Le sanzioni e i soggetti responsabili della sicurezza antincendio nella scuola

L’ultima proroga del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola (concessa dall’art. 4, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) è scaduta il 31 dicembre 2017.    

Nei provvedimenti recanti proroghe di termini, adottati nel mese di dicembre 2017, non sono stati previsti nuovi rinvii in questo ambito.

Di conseguenza, dal 1 gennaio 2018 tutte le scuole devono essere dotate del Certificato Protezione Incendi  (che dal 2011 è diventato Segnalazione Certificata Inizio Attività – SCIA antincendio) e devono rispettare le disposizioni delle “Norme [prescrittive] di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” (decreto ministeriale 26 agosto 1992) o, in alternativa, delle “Norme tecniche [prestazionali] di prevenzione incendi per le attività scolastiche” (decreto ministeriale 7 agosto 2017).

Devono essere rispettate, inoltre, le normative contenute nel “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e, naturalmente, le altre disposizioni che si riferiscono all’agibilità dell’edificio, contenute nell’art. 24 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

La vigilanza sull’applicazione della normativa di prevenzione Incendi è esercitata dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, cui sono attribuite funzioni di polizia amministrativa (attività di prevenzione) e di polizia giudiziaria (repressione dei reati).

Le attività di controllo sono disciplinate dal “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi” (decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151).

L’accertamento dei Vigili del Fuoco può essere disposto per diversi motivi, tra i quali, in particolare, i controlli a seguito di presentazione di SCIA antincendio, i controlli programmati o a campione, gli interventi svolti per incendio, infortunio, etc., le segnalazioni di pericolo effettuate da enti o da privati.

Riguardo alla mancanza del CPI, le sanzioni penali e le ipotesi di sospensione delle attività sono trattate dall’art. 20 del decreto di “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco” (decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139), il cui testo integrale è riportato di seguito:

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’articolo 16, comma 2.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo.”.

Per gli edifici scolastici che ospitano scuole a gestione statale, gli obblighi che si riferiscono agli interventi strutturali e di manutenzione, necessari ad assicurare la sicurezza dei locali e degli impianti, sono a carico dell’amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione. Competono, cioè, ai comuni per le scuole del primo ciclo, e alle province e città metropolitane, per le scuole del secondo ciclo.

A tali enti locali (e non ai gestori delle scuole statali) possono essere contestate le ipotesi di reato previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riguardanti le violazioni, relative alle strutture e connesse manutenzioni, delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che rientrano tra le competenza del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Tra queste le principali sono le seguenti:

– Progetti di nuovi impianti o costruzioni, o modifiche di quelli esistenti, non sottoposti al preventivo parere di conformità sui progetti, da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per attività di cui alle cat. B e C dell’allegato I del DPR 151/2011 (violazione dell’art. 64, c. 1. punita dall’art. 68, c. 1, lett. b, con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.096 a 5.261 euro);

– omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori, per mancata effettuazione dei lavori di cui al progetto approvato o per mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica di prevenzione incendi, ecc. (violazione dell’art. 46, comma 2 punito dall’art. 55, c. 5, lett. c, con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.315 a 5.699 euro);

– vie e uscite di emergenza mancanti dell’altezza minima di m 2,0 e/o larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio (violazione dell’art. 64, c. 1. punita dall’art. 68, c. 1, lett. b, con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.096 a 5.261 euro);

– uscite di emergenza non dotate di porte apribili nel verso dell’esodo (violazione dell’art. 64, c. 1. punita dall’art. 68, c. 1, lett. b, con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.096 a 5.261 euro)

– vie e uscite di emergenza non dotate di un’illuminazione di sicurezza (violazione dell’art. 64, c. 1. punita dall’art. 68, c. 1, lett. b, con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.096 a 5.261 euro);

– aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, non provviste di solida barriera o di normale parapetto (violazione dell’art. 64, c. 1. punita dall’art. 68, c. 1, lett. b, con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.096 a 5.261 euro)

– mancata predisposizione di mezzi ed impianti di estinzione idonei (violazione dell’art. 64, c. 1. punita dall’art. 68, c. 1, lett. b, con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.096 a 5.261 euro);

– mezzi ed impianti di estinzione non mantenuti in efficienza e non controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto (violazione dell’art. 64, c. 1. punita dall’art. 68, c. 1, lett. b, con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.096 a 5.261 euro).

Per quanto riguarda la competenza dei dirigenti scolastici, in relazione agli interventi strutturali e di manutenzione, gli obblighi si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente (art. 18, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81) e, nel caso che il dirigente ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza, con l’adozione di ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l’ente locale per gli adempimenti di obbligo (art. 5, comma 2, d.m. 29 settembre 1998, n. 382).

Diversamente, sono direttamente attribuiti ai dirigenti scolastici tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione e alla gestione dell’attività della scuola e a tali dirigenti potranno essere contestate le relative ipotesi di reato previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riguardo alle violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che anche rientrano tra le competenza del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Tra queste le principali sono le seguenti:

– omessa valutazione dei rischi e omessa elaborazione del prescritto specifico documento (violazione dell’art. 29, c. 1, punita dall’art. 55, c. 1, lett. a, con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014 euro);

– omessa designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (violazione dell’art.17, c. 1, lett. b, punita dall’art. 55, c. 1, lett. b, con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014 euro);

– omessa fornitura ai lavoratori di necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (violazione dell’art. 18, c. 1 lett. d, punita dall’art. 55, c. 5, lett. d, con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.644 a 6.576 euro);

– mancato adempimento agli obblighi di formazione e aggiornamento periodico del personale (violazione dell’art. 37, c. 9, punita dall’art. 55, c. 5, lett. c, con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.315 a 5.699 euro);

– presenza di elementi ingombranti le uscite d’emergenza ovvero uscite rimaste chiuse a chiave alla presenza di alunni o lavoratori della scuola (violazione dell’art. 64, c. 1, punita dall’art. 68, c. 1, lett. b, con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.096 a 5.261 euro);

– assenza di segnaletica di sicurezza conforme alle normative (violazione dell’art. 163, c. 1, punita dall’art. 165, c. 1, lett. a, con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014 euro).

Nel caso in cui le scuole siano a gestione comunale (si tratta, quasi esclusivamente, delle scuole comunali dell’infanzia) le responsabilità del proprietario e quelle del gestore si confondono in un unico soggetto. L’organizzazione interna dell’ente può comunque prevedere una distribuzione tra dirigenti (o funzionari, nei comuni dove la dimensione non permette la presenza della qualifica dirigenziale) delle competenze, delle risorse e, quindi, responsabilità.

Solo per le false dichiarazioni, le pene previste dall’art. 20, c. 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono la reclusione e multa. Si tratta infatti, in questo caso, di un delitto;  reato ben più grave di quelli contravvenzionali (puniti con arresto o ammenda) che contraddistinguono generalmente le inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’estinzione dei reati di tipo contravvenzionale può avvenire in modo semplificato con il tempestivo adempimento della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza ed il pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.