Intesa sull’edilizia scolastica – documento ANCI – UPI

 Documento ANCI – UPI 6 settembre 2018   

Conferenza Unificata del 6 settembre 2018 – Punto 7) OdG – Accordo Quadro sull’Edilizia Scolastica

Parere favorevole con Raccomandazione

Si esprime parere favorevole sul testo dell’Accordo finalizzato a snellire le procedure e velocizzare la erogazione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi nel settore dell’edilizia scolastica.

Anche l’impegno previsto rispetto alla realizzazione di una Anagrafe Nazionale dell’edilizia scolastica che riporti una mappatura completa, aggiornata e accessibile del Patrimonio edilizio scolastico su tutto il territorio nazionale, è un obiettivo ambizioso e strategico sia dal punto di vista della trasparenza della che della programmazione degli interventi.

Il tema della sicurezza degli edifici scolastici risulta prioritario per i sindaci e i presidenti di provincia che devono poter contare su indicazioni precise circa le tempistiche e le modalità degli interventi.

Per questo motivo non possiamo però non evidenziare in questa importante sede politica il nodo centrale della questione: ossia la necessità non solo di velocizzare l’utilizzo delle risorse esistenti, ma quella prioritaria di individuare ulteriori risorse necessarie ed indispensabili per mettere in sicurezza l’intero patrimonio di edilizia scolastica.

Al riguardo è necessaria una task force che supporti le decisioni di sindaci e presidenti di provincia nelle decisioni più delicate circa l’opportunità di chiudere o lasciare aperta una scuola.

Le indicazioni date nelle circolari della protezione civile, punto 2, C.8.3, della Circolare n. 617 del 21 febbraio 2009 precisa che: “la gestione del risultato della verifica viene decisa dal proprietario o gestore dell’opera entro un tempo prestabilito definito in base alla vita nominale restante ed alla classe d’uso”. Anche le NTC08 collegano la priorità dell’intervento alla vita nominale restante dell’opera, alle disponibilità economiche, alle esigenze di utilizzo. Inoltre l’OPCM 3274 prevede che se il Soggetto responsabile è una Pubblica Amministrazione, deve tener conto dell’esito della verifica in sede di pianificazione triennale ai sensi della legge n. 109 del 11l 2 l 1994 e s.m.i.
Ciò significa che l’eventuale intervento potrebbe concretizzarsi a distanza di qualche anno dal momento in cui si e avuta contezza della situazione di rischio.”

Sottoscriviamo quindi oggi questo importante Accordo, che sancisce una più stretta collaborazione e azione sinergica tra Governo, Regioni, Anci e UPI nel settore dell’edilizia scolastica e proprio in questa logica avanziamo le seguenti raccomandazioni affinché:

 

1. si traduca in una norma di legge quanto già ragionevolmente indicato nelle O.P.C.M. e nelle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, definendo sia un metodo per ordinare, secondo un criterio di priorità, gli edifici sui quali intervenire sia le modalità di inserimento degli stessi nella pianificazione triennale per gli interventi in materia di edilizia scolastica.

 

2. Un impegno politico forte e congiunto tra le parti affinché venga assegnato dal Governo un riconoscimento importante al settore dell’edilizia scolastica, individuando risorse finanziarie nella prossima legge di Bilancio e nell’ambito del riparto del Fondo investimenti rifinanziato all’art.l, c. 1072 della legge di bilancio 2018 (36 miliardi di euro in totale).

Un impegno a destinare le ulteriori risorse così individuate in via prioritaria alle seguenti finalità:
a) un Piano nazionale per il finanziamento degli interventi necessari per il conseguimento delle certificazioni previste per l’adeguamento alla normativa antincendio, da assegnare direttamente agli enti locali; b) per il completamento della messa in sicurezza antisismica dell’intero patrimonio scolastico;

c) per intervenire tempestivamente nei casi più urgenti e programmare nei tempi individuati gli interventi sucessivi a seguito dell’espletamento delle verifiche di vulnerabilità sismica;

d) l’adeguamento delle strutture al fabbisogno educativo e laboratoriale

 

3. Si preveda che anche gli edifici scolastici situati nelle zone a rischio sismico 3 e 4 , inclusi nell’obbligo di indagine di vulnerabilità sismica ai sensi del O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 ma non interessati alla proroga, possano inviare gli esiti delle loro indagini al MIUR, alle Regioni e alle task force per le opportune valutazioni e il successivo inserimento degli interventi nelle programmazioni regionali e nel piano nazionale.

E’ opportuno che tutti gli esiti delle indagini siano inseriti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica