Semplificazione adempimenti vaccinali

Legge 4 dicembre 2017, n. 172 – Art. 18-ter   

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2017, n.284)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

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Art. 18-ter. (Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie).

  1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono gia’ state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all’articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 e dall’inizio del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
  2. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili gia’ per l’anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.

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