D.G.R. Lombardia – programmazione edilizia scolastica 2018-2020

D.G.R.L. 17 gennaio 2018 – n. 7764   Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020. Individuazione dei criteri per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica. (pubblicato sul BURL 23 gennaio 2018, n. 4)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l’art. 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, «Mutui per l’edilizia scolastica e per l’edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali», convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, che prevede, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica, e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l’edilizia scolastica», e in particolare gli art. 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia scolastica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» (c.d. «La Buona Scuola») e in particolare l’art.1, comma 160;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» (c.d. Legge di bilancio 2017) e in particolare l’allegato relativo agli stati di previsione;

Dato atto che a seguito del citato rifinanziamento di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, con legge 11dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di bilancio 2017), sono state iscritte sul capitolo 7106 dello Stato di previsione del MIUR ulteriori risorse pari a 1,7 miliardi;

Ritenuto necessario procedere alla definizione di una nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, cui possono essere conferite le ulteriori risorse di cui all’art. 10 del citato decreto legge n.104 del 2013, che tenga conto dei criteri condivisi tra le Regioni, ANCI e UPI per l’individuazione degli interventi da finanziare come espressi nella Conferenza Unificata dello scorso 23 novembre 2017;

Preso atto che il decreto interministeriale, previsto dall’art. 10, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2013, recante «Programmazione nazionale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020» (prot. M.INF. Gabinetto del MIT U.0048928.29-12-2017), è stato sottoscritto il 29 dicembre 2017 dal MEF, MIUR e MIT e verrà inviato dal MEF per la registrazione alla Corte dei Conti e successiva- mente verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

Considerato che il sopra richiamato decreto:

– prevede che le Regioni debbano trasmettere al MIUR e, per conoscenza, al MEF e al MIIT, entro 120 giorni dalla pubblicazione del citato decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i piani regionali triennali di edilizia scolastica sulla base delle richieste presentate dagli enti locali suddivisi per annualità 2018, 2019 e 2020 e i relativi aggiornamenti (art. 2 comma 1);

– indica che il MIUR con proprio successivo decreto di approvazione delle programmazione unica nazionale e di aggiornamento dei piani, provvede a ripartire le risorse su base regionale, sulla base delle priorità indicate dalle Regioni, tenendo conto dei criteri riportati all’ art. 2 comma 3: a) edifici scolastici presenti nella regione, b) livello di rischio sismico, c) popolazione scolastica e d) affollamento delle strutture scolastiche e sulla base dei dati contenuti nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES) e indicherà gli enti locali beneficiari dei finanziamenti che sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con la pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori (art. 2 comma 4); enti che in caso di mancata aggiudicazione dei lavori entro 365 giorni d’avvenuta pubblicazione in GURI vedranno revocato il contributo dal MIUR (art. 2 comma 5);

– riporta come le Regioni, nella definizione dei piani regionali, debbano tener conto dei criteri previsti (art. 3 comma 1) e dare priorità agli interventi (art. 3 comma 4) rispetto agli interventi proposti dagli enti locali;

– indica che verranno finanziati progetti inerenti edifici scolastici di proprietà degli enti locali richiedenti e non oggetto di altri finanziamenti statali e/o regionali;

Ritenuto di riservare una quota complessiva pari al 25% delle risorse che verranno messe a disposizione di Regione Lombardia in favore di Province e Città metropolitana quale sostegno per l’esercizio della funzione fondamentale relativa all’edilizia scolastica attribuita alle province dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni»;

Rilevata la necessità di raccogliere il fabbisogno di interventi di edilizia scolastica degli enti locali lombardi, suddivise per le annualità 2018, 2019 e 2020, tramite un Avviso pubblico che tenga conto dei criteri e delle priorità previste dal decreto interministeriale sottoscritto in data 29 dicembre 2017, che verranno posti in graduatoria ed inoltrati ai ministeri competenti entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato decreto interministeriale;

