L’Anci fa il punto sull’edilizia scolastica

Nota ANCI 12 aprile 2018 di aggiornamento su finanziamenti e provvedimenti in materia di edilizia scolastica 

1. Finanziamenti programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020

2. Avviso pubblico finanziamento verifiche vulnerabilità sismica e progettazione eventuali interventi adeguamento antisismico – edifici scolastici zone a rischio sismico 1 e 2

3. Normativa antincendio applicata agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido

4. Fondo progettazione enti locali

5. Normativa messa in sicurezza antisismica (NTC 2018)

 


 

1. Finanziamenti programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2018 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con MIUR e MIT, 3 gennaio 2018 con il quale sono stabilite le procedure e i criteri per la definizione della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020.

Le risorse rese disponibili sul cap. 7106 del MIUR ammontano complessivamente a 1,7 mld di euro.

Le Regioni, sulla base di tale decreto, saranno autorizzate a stipulare mutui, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la finalità di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di edifici scolastici, nonché per la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici. Nella ripartizione delle risorse a livello regionale si terrà conto, anche sulla base dei dati contenuti nell’anagrafe regionale dell’edilizia, dei seguenti elementi: a) edifici scolastici presenti nella regione; b) livello di rischio sismico; c) popolazione scolastica; d) affollamento delle strutture scolastiche.

Le Regioni, nella definizione dei piani regionali, dovranno dare priorità ai seguenti interventi:

a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l’edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;

b) interventi finalizzati all’ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;

c) interventi finalizzati all’adeguamento dell’edificio scolastico alla normativa antincendio, previa verifica statica e dinamica dell’edificio;

d) ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;

e) ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere, purché l’ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica.

Gli enti locali, dovranno porre la massima attenzione all’uscita dei bandi regionali, che avverrà nei prossimi giorni, tenendo presente che, in ogni caso, è utile partecipare per ottenere l’inserimento degli interventi nella programmazione, infatti la graduatoria così formata che sarà valida per tre anni, potrà essere utilizzata anche per ulteriori finanziamenti e sarà possibile, di anno in anno, scalare la graduatoria con il miglioramento del livello progettuale posseduto.

A seguire, il cronoprogramma delle azioni e delle procedure, per come individuate dal decreto.

4 aprile 2018 – Pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n.78/2018, del decreto relativo alla Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020

2 agosto 2018 – Entro 120 gg dall’adozione del decreto relativo alla Programmazione nazionale le Regioni trasmettono al Miur i Piani Regionali triennali 2018-2020 degli interventi per l’edilizia scolastica. Prima di tale data, quindi, le regioni stabiliscono, i criteri, le procedure e le scadenze per raccogliere le domande degli enti locali e, poi, inserirle, con l’attribuzione di punteggi, secondo i criteri predeterminati, nella graduatoria dei Piani Regionali triennali 2018-2020

1 ottobre 2018 – Entro 60 gg dall’avvenuta trasmissione dei Piani Regionali triennali 2018-2020, il Miur approva con proprio decreto la Programmazione unica nazionale degli interventi per l’edilizia scolastica. Nello stesso decreto, il Miur ripartisce tra le Regioni le risorse disponibili. Alla luce di tale ripartizione sarà possibile conoscere quali interventi sono finanziati nella prima annualità del piano (anno 2018)

30 dicembre 2018 – Entro 90 gg dall’avvenuta adozione della Programmazione unica nazionale 2018-2020, con decreto Miur, di concerto con MEF e MIT, è autorizzato l’utilizzo delle risorse di cui al cap. 7106 del Miur. A seguito di ciò gli enti locali beneficiari dei finanziamenti per l’annualità 2018 sono autorizzati ad avviare le procedure di gare, con pubblicazione del relativo bando, ovvero ad affidare i lavori, ove tali procedure siano già state svolte

30 dicembre 2019 – Entro 365 giorni dalla pubblicazione del decreto Miur, di concerto con MEF e MIT, che autorizza l’utilizzo delle risorse (e permette l’indizione delle gare, ovvero l’affidamento dei lavori) gli enti locali devono giungere alla proposta di aggiudicazione (ex “aggiudicazione provvisoria”), pena la revoca del finanziamento. Da tale momento, previa l’effettuazione dell’aggiudicazione definitiva e la stipulazione dei contratti d’appalto, nel giro di qualche mese, e quindi nei primi mesi del 2020, si potrà giungere all’effettiva consegna delle opere

 

2. Avviso pubblico finanziamento verifiche vulnerabilità sismica e progettazione eventuali interventi adeguamento antisismico – Edifici scolastici zone a rischio sismico 1 e 2.

Il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, all’art. 20-bis, ha stanziato le risorse per l’effettuazione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi che risulteranno necessari a seguito delle verifiche.

Il comma 4 dello stesso art. 20-bis del citato decreto legge 8/2017 stabilisce che “Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica”.

Sul sito del MIUR è stato pubblicato l’avviso pubblico al quale gli enti dovranno rispondere per essere inseriti nella graduatoria dei beneficiari. Il portale per l’inserimento dei dati sarà accessibile dal 4 maggio 2018 fino alle ore 15.00 del giorno 5 giugno 2018.

