Decreto bonus investimenti

Decreto 13 aprile 2017  

Il Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

VISTO il comma 853 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone testualmente: “Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all’articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019 e 400 milioni di euro per l’anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.”;

VISTO il successivo comma 854 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017 che stabilisce che “I comuni di cui al comma 853 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l’anno 2018, del 20 settembre 2018 per l’anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l’anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l’esclusione dalla procedura. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio e ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi”;

VISTO il comma 855 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 ai sensi del quale l’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, per l’anno 2018, entro il 31 marzo 2018 con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, applicando, qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, il criterio di attribuzione del contributo di cui al medesimo comma;

VISTE le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 29 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 32 dell’8 febbraio 2018 con il quale è stato approvato il modello di certificazione informatizzato, che i comuni devono trasmettere al Ministero dell’interno – Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, per richiedere il contributo;

VISTE le istanze trasmesse entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018, stabilito dal citato comma 854 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, al fine dell’assegnazione del contributo per l’anno 2018, per un ammontare complessivo di euro 7.151.884.799,84 come riportato nell’allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;

VISTO il terzo periodo del comma 854 dell’articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 che prescrive che la mancanza dell’indicazione di un codice unico di progetto (CUP) valido, ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale viene chiesto il contributo, comporta l’esclusione dalla procedura;

 

VISTO il secondo periodo del comma 856 dell’articolo 1 della citata legge 205 del 2017, in base al quale sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e e), e di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto di gestione approvato (2016);

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni, ivi incluso il rendiconto della gestione e in particolare il comma 3 dell’articolo 4 che prevede per le Autonomie speciali e i loro enti e organismi strumentali l’invio dei bilanci, dei rendiconti e dei dati contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) a decorrere dall’esercizio in cui sono tenuti all’adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO che per i comuni della Regione Valle d’Aosta, delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia, l’articolo 79 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che la decorrenza e le modalità di applicazione del medesimo decreto sono stabiliti in conformità con i relativi statuti e con le procedure previste dall’articolo 27 della legge n. 42 del 2009;

VISTO l’articolo 14, comma 32, della legge regionale n. 27 del 2014 della Regione Friuli-Venezia Giulia e l’articolo 23, comma 3, della legge provinciale n. 11 del 2014 della Provincia autonoma di Bolzano che prevedono l’adozione dei nuovi schemi di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, con funzione autorizzatoria, a decorrere dall’esercizio 2016;

VISTO l’articolo 49, comma 1, della legge provinciale n. 18 del 2015 della Provincia autonoma di Trento e l’articolo 27, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2015 della Regione Valle d’Aosta che prevedono l’adozione dei nuovi schemi di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, con funzione autorizzatoria, a decorrere dall’esercizio 2017;

RITENUTO che per i comuni della Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Trento non sia applicabile il secondo periodo del comma 856 della citata legge 205 del 2017;

CONSIDERATO l’ultimo periodo del comma 856 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 che prevede, per i comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che le informazioni di cui al primo periodo del medesimo comma 856 sono desunte dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno;

RITENUTO altresì di equiparare, al fine della rilevazione delle informazioni di cui al ripetuto primo periodo del comma 856 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, i comuni dissestati che rientrano nel termine di cui all’articolo 264, comma 2, del T.U. approvato con decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016;

RITENUTO di dover escludere dalla procedura le richieste di contributo di cui all’allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, inammissibili per le motivazioni ivi indicate, ai sensi del comma 853, del terzo periodo del citato comma 854 e/o del secondo periodo del citato comma 856 della legge n. 205 del 2017;

CONSIDERATO che, a seguito della verifiche di cui alla normativa citata, l’entità delle richieste ammissibili è pari ad euro 3.992.034.351,85, come riportato nell’allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, superiore all’entità del fondo stanziato, per cui occorre procedere alla formazione di una graduatoria dei comuni beneficiari del contributo;

CONSIDERATO pertanto che, ai sensi del comma 855 dell’articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, l’attribuzione del contributo in favore dei comuni deve essere determinata in base al criterio indicato nel secondo periodo del medesimo comma 855, ovvero quello della minore incidenza dell’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento (2016);

RITENUTO, ai sensi del citato comma 856 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, di utilizzare le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione, trasmesso ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione dei comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dei comuni della Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Trento, nonché dei comuni dissestati che rientrano nel termine di cui all’articolo 264, comma 2, del T.U. approvato con decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali le informazioni di che trattasi sono ricavate dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno;

