 41/IESS/SG/CC/dr22 del 31 ottobre 2022 con la quale l’ANCI trasmette alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio VII – una proposta di riparto delle risorse finanziarie ai Comuni per la mensa scolastica del personale statale per l’anno 2022;

RITENUTO opportuno procedere alla ripartizione delle risorse finanziarie, sulla base della proposta indicata nella nota sopra citata, secondo i seguenti criteri condivisi che tengono conto, a livello di singolo Comune, della presenza di almeno un punto di erogazione del servizio gestito dallo Stato (scuola dell’infanzia, plesso di scuola primaria, istituto/scuola secondaria di I grado) con sezioni a orario normale per la scuola dell’infanzia e classi a tempo pieno/prolungato per la scuola primaria e secondaria di I grado funzionanti nell’anno scolastico 2021/22; delle informazioni integrative risultanti dalle “Rilevazioni” attivate presso le scuole per l’a.s. 2021-22 con le quali è possibile accertare presso una scuola la presenza di alunni che usufruiscono del servizio di mensa, nonostante l’organico di fatto di quella scuola non presenti classi a tempo pieno/prolungato, pertanto, è possibile erogare il contributo per la mensa anche a quei Comuni che non beneficerebbero di alcun contributo, qualora le scuole ricadenti nel proprio territorio non presentassero le condizioni delle classi di cui al criterio precedente;

CONSIDERATO che la ripartizione adottata dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio VII – tiene conto della base dati informativa dell’organico di fatto del Sistema Informativo del MI per quantificare le sezioni ad orario normale della scuola per l’infanzia, le classi a tempo pieno della scuola primaria e le classi a tempo prolungato della scuola secondaria di I grado attivate nel corso dell’anno scolastico 2021/22; le Rilevazioni sulle scuole – dati generali 2021-22 per stimare il numero delle sezioni a tempo ridotto dell’infanzia e delle classi a tempo normale della scuola primaria e secondaria di I grado che effettuano i rientri e quindi usufruiscono di mensa nel corso dell’anno scolastico 2021/22;

CONSIDERATO il diverso calendario scolastico dei differenti gradi di istruzione dell’infanzia, primaria, secondaria; per le classi a tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado in Organico di fatto sono stati considerati 2 rientri settimanali solo nel caso di orario di 37 ore su 6 giorni e 5 rientri negli altri casi, desumendo tale informazione dalle Rilevazioni sulle scuole;

RITENUTO necessario, considerare anche la diversa incidenza del personale scolastico nei differenti gradi di istruzione dell’infanzia, primaria, secondaria, ossia, 2,5 unità per classe nella scuola dell’infanzia, corrispondenti a due docenti per classe, ad un ausiliario ogni due classi e ad un docente di sostegno ogni 4 classi; 2 unità per classe nella scuola primaria, corrispondenti a un docente per classe, più uno per due classi, un ausiliario per 4 classi e un docente di sostegno per 4 classi; 1,25 unità per classe, corrispondenti a un docente o un ausiliario per classe e a un docente di sostegno per classe.

VISTO il DDG di impegno 2326 del 14 novembre 2022, atto identificativo Sicoge n. 1359 del 9 novembre 2022, per la somma di euro 37.677.820,00, sul capitolo 1179 p.g. 1;

CONSIDERATO necessario procedere al pagamento, legge autorizzativa LF 296 del 2006 articolo 1 comma 601, delle risorse finanziarie per i finanziamenti dovuti alle istituzioni scolastiche, per un importo pari ad euro 37.677.820,00 con imputazione sul capitolo 1179 “Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica” – (piano gestionale 1), quale contributo dello Stato alle spese di competenza degli enti locali per la mensa scolastica in base all’articolo 7, comma 41 del decreto legge 95/2012, convertito con legge n. 135/2012;

AUTORIZZA

Articolo 1 – L’emissione degli ordini di pagare per euro 37.677.820,00 a favore del Comune di Milano ed altri, quale contributo dello Stato ai Comuni per le spese del servizio di mensa scolastica per l’anno 2022, elencato negli atti identificativi Sicoge dal n. 2317 al n. 2335 del 21 novembre 2022, conservato nella banca del sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Articolo 2 – L’importo di cui all’art. 1 grava sul capitolo 1179 p.g. 1 dello stato di previsione di questo
Ministero per l’anno finanziario 2022.

Articolo 3. – Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

IL DIRETTORE GENERALE Antonella Tozza

ALLEGATA TABELLA