Ritenuto pertanto di approvare per la programmazione nazionale per il triennio 2018-2020 i criteri per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, in attuazione dell’art. 10 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104, predisposti dagli uffici della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, come da allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed, in particolare, il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di cui alla d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013, che individua, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di governo, lo sviluppo qualitativo del patrimonio edilizio e tecnologico delle istituzioni scolastiche lombarde, quale elemento indefettibile per sostenere e favorire un efficace investimento sull’educazione dei giovani, la creazione di un sistema scolastico di qualità e una maggiore competitività del sistema socio-economico lombardo;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni; All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare per la programmazione nazionale per il triennio 2018-2020 i criteri per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, redatti sulla base delle indicazioni contenute nel decreto interministeriale sottoscritto lo scorso 29 dicembre 2017 dal MEF, MIUR e MIT, recante «Programmazione nazionale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020» (prot. M.INF. Ga- binetto del MIT U.0048928.29-12-2017), predisposti dagli uffici della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, come da allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di demandare al competente dirigente della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro:

– la predisposizione di un Avviso pubblico che, sulla base dei criteri riportati nell’allegato A permetta di individuare il fabbisogno di interventi di edilizia scolastica degli enti locali lombardi, suddiviso per le annualità 2018, 2019 e 2020;

– la selezione dei progetti presentati dagli enti locali in apposite graduatorie annuali;

– la comunicazione ai competenti ministeri delle graduatorie suddivise per le annualità 2018, 2019 e 2020, entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale sottoscritto in data 29 dicembre 2017;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito internet istituzionale;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, a cura della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

II segretario: Fabrizio De Vecchi

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Allegato A

PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018-2020.

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

Indice

1. Obiettivi

2. Tipologie di intervento

3. Soggetti titolati a presentare le proposte di intervento

4. Dotazione finanziaria

5. Soglia minima degli interventi e limite massimo del contributo

6. Spese ammissibili

7. Criteri per la formazione delle graduatorie

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1. OBIETTIVI

L’art. 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, “Mutui per l’edilizia scolastica e per l’edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, che prevede, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica, e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

E’ stato sottoscritto lo scorso 29 dicembre 2017, il decreto interministeriale, previsto dall’art.10, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2013, tra il MEF, il MIUR e il MIT, recante “Programmazione nazionale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020” (prot. M.INF. Gabinetto del MIT U.0048928.29-12-2017) che verrà inviato dal MEF per la registrazione alla Corte dei Conti e successivamente verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che ha specificato che le Regioni devono trasmettere ai Ministeri competenti, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali (EELL) e i relativi aggiornamento suddiviso per le annualità 2018, 2019 e 2020 entro i successivi termini assegnati con decreto del MIUR;

ll piano triennale regionale, verrà predisposto sulla base di uno specifico Avviso, con il quale verranno rilevati i fabbisogni di interventi di edilizia scolastica degli EELL lombardi, selezionando gli interventi sulla base dei criteri indicate dagli articoli 2 (Piani regionali) e 3 (Criteri per la definizione dei piani regionali e per l’individuazione degli interventi da ammettere al finanziamento) del sopra richiamato decreto, affinché possa essere trasmessa la graduatoria suddivisa per le annualità 2018, 2019 e 2020, al MIUR che finanzierà il piano triennale con proprio decreto.

2. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Le tipologie di intervento ammissibili al finanziamento sono le seguenti (comma1, art. 3):

a) Interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l’edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;

b) Interventi finalizzati all’ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;

c) Interventi finalizzati all’adeguamento dell’edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell’edificio;

d) Ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;

e) Ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a),b),c) e d) purché l’ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica (ARES).

nota: Nel caso di nuovo edificio dovrà essere preventivamente richiesta la generazione di un nuova scheda edificio scolastico utilizzando l’apposita casella di posta elettronica ares@regione.lombardia.it

3. SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE DOMANDA

Potranno presentare domanda, sul costruendo Avviso, gli Enti locali, proprietari di edifici sedi di istituzioni scolastiche statali dell’infanzia, poli infanzia (in questo triennale a sola gestione statale, primarie, secondarie di primo e secondo grado, presenti1 nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES) alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Gli interventi dei Comuni devono essere inseriti nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici (2018-2020), come richiesto all’art. 21 del Codice degli Appalti, come modificato dal Correttivo (d.lgs. n. 56/2017).

Come riportato al comma 3, art. 3 del decreto interministeriale citato non sono ammessi al finanziamento:

a) Gli interventi relativi ad edifici, ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, per i quali l’ente non sia impegnato ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini previsti dall’art. 20-bis, c.4, del 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e comunque non oltre la data del decreto di autorizzazione di cui all’art. 1, c. 3, del citato decreto;

b) Interventi che prevedano esclusivamente la sistemazione a verde e l’arredo urbano delle aree di pertinenza.