CONSIDERATO che, dall’applicazione del suddetto criterio alle richieste ammissibili discende la formazione della graduatoria per l’attribuzione del contributo, nel limite massimo per comune di 5.225.000 euro complessivi, fino a concorrenza dell’ammontare disponibile, per l’anno 2018, pari a 150 milioni di euro, come riportato nell’allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;

VISTO il comma 858 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 che disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato nel caso in cui il comune beneficiario non proceda, ai sensi del precedente comma 857, all’affidamento dei lavori entro 8 mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto;

CONSIDERATO che al fine dell’attuazione di quanto previsto dai commi 857 e 858 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, occorre individuare un termine certo per l’avvio della procedura di affidamento dei lavori e che lo stesso può essere individuato nella data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento dell’appalto, come riportata sul CIG, secondo le modalità di cui alla Delibera dell’ANAC n.1 dell’ 11 gennaio 2017;

CONSIDERATO che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati dal Ministero dell’interno ai comuni beneficiari, secondo le modalità e termini previsti dal comma 858 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, nella misura del 20 per cento entro il 15 aprile 2018, del 60 per cento entro il 30 novembre 2018, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, e del restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l’alimentazione del sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche”, nell’ambito della “Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP”;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 860 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 853 a 859, ivi inclusa la verifica dell’affidamento dei lavori ai sensi del predetto comma 858, è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 853”;

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato e l’ex AVCP (ora ANAC) del 2 agosto 2013 concernente “lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG”, nonché il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

VISTO l’articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 concernente l’obbligo di rendicontazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali;

VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011 in cui si prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

ATTESE le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

 

DECRETA

 

Art. 1 Richieste di contributo ammissibili e non ammissibili

 

1. Le istanze trasmesse entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018, stabilito dal citato comma 854 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, al fine dell’assegnazione del contributo per l’anno 2018, sono riportate nell’allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

 

2. Nel medesimo allegato 1 sono riportate, altresì, le richieste escluse dalla procedura di attribuzione del contributo, e quindi inammissibili, per le motivazioni ivi indicate.

 

3. Le richieste di contributo ritenute ammissibili, tenendo conto di quanto previsto dai commi 853, 854 e 855 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono riportate nell’allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

 

Art.2 Comuni beneficiari del contributo

 

1. In applicazione del criterio di cui al comma 855 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, sono assegnati, ai sensi del comma 853 del medesimo articolo 1, fino a concorrenza delle risorse disponibili, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2018, ai comuni indicati dalla posizione dal n. 1 al n. 146 dell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. L’opera del Comune di Castel Campagnano è finanziata parzialmente nella misura di euro 5.145.979,03;

 

3. Qualora, prima dell’erogazione del primo acconto del 20 per cento di cui all’articolo 4, il Comune assegnatario rinunci al contributo per l’opera, si procederà con lo scorrimento della graduatoria, dandone comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, agli enti interessati. I termini per l’erogazione dei contributi e per l’affidamento dei lavori decorrono dalla data di comunicazione al nuovo beneficiario dell’avvenuta assegnazione del contributo.

 

Art. 3 Affidamento dei lavori e Monitoraggio degli interventi

 

1. Il comune beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell’ articolo 2, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto. In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

2. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente decreto è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni- BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 853”.

 

3. Il controllo sull’affidamento dei lavori, il cui termine iniziale coincide, a seconda della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC, ed i controlli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema di cui al comma 2, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG). In sede di creazione del predetto codice il comune indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell’intervento oggetto di finanziamento.

 

Art. 4 Erogazione del contributo

 

1. Il Ministero dell’interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari per una quota pari al 20 per cento entro il 15 aprile 2018, per una quota pari al 60 per cento entro il 30 novembre 2018, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 3 comma 2, come previsto dal comma 860 della legge 205 del 2017, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

Art. 5 Rendicontazione

 

1. Nel rispetto delle esigenze di semplificazione richiamate in premessa, i comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema di cui all’art. 3 comma 2 sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

2. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell’esercizio successivo al collaudo. Eventuali economie di spesa non impegnate desunte dal sistema di monitoraggio di cui all’art. 3 comma 2, sono recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 13 Aprile 2018

 

IL CAPO DIPARTIMENTO IL RAGIONIERE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DELLO STATO

Elisabetta Belgiorno Daniele Franco

 

Allegato 1  Allegato 2