Ripartito tra le regioni il fondo protezione civile 2018-2021

Decreto Miur 11 febbraio 2019, n. 93  

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica e, in particolare, l’articolo 3;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l’articolo 107, comma l, lettera c);
VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e in particolare l’articolo 80, comma 21;
VISTO il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, e in particolare l’articolo 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d’arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l’anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato, e in particolare l’articolo 2, comma 276, che, al fine di conseguire l’adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l ‘utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;
VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e, in particolare, l’articolo 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio della Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente a oggetto “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
VISTA il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e in particolare l’articolo 10;
VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l’articolo 11, comma 4-sexies, con il quale si è disposto che, a partire dall’anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l’edilizia scolastica di competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. l 07, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’articolo l, comma 160, nel quale si è stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003;
VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l’articolo 4, comma 3-quater;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto tra l’altro ali’approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca l O dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;
VISTA l’Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le Regioni, le Province e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;
DATO ATTO che l’articolo 4, comma 3-quater del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 prevede che, a decorrere dall’anno 2018, le risorse di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, già confluite nel Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento;
CONSIDERATO che le risorse di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, prevedono uno stanziamento a regime di euro 20 milioni annui;
DATO ATTO che tali risorse confluiscono ora nel Fondo unico dell’edilizia scolastica e, in particolare, sul capitolo 7105 – piano gestionale l – del bilancio di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
RITENUTO sulla base degli importi di progetto e della tipologia di interventi ammissibili, opportuno procedere a ripartire la somma relativa alle annualità 2018, 2019, 2020 e
2021, pari a complessivi € 80.000.000,00, utilizzando i medesimi criteri di riparto della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica, come definiti nella richiamata Conferenza Unificata del 6 settembre 2018;

DECRETA

Articolo l
(Ripartizione risorse)

l. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro € 80.000.00000,00 (ottantamilioni/00), relativa alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 destinate all’attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, è ripartita tra le regioni, sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la programmazione triennale nazionale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, così come definiti nell’Accordo in Conferenza Unificata del 6 settembre 2018, come di seguito riportato:

Abruzzo € 2.658.180,91
Basilicata € 1.526.172,09
Calabria € 4.354.713,71
Campania € 8.072.614,99
Emilia-Romagna € 5.021.869,68
Friuli Venezia Giulia € l.982.205,51
Lazio € 6.596.412,18
Liguria € 1.781.639,96
Lombardia € 10.497.451,06
Marche € 2.502.193,70
Molise € 872.878,12
Piemonte € 5.403.413,33
Puglia € 5.318.721,01
Sardegna € 2.750.770,31
Sicilia € 7.389.939,07
Toscana € 4.878.943,97
Umbria € 1.776.528,98
Valle d’Aosta € 428.951,04
Veneto € 6.186.400,38
TOTALE € 80.000.000,00

2. L’utilizzo delle risorse di cui al comma l è subordinato all’autorizzazione di cui all’articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 2
(Adempimenti delle Regioni)

l. Le Regioni devono individuare nell’ambito della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 gli interventi da ammettere nei limiti delle risorse ad ognuna spettanti secondo quanto previsto dall’articolo l, comma l, del presente decreto sulla base dei seguenti criteri:
a) edifici ricadenti prioritariamente nella zona a più elevato rischio simico presente nella propria regione e che presentino un indice di rischio inferiore a 0.6;
b) interventi esclusivamente di adeguamento sismico o di nuova costruzione nel caso in cui l’adeguamento non sia possibile, previa presentazione di relazione tecnica che evidenzi tale necessità;
c) livello di progettazione preferibilmente esecutivo o comunque non inferiore ad un definitivo.

2. Il termine entro il quale le Regioni devono far pervenire gli interventi da finanziare è definito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con apposita comunicazione rivolta alle Regioni interessate.

Articolo 3
(Individuazione degli interventi ammessi al finanziamento)

l. Gli interventi da realizzare, le risorse da destinare a ciascun intervento e gli enti beneficiari delle stesse, nonché il termine di aggiudicazione dei lavori e le modalità di rendicontazione sono individuati con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.