Criteri ripartizione fondo per le mense biologiche

Decreto 22 febbraio 2018 del Ministero delle Politiche Agricole 

Definizione dei criteri e delle  modalità  di  ripartizione  tra  le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del Fondo  per  le mense scolastiche biologiche.

(GU n.94 del 23-4-2018)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del  28  giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla  produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga  il Reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (CE)  n.  889/2008  della  Commissione  del  5 settembre  2008  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   recante modalità di applicazione del Reg. (CE)  n.  834/2007  del  Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura  dei  prodotti biologici,   per   quanto   riguarda   la    produzione    biologica, l’etichettatura e i controlli;

Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante «Riforma dell’organizzazione del governo, a norma dell’art. 11  della legge 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull’ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27 febbraio   2013,   n.   105,   concernente    «Regolamento    recante l’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e forestali, a norma dell’art. 2, comma  10-ter,  del  decreto-legge  6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il  decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  recante  misure urgenti in materia di istruzione, università e  ricerca,  convertito con modificazioni, dalla  legge  8  novembre  2013,  n.  128,  e,  in particolare, l’art. 4, comma 5-quater;

Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante «Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina  vigente  in  materia  di  contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» ed, in  particolare, l’art. 34, comma 1;

Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante «Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50»;

Visto il decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito  con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed, in  particolare, l’art. 64, comma 5-bis che istituisce nello stato di  previsione  del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  il  Fondo per le mense scolastiche biologiche;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali   di   concerto   con    il    Ministro    dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca e con il Ministro  della  salute  n. 14771 del 18 dicembre 2017, che istituisce  l’elenco  delle  stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio  di mensa  scolastica biologica;

Considerato che il piano d’azione per il  futuro  della  produzione biologica nell’Unione europea COM (2014) 179 final del 24 marzo 2014, tra le dieci azioni previste, colloca anche «Azione 4 –  Biologico  e Green  Public  Procurement  –  stimolare  l’utilizzo   dei   prodotti biologici nella ristorazione ospedaliera e nelle mense scolastiche, e l’applicazione del metodo biologico anche nella  gestione  del  verde delle aree pubbliche»;

Considerato che il comma 5-bis del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche, al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e  sostenibili per l’ambiente con una dotazione di 4 milioni di euro per il  2017  e 10 milioni di euro annui per il 2018 e il 2019 e 5 milioni di euro  a decorrere dal 2020.

Considerato che il suddetto fondo e’ destinato a ridurre i costi  a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole;

Acquisita l’intesa della conferenza permanente per i  rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano nella seduta del 24 gennaio 2018;

DECRETA:

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalità  di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di Bolzano del Fondo per le mense scolastiche biologiche,  istituito  ai sensi dell’art. 64, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, della legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Il Fondo e’ destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare  iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento  al servizio di refezione.

Art. 2  – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a)  «mensa  scolastica  biologica»:  il  servizio  di   refezione collettiva scolastica conforme ai requisiti previsti dal decreto  del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di  concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della  ricerca  e con il Ministro della salute n. 14771 del 18 dicembre 2017;

b) «Numero dei  beneficiari  del  servizio  di  mensa  scolastica biologica»: il numero totale di pasti annui delle  mense  scolastiche biologiche dichiarati nell’allegato 2 del decreto del Ministro  delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca e con  il  Ministro della salute n. 14771 del 18 dicembre 2017;

c)  «Fondo»:  il  Fondo  per  le  mense  scolastiche  biologiche, istituito  ai  sensi  dell’art.  64,  comma   5-bis,   del   suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 3 – Criteri generali di riparto

1. Il Fondo e’ ripartito annualmente con decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il Ministro dell’istruzione, dell’università’ e  della  ricerca,  previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra  le  Regioni  e  le  Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sulla  base  del  numero   dei beneficiari del servizio di mensa scolastica  biologica  presenti  in ciascuna Regione e Provincia autonoma.