Una volta conclusa la procedura di selezione, il Ministero provvederà a trasferire gli elenchi e la graduatoria delle domande pervenute e ritenute ammissibili al Dipartimento Casa Italia, che individuerà, secondo l’ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi ammessi al finanziamento per la zona 1, autorizzando le verifiche di vulnerabilità sismica e le relative progettazioni, mentre saranno finanziate nei limiti delle risorse disponibili, le verifiche di valutazione del rischio sismico e le eventuali progettazioni nella zona 2, secondo la graduatoria redatta.

Mentre le risorse per gli interventi di adeguamento/miglioramento o sostituzione, potranno essere richieste, nell’ambito della programmazione nazionale unica degli interventi in edilizia scolastica predisposta in attuazione dell’articolo 10 del decreto- legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

 

3. Normativa antincendio applicata agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo scorso il decreto con il quale si impartiscono indicazioni programmatiche per la messa a norma antincendio delle scuole e degli asili nido.

Il decreto prende atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto sia il termine di adeguamento alla normativa antincendio (prescrizioni indicate dal dm 26 agosto 1992) sia il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido (prescrizioni indicate all’art. 6, comma 1, lettera a, del dm 16 luglio 2014).

Alla luce di questa presa d’atto, e ipotizzando un numero considerevole di scuole e asili sprovvisti di CPI/Scia Antincendio, i due ministri considerano “la necessità di definire, in materia, indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio”.

Viene così adottato il decreto che suddivide in tre livelli di priorità, le disposizioni di cui si deve tenere conto nel programmare le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole.

Sullo schema di decreto erano state sentite le associazioni degli enti locali (ANCI e UPI) che avevano richiesto sia una diversa distribuzione delle attività, tra i livelli di priorità, sia soprattutto l’inserimento di un ultimo articolo, il cui testo era il seguente: “In relazione ai livelli di priorità programmatica individuati, in assenza di attuazione delle misure negli stessi indicate, potranno essere impartite, caso per caso, apposite prescrizioni sia relative all’adozione di misure compensative sia relative alle necessarie regolarizzazioni con individuazione di un tempo congruo per l’adempimento, anche in relazione all’impegno economico richiesto e ai tempi necessari per il reperimento delle relative risorse”.

Tali richieste sono state accolte in modo molto parziale e, soprattutto, non è stato accolto l’articolo conclusivo di cui si chiedeva l’inserimento.

Il testo definitivo del decreto contiene, in ogni caso, la definizione di “indicazioni programmatiche prioritarie” che potranno essere utilizzate dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per impartire prescrizioni graduali e graduate, in presenza della rilevazione di carenze o lacune negli adempimenti inseriti nei diversi livelli di priorità dal decreto.

 

4. Fondo progettazione enti locali

Un problema molto sentito dagli enti locali è la mancanza di risorse per effettuare le progettazioni necessarie per accedere ai finanziamenti per l’edilizia scolastica. Con il c.1079 e segg. della legge di bilancio 2018 è stato istituito, nello stato di previsione del MIT, il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche, con cofinanziamento statale massimo pari all’80%.

Sono ammessi anche progetti di demolizione e ricostruzione, pur mantenendo la stessa destinazione d’uso, così come i progetti finalizzati all’adeguamento degli edifici alla normativa sismica, o anche la messa in sicurezza edile ed impiantistica.

Il Fondo è stato dotato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030 e sarà un prossimo decreto ministeriale a stabilire i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini.

Per le Città Metropolitane e le Province, le risorse sono già assegnate, mentre i Comuni dovranno manifestare il proprio interesse a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico. Per tutti, le modalità e i termini per l’accesso al fondo saranno definiti con un decreto direttoriale di prossima pubblicazione sul sito del MIT.

 

5. Normativa messa in sicurezza antisismica (NTC 2018)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio scorso il decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018 recante il “Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni”.

La sicurezza strutturale degli edifici, e quindi la pubblica incolumità, è uno dei temi cardine su cui dovrà essere posta altissima attenzione nelle nuove costruzioni, con regole in generale molto stringenti ma più flessibili negli edifici esistenti.

In sostituzione della precedente circolare 2 febbraio 2009, n. 617, dovrà essere emanata a breve la circolare applicativa delle NTC 2018. Tale circolare potrà, tra l’altro, affrontare in modo risolutivo questioni problematiche riconducibili a pronunce della dottrina e della giurisprudenza contrastanti.

Tra le novità delle NTC 2018, infatti, vi è l’esatta individuazione degli indici minimi di vulnerabilità sismica che dovranno essere raggiunti in caso di “miglioramento” (riservato agli immobili storici) o di “adeguamento” degli edifici scolastici esistenti, pari rispettivamente ai valori di 0,6 e 0,8.

È importante sia ribadito quanto già affermato dalla Protezione Civile (circolare 4 novembre 2010, n. DPC/SISM/0083283) che, nel fornire chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica ha specificato che la verifica è obbligatoria ma non lo è l’intervento e che “la necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere … sarà tenuta in considerazione nella redazione dei piani triennali ed annuali … nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica …”.

Non a caso, nelle NTC 2018 (punto 8.4.3) sono così definiti gli interventi in presenza dei quali l’adeguamento sismico è obbligatorio:

a) sopraelevare la costruzione;

b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta;

c) apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%;

d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente;

e) apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.”).

In assenza di tali interventi, l’adeguamento sismico non è obbligatorio.