L’intervento non può essere oggetto di altro finanziamento statale o regionale.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

A seguito del rifinanziamento di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, con Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono state iscritte al capitolo 7106 dello Stato di previsione del MIUR ulteriori risorse pari a € 1,7 miliardi.

I contributi verranno concessi agli EELL, con apposito decreto di riparto del MIUR, sino ad esaurimento della quota annua assegnata alla Regione Lombardia.

A favore di Province e Città Metropolitana è riservata una quota complessiva pari al 25% della risorse che saranno assegnate a Regione Lombardia, quale sostegno per l’esercizio della funzione fondamentale relativa all’edilizia scolastica attribuita alle province dalla Legge n. 56 del 7 aprile 2014 (art. 1, comma 85) “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.

5. SOGLIA MINIMA DEGLI INTERVENTI E LIMITE MASSIMO DEL CONTRIBUTO

Sono ammissibili, ai fini dell’inserimento nella graduatoria, i progetti il cui importo complessivo sia superiore ad euro 100.000,00.

Le risorse verranno erogate sotto forma di contributi a fondo perduto.

Comuni:

1. il contributo regionale non può superare l’80% dell’importo totale di ogni progetto (comprensivo di IVA e somme a disposizione);

2. ogni EELL potrà presentare una sola domanda di contributo per autonomia scolastica.

Province e Città Metropolitana:

1. il contributo regionale può corrispondere al 100% dell’importo totale del progetto (comprensivo di IVA e somme a disposizione),

2. il contributo alle province sarà assegnato sulla base del riparto della quota del 25% così come specificato al paragrafo 7.

6. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo le spese, sotto specificate, che siano necessarie per la realizzazione dei progetti inerenti:

– lavori per la realizzazione degli interventi e le opere strettamente correlate;

– somme a disposizione previste nel Quadro tecnico economico dell’intervento;

– I.V.A.

7. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Comuni

I punteggi per la formazione delle singole graduatorie 2018, 2019 e 2020, saranno attribuiti alle domande risultate ammissibili sul costruendo Avviso, tenendo conto delle:

Priorità (articolo 3, comma 1):

(I punteggi derivanti dalle priorità non sono sommabili tra loro. Qualora un progetto rientri tra più priorità, verrà attribuito al progetto il punteggio più favorevole)

a) Interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l’edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale. PUNTI 40. Il punteggio viene determinato in 25 punti nel caso l’importo dei lavori di adeguamento sismico sia inferiore al 50% dell’importo del progetto.

b) Interventi finalizzati all’ottenimento del certificato di agibilità delle strutture o conseguenti a prescrizioni degli enti competenti (ASL e/o Vigili del Fuoco) sulla sicurezza per garantire l’agibilità dell’edificio. PUNTI 15

c) Interventi finalizzati all’adeguamento dell’edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell’edificio. PUNTI 15

d) Ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche. PUNTI 10

e) Ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a),b),c) e d) purché l’ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica (ARES). PUNTI 5

Qualità dei progetti:

(I punteggi relativi alla qualità dei progetti sono sommabili tra loro)

a) del livello di progettazione; a.1) Progetto esecutivo (10 punti); a.2) Progetto definitivo (5 punti); a.3) Progetto preliminare (2 punti);

b) del completamento dei lavori già iniziati e non completati per mancanza di finanziamento, misurato attraverso il rapporto fra il costo intervento di completamento e costo degli interventi già sostenuti; b.1) Completamento mediante realizzazione di uno o più lotti funzionali appartenenti ad un progetto originale unitario già approvato ed in corso di esecuzione – percentuale del valore del lotto rispetto al valore del progetto complessivo (0,15 punti per ogni punto percentuale, o frazione di esso, fino ad un massimo di 7,5 punti;

c) della valutazione della sostenibilità del progetto; c.1) Intervento che non comporta consumo di suolo (5 punti); c.2) Efficientamento energetico dell’edificio: -per edifici di nuova costruzione (5 punti se prevista una riduzione del valore di Eph finale almeno pari al 20% rispetto al valore di Eph limite, definiti entrambi ai sensi della dgr 8745/2008 e s.m.i.); -per edifici esistenti (1 punto per ogni classe energetica in più raggiunta con l’intervento, rispetto a quella relativa allo stato di fatto dell’edificio riportata sull’Attestato di Prestazione Energetica); -per edifici realizzati ad energia quasi zero NZEB (Nearly Zero Energy Building) (6 punti).  I punti c.2) non sono sommabili tra loro, qualora il progetto rientri tra più opzioni, indicare quello più favorevole.

