Finanziamenti per sussidi didattici disabili

 Decreto Miur 5 dicembre 2017  n. 1352 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

 

 

 

IL DIRIGENTE

VISTA                la  Legge  13  luglio  2015,  n.107,  recante  “Riforma  del  sistema  nazionale  di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il decreto legislativo 13  aprile 2017, n. 63, recante “Effettività del diritto allo studio  attraverso  la  definizione  delle  prestazioni,  in  relazione  ai  servizi  alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e in particolare, l’art. 7, comma 3, che destina 10 milioni di euro per sussidi didattici di cui all’art. 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgono alunni e studenti con abilità diversa, certificata  ai  sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTA               l’indagine annuale condotta dai servizi statistici del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) relativa ai dati consolidati delle presenze di alunni e studenti con disabilità iscritti nell’A.S. 2015-2016 nelle diverse regioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTO                il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1 febbraio 2001, n. 44, avente per oggetto “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

CONSIDERATO  che i Centri territoriali di supporto (CTS), di cui alla Direttiva 27 dicembre 2012, punto 2.1, sono stati individuati dagli Uffici scolastici regionali fra le scuole con maggiore e consolidata esperienza nel campo dei sussidi didattici per gli alunni con disabilità, al fine di fornire ausili e software in comodato d’uso agli alunni e agli  studenti,  sulla  base  delle  richieste  e  delle  loro  necessità,  nonché  di fornire informazione e consulenza agli operatori scolastici e alle famiglie sull’uso delle tecnologie assistive, sulla base delle esigenze delle scuole e dell’utenza;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.9, comma 2 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indica modalità di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l’inclusione;

PRESO ATTO     della riunione in sede tecnica della Conferenza Stato Città ed Autonomie locali tenutasi  il  28  novembre  2017,  convocata  con  nota  prot.  2700  P-4.37.2.2  del 27/11/2017;

CONDIVISA       in  sede  tecnica  con  ANCI  ed  UPI  la precisazione  che  il comma 5  dell’art. 7

del D.Lgs 63/2017 non si applica al comma 3 dello stesso articolo;

DECRETA

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata   ai   sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione del servizio, di individuazione dei beneficiari e di monitoraggio.

2. Ai fini del presente decreto, si applica la seguente definizione: per «sussidi didattici, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104» si intendono «sussidi didattici e  attrezzature  tecniche  nonché  ogni  altra  forma  di  ausilio  tecnico  nell’ambito  delle tecnologie assistive per la didattica inclusiva».

Art. 2

(Finalità)

1. Al fine di concorrere alla dotazione di sussidi didattici per le istituzioni scolastiche, è ripartita su base provinciale, per  l’anno scolastico 2017/2018,  la somma di euro 10 milioni,  in attuazione dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.

2.  Obiettivo  del  finanziamento  è  migliorare  l’efficacia  delle  proposte  educative  e  didattiche specifiche mediante l’uso di strumentazioni idonee a facilitare l’apprendimento delle alunne e degli alunni,  delle  studentesse  e  degli  studenti  con  disabilità  sulla  base  dei  loro  specifici  bisogni formativi.

Art. 3

(Individuazione dei beneficiari)

1. Gli Uffici scolastici regionali emanano, sulla base delle finalità del presente decreto, e tenuto conto di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di ausili, specifici bandi rivolti alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie.

2. Le istituzioni scolastiche, tenuto conto delle erogazioni di benefici similari da parte delle Regioni e degli Enti locali, predispongono, sulla base delle necessità individuate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), specifici progetti nelle seguenti aree:

a)  acquisizione in comodato d’uso di sussidi didattici;

b)  adattamento o trasformazione di sussidi didattici già in dotazione all’Istituzione scolastica;

c) qualsiasi servizio necessario a rendere il sussidio didattico effettivamente utilizzabile (installazione/personalizzazione, formazione all’utilizzo, manutenzione e costi tecnici di funzionamento, ecc.), anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico.

3. Le istituzioni scolastiche trasmettono i suddetti progetti agli Uffici Scolastici Regionali ai fini della loro valutazione.

4. I progetti, di cui al comma 2 del presente articolo, sono selezionati da Commissioni istituite dai direttori e dai dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali, composte da professionalità interne all’Amministrazione, cui partecipa anche un rappresentante dei Comuni individuato dalle ANCI regionali, un rappresentante delle Province individuato dalle UPI regionali, un rappresentante della Regione, rappresentanze dei CTS-Centri territoriali di supporto e delle Scuole polo per l’inclusione, rappresentanti delle Associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari, nonché ulteriori professionalità esterne rinvenibili nei Gruppi di lavoro regionali e territoriali per l’inclusione, anche al fine di garantire il necessario raccordo con le Regioni e gli Enti locali.

5. La valutazione dovrà tener conto, fra l’altro, delle specifiche necessità territoriali, degli elementi desunti dalla ricognizione dei sussidi didattici, già in dotazione dei Centri territoriali di supporto, delle Scuole polo per l’inclusione o di altre Istituzioni scolastiche, nonché dell’opportunità di utilizzare detti sussidi didattici in forma consortile fra reti di scuole, qualora necessario in forma temporanea.

