I Comuni dovranno acquistare tramite Consip anche il trasporto scolastico

 La Conferenza Unificata ha approvato ieri, 10 maggio 2018, un’intesa  sui beni e i servizi per i quali i Comuni dovranno approvvigionarsi presso Consip e gli altri “soggetti aggregatori” individuati nell’elenco tenuto dall’Anac.

Tra le novità, vi è stato accordo sull’inserimento del servizio di trasporto scolastico tra quelli che dovranno essere acquisiti con tali modalità, ove l’importo dell’appalto sia superiore a 40.000 euro.

A seguire un estratto dello schema di D.P.C.M.

Schema di Dpcm relativo all’individuazione delle categorie di beni e servizi per i quali le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di approvvigionarsi presso Consip e gli altri soggetti compresi nello speciale elenco tenuto dall’Anac, che censisce i gestori delle macro-gare negli ambiti regionali e infraregionali.

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze

omissis

DECRETA:

Art. l

(individuazione di categorie di beni e servizi e soglie)

1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto all’articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dall’anno 2018 sono individuate le seguenti categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà:

n. –  Categorie beni e servizi           – soglie (euro)

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24 – Servizio di trasporto scolastico   – 40.000

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2. Le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d’asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni, così come individuate dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Nel caso di gare pluriennali, le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi riferite all’importo a base d’asta relativo all’intero periodo.

3. Per le categorie di beni e servizi individuate dal presente, articolo l’Anac non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore dalla data di attivazione del contratto aggiudicato secondo quanto previsto al successivo articolo 2.

 

Art. 2

(Modalità attuative)

1. L’individuazione dei soggetti aggregatori responsabili delle iniziative di cui al precedente articolo 1, con riferimento alle categorie merceologiche e alle relative soglie di obbligatorietà ivi indicate nonché l’individuazione dei soggetti per i quali le menzionate iniziative vengono svolte è effettuata nell’ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell’articolo 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Ai fini di quanto previsto nel precedente comma 1, nell’apposita sezione “Soggetti aggregatori” del portale www.acquistinretepa.it è reso disponibile l’elenco delle iniziative di cui ciascun soggetto aggregatore è responsabile comprensivo delle tempistiche e del relativo stato di avanzamento. Le modalità operative inerenti la pubblicazione di tali dati e le informazioni nella sezione del portale www.acquistinretepa.it sono definite sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell’articolo 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

l. Gli obblighi di cui al presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.