d) della dismissione di edifici scolastici in locazione passiva ovvero attuazione di piani di razionalizzazione della rete scolastica formalmente approvati dall’Ente per l’ottimizzazione e riorganizzazione del servizio; d.1) Risparmio nei costi di gestione conseguente al rilascio di superfici in locazione (5 punti); d.2) Attuazione di piani di razionalizzazione della rete scolastica formalmente approvati dall’ente per l’ottimizzazione e riorganizzazione del servizio (5 punti)

e) degli ulteriori seguenti criteri: e.1) Intervento di competenza di un comune nato dalla fusione di due o più comuni contigui la cui istituzione sia stata sancita ai sensi della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 dall’anno 2015 (5 punti);  e.2) Quota di cofinanziamento da parte dell’Ente locale superiore al 20% (0,5 punti per ogni punto percentuale, o frazione di esso, in più rispetto al 20%);  e.3) Possibilità di utilizzo extra-scolastico degli spazi (8 punti);  e.4) Polifunzionalità e interoperabilità degli spazi scolastici che garantiscano un’innovazione didattica anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento (10 punti);  e.5) Eventuale coinvolgimento di investitori privati (non rientrano in tale casistica gli interventi realizzati a scomputo degli oneri di urbanizzazione) – percentuale dell’intervento a carico dell’investitore privato (0,25 punti per ogni punto percentuale, o frazione di esso);  e.6) L’intervento è stato oggetto di progettazione partecipata (nella redazione del progetto ci si è avvalsi di comunicazioni, interviste di gruppo e/o di incontri con i portatori di interesse (scuola, famiglie, corpo docente e preside, nonni, ecc.) condividendo il progetto oppure si è stati affiancati da università che hanno già utilizzato tale metodologia) – (3 punti);  e.7) Ricorso ad azioni di Responsabilità Sociale di Impresa tramite coinvolgimento delle imprese del territorio nella realizzazione del progetto di edilizia scolastica (mediante risorse destinate al progetto – anche forniture, arredi, complementi d’arredo, ecc. – , convenzioni con la scuola per tirocini o per progetti di alternanza scuola lavoro, percorsi di formazione destinati ai docenti o studenti, accordi per sponsorizzazioni eventi culturali, di formazione, ecc., volontariato d’impresa)- (3 punti).

A parità di punteggio sarà data priorità ai progetti nel seguente ordine:

1. Interventi che interessano edifici siti in comuni montani;

2. Interventi di piccoli comuni della Lombardia classificati con livello di svantaggio “medio” ed “elevato”;

3. Maggiore popolazione scolastica beneficiaria dell’intervento;

4. Ordine cronologico di presentazione della domanda.

Province e Città Metropolitana:

Considerando l’esigenza, più volte espressa a livello nazionale, dall’Unione Province Italiane di garantire una adeguata copertura finanziaria agli interventi in materia di edilizia scolastica e che le province non dispongono di risorse per investimenti, in attuazione dell’art. 3, comma 4, lettera a) del decreto interministeriale recante “Programmazione nazionale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020” (prot. M.INF. Gabinetto del MIT U.0048928.29-12-2017), che impone alle Regioni di selezionare gli interventi finanziabili tenendo conto della necessità di interventi relativi agli edifici scolastici di 2° grado, la ripartizione della quota del 25% destinata alla Città Metropolitana di Milano ed alle province terrà conto delle seguenti quote:

a) quota fissa del 30% – ripartita in modo omogeneo;

b) quota variabile del 70% – ripartita proporzionalmente tenendo conto del numero degli iscritti degli studenti di secondo grado e del numero degli istituti presenti in ogni provincia o nella Città Metropolitana di Milano.

In ogni caso i progetti proposti dovranno essere coerenti con le tipologie di intervento e rispecchiare l’ordine di priorità indicato all’articolo 3, comma 1 del citato decreto e riportato al paragrafo 2.