2. Il decreto di cui al comma 1 e’ adottato entro il 30  maggio  di ogni anno, sulla base del «Numero dei  beneficiari  del  servizio  di mensa scolastica biologica», riportati alla data del 31 marzo di ogni anno, nell’elenco delle stazioni appaltanti e dei  soggetti  eroganti il servizio di mensa scolastica biologica,  di  cui  all’art.  3  del decreto n. 14771 del 18 dicembre  2017  di  istituzione  delle  mense scolastiche biologiche.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno,  ciascuna  Regione  e  Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, cui e’ stata assegnata  quota  parte del Fondo, invia al Ministero delle politiche agricole  alimentari  e forestali, una relazione  illustrativa  delle  iniziative  realizzate nell’anno precedente che evidenzia i risultati conseguiti in  termini di riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica, in valori assoluti, e di  numero  degli  utenti coinvolti nelle iniziative di informazione e promozione nelle scuole.

Le relazioni, redatte secondo lo  schema  predisposto  dal  Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  sono  pubblicate nell’apposita sezione del sito web del ministero.

Art. 4 – Assegnazione e condizioni di spesa

1.  Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano trasferiscono almeno l’80% delle risorse assegnate annualmente con il decreto  di  cui  al  comma  1,  dell’art.  3  ai  soggetti  iscritti all’elenco di cui all’art. 3 del decreto n.  14771  del  18  dicembre 2017, ricadenti nel territorio di competenza, per ridurre i  costi  a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica.

2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1,  le  Regioni  e  le Province autonome di Trento e Bolzano verificano che:

a) le stazioni appaltanti, iscritte all’elenco di cui all’art.  3 del decreto n.  14771  del  18  dicembre  2017,  hanno  osservato  le disposizioni contenute nell’art.  102,  del  decreto  legislativo  19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

b) i soggetti eroganti il servizio di mensa  biologica,  iscritti all’elenco di cui all’art. 3 del decreto n.  14771  del  18  dicembre 2017, hanno rispettato quanto disposto dall’art.  3,  comma  8  dello stesso decreto.

Le  verifiche  sono  effettuate  sulla  base  della  documentazione prodotta ed a seguito di specifica  richiesta  di  accesso  al  Fondo avanzata  dalle  stazioni  appaltanti  e  dai  soggetti  eroganti  il servizio di mensa biologica alle Regioni e le  Province  autonome  di Trento e Bolzano del territorio di competenza.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano utilizzano direttamente o trasferiscono ai Comuni la restante quota  rispetto  a quanto definito al comma 1, delle risorse assegnate  annualmente  con il decreto di cui all’art.  3,  comma  1,  per  la  realizzazione  di iniziative  di  informazione  e  di  promozione  nelle  scuole  e  di accompagnamento al servizio di refezione finalizzate a:

a) promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili  per l’ambiente nell’ambito dei  servizi  di  refezione  scolastica  negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

b) favorire una corretta informazione alle alunne e agli  alunni, alle studentesse e agli studenti, in eta’ scolare, sui principi della sostenibilità dell’agricoltura biologica dell’educazione alimentare, della conoscenza del  territorio,  nonché  del  rispetto  del  cibo, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 10 della  legge  19  agosto 2016, n. 166, relativamente alle misure volte a ridurre  gli  sprechi nella somministrazione degli alimenti.

4. Eventuali risorse rese disponibili a seguito delle attività  di verifica di  cui  al  comma  2,  possono  essere  utilizzate  per  la realizzazione delle iniziative di cui al comma 3.

Art. 5 – Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione  del  presente  provvedimento,  il decreto di cui all’art. 3 comma 1 e’  adottato  entro  il  30  luglio 2018, sulla base del «Numero dei beneficiari del  servizio  di  mensa scolastica  biologica»,  riportati  alla  data  del  31  giugno  2018 nell’elenco delle stazioni appaltanti  e  dei  soggetti  eroganti  il Servizio di mensa  scolastica  biologica,  di  cui  all’art.  3,  del decreto n. 14771 del 18 dicembre  2017  di  istituzione  delle  mense scolastiche biologiche.

Il presente decreto e’ trasmesso agli organi di  controllo  per  la registrazione  ed  e’  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2018

Il Ministro delle politiche agricole  alimentari e forestali        Martina

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca          Fedeli

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2018

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 185