6. Ai fini dell’individuazione dei beneficiari, ciascuna delle Commissioni, di cui al comma 4 del presente articolo, stila le graduatorie dei progetti su base provinciale, anche al fine del loro scorrimento in caso di rinuncia al beneficio.

7. Gli Uffici scolastici regionali trasmettono le graduatorie ai Centri territoriali di supporto, ai fini della programmazione degli interventi.

Art. 4

(Criteri di assegnazione del finanziamento, erogazione del servizio e monitoraggio)

1. La somma di cui all’art.2 è così ripartita:

a) euro 9.900.000,00 sono assegnati alle scuole sedi dei Centri territoriali di supporto, tenuto conto del numero di alunni e studenti con disabilità iscritti nell’a.s. 2015/2016, come da “Tabella A” allegata al presente decreto;

b) euro 100.000,00 sono destinati alla realizzazione e gestione dell’Anagrafe degli strumenti e degli

ausili nell’ambito delle tecnologie assistive per la didattica, di cui al successivo art. 5.

2. A seguito dell’assegnazione delle risorse, i Centri territoriali di supporto presentano agli Uffici scolastici regionali i piani degli acquisti da effettuare, tenuto conto delle graduatorie provinciali di cui al comma 6 dell’art. 3, nonché specifici piani delle attività relativi all’erogazione del servizio, che tengano conto anche degli accordi con ausilioteche, centri tiflologici e altri centri specializzati.

3.  Non  più  del  30%  della  somma  assegnata  può  essere  destinato  all’acquisizione  di  servizi finalizzati al miglior utilizzo dei sussidi didattici in dotazione alle Istituzioni scolastiche e al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2. Almeno il 70% della somma assegnata deve essere destinato all’acquisto e alla manutenzione dei sussidi didattici.

4. Ai fini di una tempestiva realizzazione delle finalità indicate nel presente decreto, i Centri territoriali di supporto ricevono, a titolo di acconto, una prima quota pari al 50% dell’importo assegnato.

5. I Centri territoriali di supporto effettuano gli acquisti ed erogano i relativi servizi, necessari a promuovere il miglior utilizzo dei sussidi in dotazione, in collaborazione con le Scuole polo per l’inclusione, di cui al D.lgs 66/2017, sulla base dei piani di cui al precedente comma 2.

6. I Centri territoriali di supporto provvedono ad inviare agli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti la rendicontazione relativa ai titoli di spesa pagati, in riferimento all’acconto ricevuto, e a quelli impegnati o liquidati con riferimento al restante importo assegnato, opportunamente  vistata  dai  Revisori  dei  conti.  Tale  rendicontazione,  convalidata  dagli  Uffici scolastici regionali, è trasmessa alla Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione per l’erogazione delle risorse a titolo di saldo.

7. Gli Uffici scolastici regionali coordinano il servizio nell’ambito del territorio di competenza, svolgendo attività di supporto e accompagnamento alle azioni programmate e ne verificano l’attuazione, anche avvalendosi di procedure informatizzate, mediante appositi monitoraggi  che sono trasmessi alla Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione.

8. Presso la Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione è costituito un Comitato tecnico, composto da rappresentanti dell’Amministrazione, delle Regioni e degli Enti locali, con funzioni di monitoraggio delle attività.

Art. 5

(Anagrafe degli strumenti e degli ausili nell’ambito delle tecnologie assistive per la didattica)

1. Ai fini dell’ottimizzazione del servizio e nell’ottica del razionale utilizzo delle risorse, è istituita l’Anagrafe nazionale degli strumenti e degli ausili per la didattica degli alunni con disabilità, finalizzata alla ricognizione delle dotazioni in possesso delle Istituzioni scolastiche, nonché ai fabbisogni di adattamento e trasformazione degli stessi.

2. L’Anagrafe costituisce altresì strumento di consultazione, per le scuole e  le famiglie, dei sussidi didattici e degli ausili nell’ambito delle tecnologie assistive per la didattica inclusiva ed è inserita nel Portale nazionale per l’inclusione scolastica del MIUR.

3. L’Anagrafe è ripartita in una sezione pubblica e in una riservata, cui accedono le istituzioni scolastiche, gli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica del MIUR e gli uffici competenti degli Enti locali per la gestione coordinata del servizio, anche ai fini del’ottimizzazione delle azioni poste in essere dalle diverse amministrazioni.

4. Per la realizzazione e la gestione dell’Anagrafe degli strumenti e degli ausili nell’ambito delle tecnologie assistive per la didattica, sono stanziati, per l’anno 2017, euro 100.000,00, a valere sui fondi di cui al presente decreto.

5. Le procedure per l’individuazione del gestore dell’Anagrafe e per l’affidamento del servizio sono a cura dell’Ufficio IV della Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR.

IL DIRIGENTE Dr. Giuseppe Pierro