Finanziamenti per la bonifica dell’amianto

Fino al 30 aprile 2018 le pubbliche amministrazioni possono presentare domanda per accedere al fondo per la progettazione degli interventi di bonifica di immobili contaminati da amianto.   Il finanziamento promuove la realizzazione di opere a tutela della salute e dell’ambiente, attraverso l’eliminazione dell’amianto presente negli edifici pubblici.

II fondo, istituito dall’articolo 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, mette in campo risorse pari a 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Il ministero dell’ambiente, con decreto 14 dicembre 2017, ha disposto che le domande, a valere sui fondi per l’annualità 2017, potranno essere presentate, a partire dal 30 gennaio 2018 e fino al 30 aprile 2018, utilizzando l’applicativo disponibile sul sito dedicato.

Il finanziamento è destinato a coprire, integralmente o parzialmente, i costi di progettazione preliminare e definitiva degli interventi, anche mediante copertura dei corrispettivi da pone a base di gara per l’affidamento dei servizi, fino ad un massimo, complessivamente inteso, di 15 mila euro per singola pubblica amministrazione.

È possibile fare riferimento a più interventi, sino al massimo di cinque per ogni singola amministrazione richiedente e relativi a unità locali comprese nel territorio di competenza.

Oggetto dell’intervento potranno essere esclusivamente edifici e strutture di proprietà degli enti e destinate allo svolgimento delle attività dell’ente o di attività di interesse pubblico.

A seguito della presentazione delle domande, il ministero dell’ambiente,disporrà una graduatoria, su base annuale, delle richieste ammesse al contributo determinata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

– interventi relativi ad edifici pubblici collocati all’interno, nei pressi o comunque entro un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi;

– interventi relativi ad edifici pubblici per i quali esistono segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti e amministrazioni in merito alla presenza di amianto;

– interventi relativi ad edifici pubblici per i quali si prevede un progetto cantierabile in 12 mesi dall’erogazione del contributo;

– interventi relativi ad edifici pubblici collocati all’interno di un sito di interesse nazionale e/o inseriti nella mappatura dell’amianto ai sensi del decreto ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003.